Il fideiussore non poteva recedere: il suo impegno è assoggettato alla durata della locazione

La fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento di una o più prestazioni si protrae quanto meno per lo stesso termine entro il quale le prestazioni devono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, prima di dare credito al garantito.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25171, depositata il 26 novembre 2014. Il fatto. Alla stipulazione di un contratto di locazione, interveniva un fideiussore a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla conduttrice. Nel momento in cui quest’ultima si rendeva morosa, il locatore otteneva dal Tribunale decreto ingiuntivo recante condanna in solido della conduttrice e del fideiussore. Il fideiussore proponeva opposizione, assumendo di aver comunicato al locatore con lettera raccomandata il proprio recesso dalla fideiussione. Il Tribunale respingeva l’opposizione, confermando il decreto opposto, con la motivazione che è sempre consentito al fideiussore recedere e che, essendo stato esercitato e comunicato il recesso, il fideiussore non è tenuto a rispondere della morosità verificatasi successivamente. Proposto appello, la Corte territoriale accoglieva l’opposizione, assolvendo il fideiussore da ogni domanda. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il locatore, denunciando che le ragioni adottate dalla Corte d’appello per ritenere valido ed efficace il recesso dalla fideiussione nella specie non ricorrono, dovendosi l’impegno fideiussorio ritenere commisurato alla durata della locazione. Il Collegio ritiene il motivo fondato, essendo la Corte d’appello incorsa in errore di diritto. Primo errore di diritto. Innanzitutto, la Corte ha erroneamente ritenuto applicabile il diritto di recesso a tutti i contratti di durata indiscriminatamente, non distinguendo fra i casi in cui al contratto di durata sia apposto un termine – nel qual caso non è consentito il recesso ingiustificato prima del termine – ed i casi in cui il contratto sia stato stipulato a tempo indeterminato, ove il recesso è ammesso. Secondo errore di diritto. Altro errore in cui è incorsa la Corte è stato quello di ritenere che la fideiussione prestata non fosse soggetta ad alcun termine, senza preventivamente accertare se il contratto non dovesse essere piuttosto interpretato nel senso che l’impegno fideiussorio doveva ritenersi assoggettato allo stesso termine a cui erano assoggettate le obbligazioni garantite cioè al termine di durata della locazione. Non ha, infatti, senso la prestazione di una garanzia per l’adempimento di determinate obbligazioni che non si protragga per lo stesso termine entro il quale dette obbligazioni debbono essere adempiute. Pertanto, per poter affermare che il fideiussore aveva il diritto di recede dalla fideiussione in qualunque momento, la Corte d’appello avrebbe dovuto previamente accertare se, nei contratti di locazione e di fideiussione, fosse stato espressamente convenuto dalle parti il diritto del fideiussore di recedere in qualunque momento dalla prestazione di garanzia, o se ricorresse altra causa idonea a giustificare il recesso anticipato. La fideiussione si protrae per lo stesso termine entro cui le prestazioni garantite devono essere eseguite. La S.C., in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, perché decida uniformandosi al principio di diritto secondo il quale, la fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento di una o più prestazioni nella specie, a garanzia di prestazioni del conduttore, all’atto della conclusione di un contratto di locazione si protrae quanto meno per lo stesso termine entro il quale le prestazioni devono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, prima di dare credito al garantito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 ottobre – 26 novembre 2014, n. 25171 Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo La Corte, Premesso in fatto E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380bis cod. procomma civ. 1.- Con scrittura privata 1 ° novembre 2007 U.F. ha concesso in locazione ad Immacolata Magno un immobile sito in Montalto Uffugo CS , per il canone di € 250,00 al mese. Alla stipulazione è intervenuto R.R.S., il quale ha prestato fideiussione per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla conduttrice. Nel luglio 2008 quest'ultima si è resa morosa ed il 23.12.2008 il locatore ha ottenuto dal Tribunale di Cosenza decreto ingiuntivo recante condanna in solido della Magno e dello S. al pagamento di E 2.603,08. Lo S. ha proposto opposizione, assumendo di avere comunicato al locatore con lettera raccomma 28 marzo 2008 il proprio recesso dalla fideiussione. Ha poi sollevato altre eccezioni di nullità-inefficacia dell'impegno assunto. Il Tribunale ha respinto l'opposizione, confermando il decreto opposto. Proposto appello dallo S., a cui hanno resistito i figli ed eredi del Federico, deceduto nelle more, con sentenza n. 985 depositata il 25 settembre 2012 la Corte di appello di Catanzaro ha accolto l'opposizione, assolvendo lo S. da ogni domanda, con la motivazione che - essendo il contratto di fideiussione un contratto di durata - è sempre consentito al fideiussore di recedere e che, essendo stato esercitato e comunicato il recesso nel marzo 2008, il fideiussore non è tenuto a rispondere della morosità verificatasi dal luglio successivo. Con atto notificato a mezzo posta in data 8 marzo 2013 A., V, e P.F propongono ricorso per cassazione. L'intimato non ha depositato difese. 2.- Va preliminarmente rilevato che non risulta depositato l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui è stata chiesta la notificazione del ricorso che pertanto, ove il documento non venga prodotto entro la data dell'udienza, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, non essendosi costituito l'intimato cfr., fra le più recenti, Cass. civ. 10 aprile 2013 n. 8717 . 3.- In subordine, nel merito, si rileva quanto segue. 3.1.- Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1373 cod. civ., sul rilievo che le ragioni addotte dalla Corte di appello per ritenere valido ed efficace il recesso dalla fideiussione nella specie non ricorrono, dovendosi l'impegno fideiussorio ritenere commisurato alla durata della locazione. 3.2.- Il motivo è fondato. La Corte di appello è incorsa in errore di diritto sotto due aspetti. In primo luogo nel capo in cui ha ritenuto indiscriminatamente applicabile il diritto di recesso a tutti i contratti di durata, senza distinguere fra i casi in cui al contratto di durata sia apposto un termine - nel qual caso non è consentito il recesso ingiustificato prima del termine - ed i casi in cui il contratto sia stato effettivamente stipulato a tempo indeterminato, ove il recesso è ammesso, sia pur con congruo termine di preavviso. Caso quest'ultimo al quale vanno assimilati quelli in cui al contratto sia stato apposto un termine eccessivamente lungo e comunque superiore a quello per cui la legge ritiene accettabile che un soggetto vincoli la propria libertà di azione principio di cui sono espressione norme quali l'art. 1573 cod. civ., sul divieto di locazioni ultratrentennali, e simili . In secondo luogo la Corte di appello è incorsa in errore nella parte in cui ha ritenuto che la fideiussione prestata dallo S. non fosse soggetta ad alcun termine, senza preventivamente accertare se il contratto non dovesse essere piuttosto interpretato nel senso che l'impegno fideiussorio doveva ritenersi assoggettato allo stesso termine a cui erano soggette le obbligazioni garantite cioè al termine di durata della locazione, non avendo senso la prestazione di una garanzia per l'adempimento di determinate obbligazioni che non si protragga per lo stesso termine entro il quale dette obbligazioni debbono essere adempiute cfr. Cass. civ. Sez. 3, 30 ottobre 2008 n. 26064 Idem, 3 aprile 2009 n. 8129, che entrambe hanno ritenuto che la fideiussione in favore del conduttore si protragga per l'intera a durata della locazione, salvo indagare sulla volontà delle parti, nel caso di rinnovo della stessa . In linea di principio è da ritenere, cioè, che la fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento di una o più determinate prestazioni nella specie, a garanzia delle prestazioni del conduttore, all'atto della conclusione di un contratto di locazione si protragga quanto meno per lo stesso termine entro il quale le prestazioni debbono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, prima di dare credito al garantito. In mancanza, si consentirebbe al fideiussore di liberarsi dall'impegno contrattuale a suo arbitrio e in qualunque momento, dopo avere indotto il creditore a fare affidamento sulla promessa di garanzia, in violazione dei principi per cui il contratto ha forza di legge fra le parti art. 1372 cod. civ. ed i contraenti sono tenuti a comportarsi secondo buona fede nella conclusione e nell'esecuzione del contratto medesimo art. 1337 e 1375 cod. civ. . Per poter affermare che lo S. aveva il diritto di recedere dalla fideiussione in qualunque momento la Corte di appello avrebbe dovuto previamente accertare se ciò fosse compatibile con il testo del contratto di locazione e con il testo del contratto di fideiussione cioè se, in ipotesi, fosse stato espressamente convenuto dalle parti il diritto del fideiussore di recedere in qualunque momento dalla prestazione di garanzia, o se ricorresse altra causa idonea a giustificare il recesso anticipato. In mancanza di un tale accertamento, la soluzione della sentenza impugnata non può essere condivisa. 4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con provvedimento in Camera di consiglio . - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti. - Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte. Considerato in diritto Il Collegio, esaminati gli atti, rileva preliminarmente che il ricorrente ha prodotto l'avviso di ricevimento della lettera raccomma con cui è stato notificato il ricorso. Nel merito, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, perché decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati evidenziati con caratteri in rilievo . La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.