Infiltrazioni di umidità, ma niente colpi di testa da parte del conduttore

In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, o di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, anche qualora si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1317, depositata il 26 gennaio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Catania dichiarava la risoluzione di un contratto di locazione immobiliare per grave inadempimento del conduttore, consistente nel mancato pagamento dei canoni. La parte soccombente ricorreva in Cassazione, lamentando che il locatore non avrebbe mantenuto l’immobile in buono stato di manutenzione, garantendo il pacifico godimento. A causa di tali vizi, l’immobile non era in condizioni di servire per l’uso convenuto, per cui aveva deciso di non pagare più i canoni. Vizi minimi. La Corte di Cassazione rileva che i vizi lamentati, consistenti in infiltrazioni di umidità, non impedivano il godimento del bene, ma ne limitavano, in misura minima l’uso. Correttamente, quindi, i giudici di merito avevano ritenuto che l’esistenza dei modesti vizi non giustificasse la sospensione del pagamento del canone. Una decisione da non prendere. Infatti, in tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, o di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, anche qualora si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è legittima solo se viene completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore. In caso contrario, ci sarebbe un’alterazione del sinallagma contrattuale che determinerebbe uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 novembre 2014 – 26 gennaio 2015, n. 1317 Presidente Finocchiaro – Relatore Cirillo Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. 1. Il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Belpasso, in accoglimento della domanda proposta da A.M.B. nei confronti di G.B., dichiarò la risoluzione del contratto di locazione immobiliare, stipulato tra i medesimi, per grave inadempimento del conduttore B., consistente nel mancato pagamento dei canoni, e condannò il convenuto al versamento dei canoni non corrisposti, con riduzione del 10 per cento in ragione del diminuito godimento del bene immobile. 2. Proposto appello dal B., la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 26 marzo 2013, ha respinto l'appello ed ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. 3. Contro la sentenza d'appello ricorre G.B., con atto affidato ad un motivo. Resiste A.M.B. con controricorso. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 5. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1575, n. 2 e n. 3 , cod. civ. e dell'art. 112 del codice di procedura civile. 5.1. La sentenza impugnata, con motivazione congrua e del tutto priva di vizi logici, ha rilevato - richiamando le risultanze della c.t.u. svolta in primo grado - che i vizi lamentati dal conduttore, consistenti in infiltrazioni di umidità, non impedivano il godimento del bene ma, semmai, ne limitavano blandamente l'uso. La Corte territoriale, quindi, ha osservato che l'esistenza dei modesti vizi di cui sopra non giustificava la sospensione del pagamento del canone. Costituisce pacifico orientamento di questa Corte, infatti, il principio - correttamente applicato dal giudice di merito - secondo cui in tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che detennina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti v., tra le altre, la sentenza 10 gennaio 2008, n. 261, e l'ordinanza 23 giugno 2011, n. 13887 . Nel tentativo di censurare la sentenza impugnata, il ricorrente torna a proporre in questa sede una serie di circostanze in fatto già valutate e respinte dalla Corte d'appello, rilevando che l'immobile concesso in locazione dal Bruno non era rispondente ai necessari requisiti di salubrità e che non era in condizioni da poter servire per l'uso convenuto. In tal modo, però, egli sollecita questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito. 5.2. La censura di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. - peraltro posta in termini affatto generici - è inammissibile, non risultando formulata secondo i criteri indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite 7 aprile 2014, n. 8053, trovando applicazione nella fattispecie, racione temporis, la modifica di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato . Motivi della decisione 1. Non sono state presentate memorie in riferimento alla relazione depositata. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.