Tempo dell’adempimento o condizione sospensiva?

Qualora i contraenti si riferiscano ad un dato cronologico allo scopo di indicare il periodo di tempo entro cui vada eseguita una determinata prestazione, dichiarando poi incidentalmente la finalità pratica sottesa alla concessione di quel termine nell’aspettativa del verificarsi di un certo evento, assume preminente rilevo il dato temporale e la relativa clausola va intesa nel senso che le parti vollero determinare il tempo dell’adempimento e non, invece, condizionare l’efficacia del contratto all’avveramento di un evento futuro.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25728, depositata il 5 dicembre 2014. Il fatto. Una società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall’attuale ricorrente nei confronti di altra società, in accoglimento dell’appello proposto da quest’ultima aveva rigettato l’opposizione condannando l’opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale. Il ricorrente chiede alla S.C. di pronunciarsi in merito all’ipotesi di negozio giuridico la cui efficacia è subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva, se, l’avervi dato spontanea esecuzione pur in mancanza dell’avveramento della condizione stessa, costituisca violazione del principio generale di buona fede contrattuale e comportamento non idoneo a produrre effetti costitutivi, modificativi ed estintivi della condizione stessa. Interpretazione clausola contrattuale. La Corte, nel rispondere a tale quesito, prende le mosse dall’analisi della clausola in questione nel caso in esame, la quale così recita data consegna prevista primi giorni di settembre sempreché in questa settimana riusciamo a visionare ed avere i campioni della merce da produrre. È evidente, a parere del Collegio, così come ritenuto dalla Corte di merito, che tale clausola non è una condizione sospensiva, ma un termine che non influisce minimamente sull’efficacia del contratto, quanto piuttosto sui tempi di adempimento. Il tempo dell’adempimento. La Cassazione riprende sul punto un principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, allorché i contraenti si riferiscano ad un dato cronologico allo scopo di indicare il periodo di tempo entro cui vada eseguita una determinata prestazione, dichiarando poi incidentalmente la finalità pratica sottesa alla concessione di quel termine nell’aspettativa del verificarsi di un certo evento, assume preminente rilevo il dato temporale e la relativa clausola va intesa nel senso che le parti vollero determinare il tempo dell’adempimento e non, invece, condizionare l’efficacia del contratto all’avveramento di un evento futuro. Tali ragioni rendono ininfluenti le ulteriori contestazioni svolte dal ricorrente in materia di prova che presuppongono una condizione sospensiva che, appunto, non ricorre nel caso di specie. In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso e, visti gli esiti contrastanti dei giudizi di primo e secondo grado, compensato le spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 settembre – 5 dicembre 2014, n. 25728 Presidente Amatucci – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo M.I.G. Group srl già Ghirelli Group spa e ancor prima I.A.M.A. srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 22.9.2007 che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'attuale ricorrente nei confronti della Papa srl, in accoglimento dell'appello proposto da quest'ultima aveva rigettato l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 404 del 12.5.2000 emesso dal tribunale di Ancona. Resiste con controricorso la ditta Papa srl. Motivi della decisione Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1366 e 1375 cod. civ. ex art. 360 n. 3 c. p. c Il motivo non è fondato. La censura si fonda sugli effetti della condizione sospensiva, alla quale - secondo la tesi della ricorrente - sarebbe stata soggetta l'efficacia del contratto concluso fra le parti. Il quesito, infatti, è il seguente Dica la Suprema Corte se, in ipotesi di negozio giuridico la cui efficacia è subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva, l'avervi dato spontanea esecuzione pur in mancanza dell'avveramento essenziale della condizione stessa, costituisca violazione del principio generale di buona fede contrattuale e comportamento non idoneo a produrre effetti costitutivi, modificativi ed estintivi della condizione stessa . Ma, nel caso in esame, la clausola in questione è del seguente tenore data consegna prevista primi giorni di settembre semprechè in questa settimana riusciamo a visionare ed avere i campioni della merce da produrre . La sola lettura rende ragione che, non tanto si tratta di una condizione sospensiva, quanto di un termine che non influisce minimamente sull'efficacia del contratto, quanto semmai sui tempi di adempimento così come peraltro ritenuto dalla Corte di merito. Sotto questo profilo è principio più volte affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione che allorché i contraenti si riferiscano ad un dato cronologico allo scopo di indicare il periodo di tempo entro cui vada eseguita una determinata prestazione, dichiarando poi incidentalmente la finalità pratica sottesa alla concessione di quel termine nell'aspettativa del verificarsi di un certo evento, assume preminente rilievo il dato temporale e la relativa clausola va intesa nel senso che le parti vollero determinare il tempo dell'adempimento e non, invece, condizionare l'efficacia del contratto all'avveramento di un evento futuro Cass. 8.10.2013 n. 22904 Cass. 11.4.1985 n. 2379 . Non senza evidenziare che, in ogni caso, l'oggetto della clausola non costituiva la prestazione caratteristica del negozio concluso, ma si concretizzava in un'attività prodromica per la quale non sarebbe corretto discutere di inesatto adempimento. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli arti. 2697 cod. civ. e 1.12 c.p. c. in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c Il quesito è il seguente Dica la Suprema Corte se l'eccezione di mancato avveramento della condizione sospensiva, concretando non un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, esonera il debitore dall'onere di provare l'inadempimento della controparte ancor più nell'ipotesi in cui non sia stata richiesta la risoluzione del contratto . Il motivo non è fondato. Le ragioni che precedono rendono ininfluenti le contestazioni in materia di prova che presuppongono una condizione sospensiva che - come si è visto - non ricorre nel caso in esame. Conclusivamente, il ricorso è rigettato. Gli esiti contrastanti dei giudizi di primo e secondo grado giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.