Necessaria sempre la forma scritta: anche per il contratto di cottimo fiduciario relativo a lavori di “somma urgenza”

In tema di appalto di opere pubbliche, anche il contratto di cottimo fiduciario richiede la forma scritta ad substantiam sicché, ove la stipulazione in forma scritta di esso segua l’ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento e non da quello, precedente, dell’ultimazione dei lavori che sorge l’obbligazione della stazione appaltante del pagamento del corrispettivo dell’appalto e, quindi, sorge il diritto dell’appaltatore a percepire gli interessi moratori.

Con la pronuncia n. 1053 del 21 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi, già in precedenza espressi, in merito alla necessità della forma scritta per tutti i contratti nei quali è parte una pubblica amministrazione, anche nei casi relativi a lavori pubblici da svolgersi con massima urgenza. Il caso. La vicenda decisa dalla Cassazione con la pronuncia in esame prende avvio dall’affidamento di alcuni lavori, di somma urgenza”, in una chiesa in un comune siciliano da parte del genio civile. Dopo l’affidamento dei lavori, l’assessorato ai lavori pubblici ha invitato l’impresa, che aveva già avviato alcune attività, a definire il contratto per lo svolgimento dei lavori di consolidamento, rimettendo quelli provvisionali alla competenza del genio civile. L’impresa di oppone e richiede il pagamento per i lavori affidati solo sulla base della fattura pur in assenza di un contratto di cottimo fiduciario”. In primo e secondo grado tale domanda viene rigettata, sul rilievo che anche per i contratti di cottimo fiduciario, relativi ad interventi di massima urgenza, è pur sempre necessario il contratto da stipularsi in forma scritta a pena di nullità. Cottimo fiduciario e appalto quale rapporto? Il cottimo fiduciario è parificabile, dal punto di vista sostanziale, all’appalto di opere pubbliche, sicché tale espressione vale semplicemente a identificare una particolare procedura semplificata e snella per la scelta del contraente privato. Cottimo fiduciario sempre in forma scritta. Del resto, come ribadito dal S.C. in più occasioni, anche il contratto di cottimo fiduciario richiede la forma scritta ad substantiam tale contratto, infatti, non può ricondursi ad una semplice attività negoziale di diritto privato priva di rilevanza pubblicistica giacché le regole, anche minime, procedurali che l’amministrazione si dia per concludere il relativo contratto, che comunque deve riportare i medesimi contenuti della lettera di invito, implicano il rispetto dei principi generali di imparzialità, correttezza, buona fede e logicità coerenza della motivazione. Cottimo fiduciario quando decorrono gli interessi per l’appaltatore? Nell’esecuzione di opere pubbliche in economia per cottimo fiduciario, l’obbligo di pagamento del committente si attualizza solo con la stipulazione formale del contratto di cottimo, soltanto dalla data dalla quale è dunque applicabile la decorrenza degli interessi. Contratti della p.a. sempre in forma scritta, nessuna deroga è ammesso Il principio, risalente all’art. 16 r.d. n. 2440/1923 - secondo il quale i contratti stipulati dalla p.a. richiedono la forma scritta ad substantiam - non è derogato dall’art. 6 l.reg. Lazio n. 55/1984, che disciplina la realizzazione ed il pagamento delle opere pubbliche eseguite in economia per cottimo fiduciario dalla regione e prevede che il loro affidamento debba avvenire nei modi di legge , ad opera di funzionario tecnico individuato dalla giunta regionale ne consegue che, nei casi di somma urgenza previsti dall’art. 8 della suddetta legge regionale, nei quali è richiesta l’immediata esecuzione dei lavori, ove la stipulazione in forma scritta del contratto di cottimo fiduciario segua l’ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento e non da quello precedente di ultimazione dei lavori che sorge l’obbligazione della stazione appaltante del pagamento del corrispettivo dell’appalto, iniziano a decorrere i termini posti dagli art. 35 e 36 d.p.r. n. 1063/1962 per eseguirlo e, quindi, sorge il diritto dell’appaltatore a percepire gli interessi moratori, secondo le modalità previste dalle suddette norme e dal successivo art. 4 l. n. 741/1981. Delibera della p.a. di affidamento lavori necessaria l’indicazione del compenso. A ribadire la necessità della forma scritta nei contratti per i quali è parte una pubblica amministrazione, il S.C. richiama il principio per il quale è altresì nulla la delibera con la quale i competenti organi del comune o della provincia, nell’affidare ad un professionista privato l’incarico per la progettazione di un’opera pubblica, non determinano l’ammontare del compenso dovuto al professionista stesso e i mezzi per farvi fronte la nullità si estende al contratto di prestazione d’opera professionale successivamente stipulato, escludendone l’idoneità a costituire titolo per il compenso da corrispondere al professionista. P.A. diritto privato o diritto amministrativo negli appalti? Richiamando l’impostazione classica del nostro amministrativo, il S.C. precisa che, pur quando la p.a., per la realizzazione delle proprie finalità, ricorra agli strumenti giuridici ordinariamente propri dei soggetti privati, solo la disciplina dei rapporti che scaturiscono dalla sua attività negoziale rimane assoggettata ai principi e alle regole del diritto comune, mentre resta operante la disciplina del diritto amministrativo per quanto attiene alla fase preliminare della formazione della volontà della p.a., caratterizzata dalle regole della c.d. evidenza pubblica, e che si conclude con la delibera a contrarre, destinata a disporre in ordine alla stipulazione del negozio e, con ciò, a conferire all’organo qualificato alla rappresentanza dell’ente la effettiva potestà di porlo in essere con le finalità e l’oggetto specificati nella delibera stessa da ciò deriva che solo all’esito dell’iter previsto dalla legge è possibile dare esecuzione alla volontà dell’amministrazione e stipulare il contratto d’opera professionale, nonché, eventualmente, di inserire nel contratto stesso una clausola compromissoria per le controversie che possano insorgere tra le parti nella esecuzione del contratto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 dicembre 2014 – 21 gennaio 2015, numero 1053 Presidente Salvago – Relatore Genovese Svolgimento del processo 1. L'Ufficio del Genio civile di Palermo, con lettera del 13 aprile 1992, ha affidato i lavori di somma urgenza, relativi al consolidamento del campanile della omissis del Comune di , all'impresa di M.S. . 2. L'avvio dei lavori, consegnati il 28 aprile 1992, ha comportato anche indagini e saggi utili alla definizione della perizia relativa al consolidamento delle opere perizia che è stata approvata in data 7 luglio 1992 con decreto registrato alla Corte dei Conti in data 29 giugno 1993, reg. 2, Fg. 223 , per la somma di £ 500 milioni circa. 3. L'Ufficio del Genio civile, con nota del 15 novembre 1996, ha comunicato che l'intervento, per il quale aveva predisposto apposita perizia di variante a consuntivo dei lavori già eseguiti inviata al competente Assessorato regionale, che l'ha approvata in data 25 ottobre 1995, con D.A. numero 01776/8 , sarebbe stato ridotto alle sole opere provvisionali, competendo quelle di consolidamento alla Sopraintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. L'Ufficio con nota numero 29843 del 15 novembre 1996 ha invitato l'impresa di M.S. alla stipula dell'atto di cottimo, in modo da provvedere anche al pagamento dei lavori già eseguiti e ammontanti a oltre L. 24 milioni. 3.1. L'impresa, tuttavia, con richiesta scritta del 23 giugno 1995 prot. numero 2597 ha domandato il pagamento del proprio credito sulla base della sola emissione della fattura, senza la stipula dell'atto di cottimo, atteso che in tal caso essa avrebbe dovuto rinunciare a quanto le spettava, ai sensi degli articolo 344 e 345 della legge numero 2245 del 1865, oltre agli interessi da tardivo pagamento. 4. Non trovando riscontro alle proprie richieste e deducendo l'illegittimità del comportamento della P.A., l'impresa ha citato in giudizio la Regione siciliana, chiedendo il risarcimento dei danni subiti e quantificati in oltre L. 51 milioni pari all'importo di quanto eseguito e del decimo di quelli non effettuati , oltre rivalutazione monetaria ed accessori. 5. Il Tribunale di Palermo, nella contumacia dell'Assessorato regionale convenuto, ha respinto la domanda. 6. Investita dell'appello proposto dall'impresa, la Corte territoriale di Palermo, ha confermato la sentenza di primo grado. 7. Secondo la Corte territoriale, la domanda risarcitoria proposta dall'impresa non poteva essere accolta in quanto tra le parti non sarebbe stato concluso alcun contratto, atteso che la lettera di affidamento dei lavori da parte dell'Ufficio del Genio Civile risultava sottoscritta dall'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio civile di Palermo, ossia da una persona non idonea a vincolare l'Assessorato regionale ai LL.PP., e che dal decreto assessorile di approvazione della perizia non poteva ricavarsi alcun impegno della Regione. Infine, l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. , proposta per la prima volta in sede di appello, era inammissibile, perché nuova. 8. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di ricorso, M.S. . 9. L'Assessorato Regionale ai LL.PP. della Regione Sicilia resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.1. Con il primo mezzo di ricorso Violazione degli articolo 67 del R.D. numero 350 del 1895 e 39 della L.R. numero 21 del 1985, ai sensi dell'art. 360 numero 3 c.p.c. l'impresa ricorrente pone a questa Corte tre quesiti di diritto a se la lettera di affidamento sottoscritta dall'Ufficiale del Genio civile e dall'Impresa, regolarmente registrata e autorizzata dall'Assessorato sia sufficiente per vincolare l'Assessorato al pagamento delle spettanze dell'Impresa per i lavori dalla stessa eseguiti in misura parziale nella considerazione del recesso unilaterale dell'Amministrazione stessa” b se sia legittima la pretesa dell'Amministrazione, nell’ipotesi di recesso unilaterale della P.A. prima della completa esecuzione dei lavori, di procedere alla stipula di un contratto di cottimo con aggravio di costi ed oneri per l'impresa per i lavori non portati a termine per esclusiva responsabilità dell’Amministrazione, alla luce della considerazione che il cottimo, cui ha riguardo il capo IV del RD numero 350 del 1895, in tema di lavori urgenti o di somma urgenza, comporta una particolare forma di retribuzione della prestazione ricompresa in un contratto di lavoro commisurata alla, quantità prodotta anziché al tempo impiegato” c se l'impresa che ha subito un illegittimo ed unilaterale recesso da parte della PA in situazione di affidamento dei lavori di urgenza, ai sensi del RD numero 350 del 1895 e della LR numero 21 del 1985, abbia diritto al pagamento delle somme di cui alla fattura emessa per i lavori eseguiti ed al risarcimento del danno nella misura di cui all'art. 345 della legge numero 2248 del 1865, per un importo in ogni caso non inferiore ad Euro 51. 650,00”. Premette la ricorrente che all'epoca dei fatti 1992 la normativa applicabile era quella dell'art. 39 della LR Siciliana numero 21 del 1985 oltre che del RD numero 350 del 1895. Secondo la prima gli interventi di urgenza e somma urgenza di cui agli articolo 69 e 70 del RD numero 350 del 1895, finanziati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sono affidati dai competenti uffici del Genio civile, previa autorizzazione, anche telegrafica, dell'Assessore regionale per i lavori pubblici”. Da tali disposizioni si evincerebbe la vincolatività dell'operato dell'Ufficiale del Genio civile nei confronti dell'Assessore competente. Nella specie, anche se normalmente dopo l'affidamento dei lavori, viene stipulato il contratto di cottimo, è pur vero che nella specie ciò non poteva avvenire perché i lavori successivi sarebbero stati svolti da un'altra impresa quella resasi aggiudicataria nei riguardi dei lavori appaltati da altra Amministrazione e comunque l'impresa avrebbe dovuto sostenere spese di registrazione e sostenere altri oneri come la redazione di un piano di sicurezza dei lavori e la redazione del verbale di consegna dei lavori ultimati, atto addirittura mendace . 1.2. Con il secondo mezzo di ricorso Violazione dell'art. 2041 c.c., ai sensi dell'art. 360 numero 3 c.p.c. l'impresa ricorrente pone a questa Corte tre ulteriori quesiti di diritto a se il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed il pronunciato come il principio del tantum devolutum quantum appellatimi, non ostano a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, in base ad una qualificazione dei fatti ed, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dalle partisse non configurino una inammissibile domanda nuova le deduzioni di parte rese in appello, ove non comportino il mutamento del fatto costitutivo oppure del fatto impeditivo, estintivo o modificativo sul quale si fonda la domanda oppure l'eccezione, ma si limitino ad invocarne a sostegno norme giuridiche diverse” b se il giudice di appello ha il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione ed indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte con il gravame e con il limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nuovi elementi di fatto” c se se, immutati i fatti costitutivi della domanda, le deduzioni rese in appello circa l'indebito arricchimento da parte dell'Amministrazione possano essere accolte dal Giudice di Appello”. Secondo la ricorrente, non avendo l'appellante alterato né il petitum né la causa petendi, il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere l'indebito arricchimento della P.A. a causa dell'illegittimo comportamento da questa tenuto, con il suo recesso unilaterale. 2.0. Il primo motivo di ricorso articolato in tre quesiti di diritto è, tuttavia, infondato. 2.1. Con esso, infatti, si ripropone la questione della necessità o meno del contratto scritto per poter chiedere ed esigere il pagamento del corrispettivo per le relative prestazioni rese in favore della Pubblica amministrazione. Anche invocando la specificità della normativa applicabile nell'ambito della Regione siciliana particolarmente, l'art. 39 della LR Siciliana numero 21 del 1985 che, nei limiti della somma ivi prevista, disciplina ratione temporis gli interventi di somma urgenza affidati con cottimo fiduciario” dai competenti uffici del Genio civile, previa autorizzazione dell'Assessore regionale ai lavori pubblici. 2.2. Com'è noto, il cottimo fiduciario altro non è che una forma particolare di appalto, concluso a trattativa privata, ammissibile per legge solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento ed in presenza di presupposti di volta in volta richiesti e caratterizzato dal fatto che l'appaltatore è prescelto da un funzionario responsabile mediante una valutazione ampiamente direzionale e dalla non soggezione alle regole della contabilità dello Stato, limitatamente alla deliberazione a contrarre, all'intervento del soggetto capace di rappresentare la P.A., nonché all'affidamento dei lavori. Esso rappresenta una deroga, in casi così ristretti e limitati, ai sistemi ad evidenza pubblica di scelta del contraente, che costituiscono il principio generale applicabile nella materia dei contratti pubblici. 2.3. Tuttavia, pur con le dette note specializzanti, anche questo tipo di contratto esige il rispetto della forma scritta, come questa Corte ha più volte affermato. Infatti, questa stessa sezione tra le tante, Cass. Sez. 1, Sentenze nnumero 13749 del 2003 e 19038 del 2010 ha stabilito, in tema di appalto di opere pubbliche, che anche il contratto di cottimo fiduciario richiede la forma scritta ad substantiam sicché, ove la stipulazione in forma scritta di esso segua l'ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento e non da quello, precedente, dell'ultimazione dei lavori che sorge l'obbligazione della stazione appaltante al pagamento del corrispettivo dell'appalto. E, di conseguenza, soltanto dalla data suddetta diviene applicabile, con riguardo agli interessi, la disciplina dettata dagli articolo 35 e 36 d.P.R. 16 luglio 1962, numero 1063. 2.4. Né tale generale principio è derogato dalla legislazione regionale che, in genere come nel caso esaminato, quella siciliana , si limita ad arricchire di qualche previsione la sempre richiamata disciplina generale stabilita dalla legislazione statale ratione temporis gli articolo 69 e 70 del RD 25 maggio 1895, numero 350 . 2.4.1. Così, questa stessa sezione Cass. Sez. 1, Sentenza numero 669 del 2003 ha già affermato, con riguardo alla Regione Lazio, che il principio, risalente all'art. 16 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440 secondo il quale i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam non è derogato dall'art. 6 della legge della Regione Lazio 17 settembre 1984, numero 55, che disciplina la realizzazione ed il pagamento delle opere pubbliche eseguite in economia per cottimo fiduciario dalla Regione e prevede che il loro affidamento debba avvenire nei modi di legge ad opera di funzionario tecnico individuato dalla Giunta regionale. Di conseguenza, nei casi di somma urgenza previsti dall'art. 8 della suddetta legge regionale, nei quali è richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, ove la stipulazione in forma scritta del contratto di cottimo fiduciario segua l'ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento e non da quello precedente di ultimazione dei lavori che sorge l'obbligazione della stazione appaltante del pagamento del corrispettivo dell'appalto, iniziano a decorrere i termini posti dagli articolo 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, numero 1063 per eseguirlo e, quindi, sorge il diritto dell'appaltatore a percepire gli interessi moratori, secondo le modalità previste dalle suddette norme e dal successivo art. 4 della legge 10 dicembre 1981, numero 741. 2.4.2. Lo stesso principio di diritto deve intendersi applicabile anche alla legislazione regionale siciliana, richiamata ratione temporis, non esistendo ragioni differenziali peraltro neppure sollecitate dal ricorrente che comportino una deroga al principio della forma scritta anche per tale forma di appalto, costituito dal cottimo fiduciario di cui agli articolo 39 della LR Siciliana numero 21 del 1985 con relatio agli articolo 69 e 70 del RD numero 350 del 1895 , il quale non può intendersi come definitivamente compiuto con il solo scambio orale di proposta ed accettazione. Ed anzi la fase della formale stipulazione contrattuale, si rende necessaria anche nella Regione siciliana sia per il rinvio formale alla legislazione nazionale il principio, risalente all'art. 16 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, secondo il quale i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam , sia per lo specifico quadro normativo regionale che sostanzialmente riproduce quello statale articolo 95-98 e 189 d.p.r.reg. 6 del 1955, recepito dal successivo d.p.reg. 16 del 1963 sia infine per la necessità che ogni P.A. concluda ogni suo procedimento nelle forme proprie e garantistiche della documentazione scritta, l'unica idonea a fissare il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti pubblica e privata che, in esito al procedimento, siano addivenuti ad una pattuizione regolativa dell'affare concluso. 2.4.3. Proprio con riferimento ai contratti stipulati dalle amministrazioni regionali della Sicilia ed alla disciplina dei lavori pubblici contenuta nella legge reg. 21 del 1985, questa Corte ha ripetutamente enunciato i seguenti principi fin dalla sent. Cass. numero 1890 del 1983 e, da ult., Cass. numero 3957 del 2012 a i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, numero 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere b la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano l'incarico per la progettazione o realizzazione di lavori pubblici, è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall'attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria Cass. numero 22922 del 2009 Cass. sez.unumero , numero 12195/2005 c l'inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale,di fornitura o di appalto eventualmente stipulato, comportando l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento Cass. numero 26202 del 2010 e numero 3957 del 2012 . 2.4.4. Né questo regime è derogato dall'art. 36 della legge reg. cit., concernente la possibilità di affidamento dell'appalto a trattativa privata come nella fattispecie , in quanto tale disposizione, e quelle immediatamente precedenti e successive gli articolo 37 e 38, quest'ultimo proprio inerente al cottimo e di evidente matrice comunitaria , tutte relative alla progettazione, all'esecuzione ed agli appalti dei lavori pubblici in Sicilia, si riferiscono invece alla fase preliminare ed antecedente al contratto, caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A., che resta sul piano del diritto amministrativo. Essa è, perciò, disciplinata dalle regole c.d. dell'evidenza pubblica, che si conclude con la delibera a contrarre, destinata a disporre in ordine all'istituto attraverso cui procedere all'affidamento dei lavori. E, in caso di trattativa privata, alla successiva stipulazione del negozio, così da conferire all'organo qualificato alla rappresentanza dell'ente l'effettiva potestà di porlo in essere, con le finalità e l'oggetto già specificati nella delibera di affidamento Cass. nnumero 7535 del 2005 e 17697 del 2005 . 2.4.3. Pertanto, neppure l'art. 39 della LR Siciliana numero 21 del 1985, e i richiamati articolo 69 e 70 del RD numero 350 del 1895 disciplina applicabile ratione temporis , nel disciplinare la realizzazione ed il pagamento delle opere pubbliche eseguite in economia per cottimo fiduciario dalla Regione Siciliana e nel prevede che il loro affidamento debba avvenire dai competenti uffici del Genio civile, previa autorizzazione, anche telegrafica, dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, deroga alla previsione della necessità che anche i detti contratti siano stipulati mediante la forma scritta ad substantiam. 2.5. Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere respinto. 3. Con il secondo motivo il ricorrente chiede che venga riconsiderata l'affermazione del giudice distrettuale circa l'ammissibilità della domanda di indebito arricchimento proposta, per la prima volta, in sede di appello. 3.1. Ma anche tale doglianza, però, deve essere disattesa alla luce del principio fissato dalle Sez. U, Sentenza numero 26128 del 2010 e secondo cui Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonché, ove l'arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente , sia quanto al petitum pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo . Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto che riveste la posizione sostanziale di attore soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice”. 3.2. Se è vero che il richiamato principio il quale consente la proposizione della diversa azione nel solo caso della fattispecie relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo, esso deve a fortiori applicarsi al giudizio di appello nel quale non è certamente configurabile l'unica eccezione alla inammissibilità ipotizzata dalla menzionata sentenza, ossia quella in cui sia stato l'opponente a sollevare la questione, perciò rimettendo in termini l'opposto. Una tale ipotesi è certamente da escludere nel caso della domanda proposta per la prima volta nel giudizio di impugnazione, che raccoglie lo stato del processo nelle risultanze della schermaglia processuale snodatasi nel corso del giudizio di prime cure, per ipotesi priva della proposizione della domanda di arricchimento senza causa introdotta solo nel corso del giudizio per gravame . 3.3. Ne consegue che la domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta, per la prima volta, nel giudizio di appello, non potendo l'appellante far valere in tale sede domande nuove rispetto a quelle di adempimento contrattuale poste a base della richiesta avanzata nel corso del giudizio di primo grado ed in assenza di un consentito ampliamento dell'originario thema decidendum, innestato legittimamente nel corso di quel giudizio. 4. In conclusione, il ricorso va respinto e le spese, poste a carico della ricorrente, vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente, liquidate nella misura di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.