Mora del creditore e liberazione del debitore non coincidono

in tema di mora del creditore, il deposito ai sensi degli artt. 1210 e 1212 c.c., non accettato, non libera il debitore dall’obbligazione, a meno che non sia seguito dalla convalida tuttavia, questa può essere chiesta dal debitore anche opponendosi al precetto intimato dal creditore per l’adempimento della relativa obbligazione. Allo scopo, il debitore deve svolgere nel giudizio di opposizione all’esecuzione apposita domanda di convalida del deposito non accettato i conseguenti oneri di allegazione e di prova gravano sull’opponente, cui compete la qualità di attore.

La vicenda processuale. L’acquirente di 41.543 contenitori proponeva opposizione a precetto intimatogli dal venditore in forza di una sentenza resa dal Tribunale che lo condannava alla loro restituzione ovvero al pagamento del complessivo prezzo pattuito. Sia in primo che in secondo grado l’opposizione era accolta con la motivazione che i beni dedotti in contratto erano stati materialmente resi. Avvero la sentenza resa dalla Corte d’Appello l’acquirente opposto interpone ricorso per cassazione. Il ricorrente si duole dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice del gravame nel ritenere perfezionato il meccanismo della mora accipiendi di cui al combinato disposto degli artt. 1206 c.c. e 1210 c.c., giacché il deposito dei contenitori non era stato accettato dal creditore, con conseguenza necessità di promuovere il giudizio di convalida. La Corte d’appello invece, pur ritenendo presupposto necessario la convalida del deposito, contraddittoriamente, non aveva proceduto col riformare la sentenza del Tribunale. La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso. La Corte d’Appello è incorsa in violazione di legge per insufficiente motivazione della propria pronuncia. Gli Ermellini spiegano, innanzi tutto, che il meccanismo delineato dall’art. 1206 e ss. c.c. non si limita al deposito quando questo non è accettato dal creditore. V’è infatti la necessità di una sentenza passata in giudicato che ne riconosca la validità. L’offerta formale, infatti, vale ad escludere la mora del debitore, ma non la sua liberazione dall’obbligazione che si consegue solo se siano rispettati tutti gli adempimenti imposti dalla legge artt. 1208 e ss c.c e 1212 c.c. nello specifico . Questo perché mora del creditore e liberazione coattiva del debitore non coincidono, né cronologicamente né sul piano degli effetti funzionali Cass. Civ., n. 367/1995 . Quid juris il giudizio di convalida come può essere richiesto? La Cassazione risponde a questa domanda specificando che tale giudizio può essere chiesto dal debitore anche in altro giudizio pendente ove contraddittore sia il medesimo creditore, ovvero all’interno di un procedimento arbitrale o con atto negoziale. Ma quello che più qui interessa è che il giudizio di convalida dell’offerta può essere richiesto anche opponendosi ad un atto di precetto, così come recentemente stabilito anche da Cass. Civ., n. 14155/14 . Non è ammissibile, invece, un giudizio di convalida implicito” che sia comunque utile alla liberazione del debitore. Conclusione. Vediamo allora operativamente quali sono i passaggi da rispettare per la liberazione del debitore quando il deposito non è accettato. E’ indispensabile che con l’atto di opposizione all’esecuzione avverso l’atto di precetto, l’opponente svolga anche esplicita domanda di convalida. L’opponente nell’atto dovrà dedurre che ha già effettuato l’offerta ex art. 1209 cod. civ. ed il deposito ex art. 1212 c.c., con cui ha posto formalmente in mora il creditore che indebitamente non li ha accettati. Ovviamente dovranno essere allegati fatti tali da provare l’ingiustificato rifiuto, ma anche l’adempimento rituale, sostanziale e temporale della specifica disciplina imposta dal legislatore ratione materiae .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 ottobre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 302 Presidente Salmé – Relatore Barreca SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 31 agosto 2011, la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato l'appello proposto da V.G. nei confronti di T.V. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, in data 8 maggio 2009. Con questa sentenza, il Tribunale -per quanto rileva ai fini del presente giudizio - aveva accolto l'opposizione proposta dal T. contro il precetto intimato nei suoi confronti dal V. per il pagamento della somma di Euro 31.459,00, in forza della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1047/01, confermata dalla Corte d'Appello, con cui il T. era stato condannato a restituire al V. 41.543 contenitori, o in difetto, a pagare il relativo prezzo nell'importo complessivo di L. 26.481.189 ”, oltre accessori. Il Tribunale aveva reputato inesigibile l'obbligazione pecuniaria, per avere l'obbligato T. adempiuto all'obbligazione di restituzione dei contenitori. 1.1.- La Corte d'Appello, rigettando entrambi i motivi di gravame avanzati dal V. , ha confermato la statuizione del Tribunale ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado. 2.- Avverso la sentenza V.G. propone ricorso affidato ad un motivo. T.V. resiste con controricorso. Tutte e due le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ Motivi della decisione 1.- Con l'unico articolato motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 1206, 1207, 1209, 1210, 1212, 1213 primo comma cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ Il ricorrente espone che, contrariamente a quanto sostenuto dal T. , l'offerta ai sensi dell'art. 1206 cod. civ., e il successivo deposito dei contenitori, ai sensi dell'art. 1210 cod. civ., non si sono perfezionati, perché il deposito dei contenitori oggetto dell'obbligazione principale di restituzione non è stato accettato dal creditore e, quindi, il debitore avrebbe dovuto promuovere il giudizio di convalida che soltanto in questa sede si sarebbe potuto accertare che il rifiuto del V. di accettare l'offerta e di ritirare i contenitori, perché ritenuti difformi da quelli già consegnati, fosse fondato o meno che il Tribunale ha dato per compiuto il deposito ed ha reputato irrilevante, ai fini del giudizio di opposizione, che non fosse stato convalidate - che, invece, la Corte d'Appello, pur avendo reputato indispensabile, per la liberazione del debitore, la convalida del deposito in caso di mancata accettazione da parte del creditore, non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze. In proposito, il ricorrente deduce che, date le premesse, la Corte avrebbe dovuto riformare la sentenza del Tribunale, mentre non avrebbe tratto alcuna conclusione riguardo al primo motivo di gravame e sarebbe passata a trattare la richiesta di ammissione di prove in appello, che l'appellante aveva avanzato solo in via subordinata. Così decidendo, la Corte avrebbe omesso di pronunciare su tutta la domanda avanzata dall'appellante avrebbe violato le norme indicate in rubrica, relative alla mora del creditore sarebbe incorsa nel vizio di motivazione. 1.1.- Osserva il resistente che la Corte d'Appello non sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia poiché si sarebbe pronunciata sia sulla domanda principale che sulla domanda subordinata, rigettando la prima perché avrebbe ritenuto effettuata la restituzione dei contenitori, in forza del solo deposito, pur non seguito da convalida, ed avrebbe perciò ritenuto l'adempimento del debitore. Ne avrebbe tratto la conseguenza del mancato avveramento della condizione cui era subordinata l'obbligazione pecuniaria. Il resistente aggiunge, quanto al motivo d'appello subordinato, che sarebbe emerso che il rifiuto opposto dal V. alla restituzione era pretestuoso, per come riconosciuto anche nella sentenza impugnata, con la quale la Corte d'Appello avrebbe dato luogo ad un implicito giudizio di convalida , con conseguente liberazione dell'appellato dall'obbligazione di restituzione. 2.- Il ricorso è fondato e va accolto. La Corte d'Appello, nell'interpretare le norme sull'offerta e sul deposito, in caso di mora del creditore, non ne ha tratto le dovute conseguenze in riferimento al caso concreto, e specificamente in riferimento alla vicenda processuale oggetto del ricorso. Si legge, infatti, nella sentenza l'affermazione giuridicamente ineccepibile - che il procedimento delineato dagli artt. 1206 e seg. cod. civ. non si esaurisce se non quando il deposito sia stato accettato ovvero riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato. La Corte d'Appello ha, quindi, accertato in punto di fatto che i passaggi” del procedimento che avrebbe condotto alla liberazione del debitore non sono stati rispettati”. Ne avrebbe dovuto trarre la conseguenza che la liberazione del debitore dall'obbligazione di restituzione non era stata affatto accertata in data precedente l'intimazione del precetto. Sarebbe dovuta, pertanto, passare ad esaminare le conseguenze che detta mancata liberazione determina con riguardo al giudizio di opposizione all'esecuzione intentato dal debitore avverso l'atto di precetto intimato dal creditore. 3.- Ed invero, va qui ribadito il principio per il quale, mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest'ultimo voglia conseguire l'effetto più ampio della liberazione dall'obbligazione è tenuto a far seguire l'offerta dal deposito, secondo la disciplina degli artt. 1208 e seguenti cod. civ., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall'art. 1212 cod. civ. cfr., di recente, Cass. n. 25775/13, nonché già Cass. n. 7555/96 . Va tuttavia precisato che questa massima così come le altre riportate nel controricorso e nella memoria del resistente, tra cui Cass. n. 15395/10 non va intesa nel senso, preteso dal medesimo resistente, secondo cui, per la liberazione del debitore, sarebbero sufficienti l'offerta ed il deposito eseguiti nel rispetto delle relative formalità piuttosto, essa presuppone che, effettuati tali adempimenti, segua, in caso di mancata accettazione dell'offerta e del deposito da parte del creditore, la sentenza di convalida di cui non è detto nei precedenti citati, solo perché la questione non era lì rilevante , alla quale soltanto consegue la liberazione coattiva del debitore cfr. Cass. n. 23844/08, secondo cui Il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, é un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 16 e seguenti disp. att. cod. civ., a favore del creditore oggetto di tale procedimento é la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il creditore” . In proposito, va affermato che il procedimento di convalida dell'offerta reale o dell'offerta per intimazione e del successivo deposito libera il debitore dalla sua obbligazione soltanto quando il deposito è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 1210, comma secondo, cod. civ., non essendo sufficiente per la liberazione coattiva del debitore che questi abbia rispettato le modalità, formali e temporali, prescritte dalla disciplina dell'offerta e del deposito contenuta nel codice civile e nelle disposizioni di attuazione, se non seguite dal giudizio di convalida. Si tratta di principio che da seguito all'orientamento già espresso da questa Corte, con l'affermazione che mora accipiendi e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art. 1207 cod. civ. nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione del corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno propter moram e di rimborso delle spese, tra gli effetti della, mora del creditore non vi è la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato” così Cass. n. 367/95, nonché già Cass. n. 1790/74 . 3.1.- Tuttavia, si ammette che la convalida possa essere chiesta dal debitore anche in altro giudizio già pendente col proprio creditore cfr. Cass. n. 1496/65 o comunque all'interno di un procedimento arbitrale o con atto negoziale cfr. Cass. n. 7520/03 . Di recente, questa Corte ha altresì presupposto che la convalida dell'offerta ai fini della liberazione del debitore dall'obbligazione restitutoria possa essere chiesta anche opponendosi al precetto intimato dal creditore per l'adempimento di quella obbligazione cfr. Cass. ord. n. 14155/14 . Il Collegio ritiene di dover dare continuità a tale ultimo orientamento, pur con le seguenti precisazioni. Allo scopo di ottenere la convalida del deposito non accettato dal creditore in mora, è necessario che il debitore, con l'atto di opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto, svolga domanda di convalida. In relazione a tale domanda, il debitore opponente deve dedurre che egli ha effettuato l'offerta ai sensi degli art. 1209 cod. civ. ed il deposito ai sensi dell'art. 1212 cod. civ., onde mettere in mora il creditore, e che quest'ultimo ha indebitamente omesso di accettare offerta e deposito deve quindi chiederne la convalida, fornendo la prova dei fatti allegati cfr. Cass. n. 16962/05, secondo cui l'oggetto del giudizio di convalida è rappresentato non solo dai motivi del rifiuto da parte del creditore dell'offerta operata, ma anche dalla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa . 4.- La sentenza impugnata, pur avendo motivato in punto di mancata accettazione del deposito da parte del creditore appellante V. , non ha svolto motivazione alcuna onde esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto di dover passare a valutare nel merito la fondatezza del rifiuto opposto dallo stesso V. alla riconsegna dei contenitori offerta dal T. . Sotto questo profilo la sentenza - che non è viziata da omessa pronuncia, poiché il tenore della decisione è tale da indurre a ritenere che la Corte d'Appello abbia rigettato entrambi i motivi di gravame - è tuttavia viziata sia per insufficienza di motivazione che per violazione di legge. Quanto a quest'ultima, non risulta applicato il principio sopra esplicitato, in forza del quale, in tema di mora del creditore, il deposito ai sensi degli artt. 1210 e 1212 cod. civ., non accettato, non libera il debitore dall'obbligazione, a meno che non sia seguito dalla convalida tuttavia, questa può essere chiesta dal debitore anche opponendosi al precetto intimato dal creditore per l'adempimento della relativa obbligazione. Allo scopo, il debitore deve svolgere nel giudizio di opposizione all'esecuzione apposita domanda di convalida del deposito non accettato i conseguenti oneri di allegazione e di prova gravano sull'opponente, cui compete la qualità di attore. 4.1.- La Corte d'Appello, dopo aver constatato che il deposito non era stato né accettato né convalidato, è passata ad esaminare nel merito la questione del carattere pretestuoso o meno della mancata accettazione da parte del creditore V. , senza accennare alla possibilità di interpretare i motivi di opposizione al precetto avanzati dal T. anche come richiesta di convalida. Né è concepibile - come sostenuto dal resistente - un giudizio di convalida implicito che sia comunque utile alla liberazione del debitore, presupponendo quest'ultima che il deposito non accettato sia convalidato con sentenza passata in giudicato, che va pronunciata in relazione ad un'apposita richiesta di convalida proveniente dal debitore. Per di più, la Corte territoriale ha motivato, quanto al riparto dell'onere della prova, in termini incompatibili con l'attribuzione della qualità di attore all'opponente, a meno che non abbia ritenuto di dover gravare l'appellante, opposto, dell'onere di una prova contraria a fatti già risultanti dagli atti, secondo quanto si assume nel controricorso. Sul punto, tuttavia, la motivazione è del tutto insufficiente, così come invece dedotto col ricorso. La sentenza va perciò cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame dei fatti, con applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. Si rimette al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.