Tra immobile e cortile c’è un vicolo: nessun diritto di comproprietà

La mera confinazione di un edificio con il cortile non è sufficiente a far operare in favore del proprietario dell’edificio la presunzione di cui all’art. 1117 c.c., la quale trova applicazione solo ove il cortile sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24861, depositata il 21 novembre 2014. Il fatto. I comproprietari di un cortile chiedevano che venisse dichiarata l’inesistenza di qualsiasi diritto in favore della convenuta, la quale, costituendosi, chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto di comproprietà sul cortile quantomeno a seguito di usucapione o in via subordinata, che venisse accertato l’asservimento del cortile a favore della sua proprietà. Il Tribunale rigettava la domanda principale. Gli attori proponevano appello principale, mentre la convenuta proponeva appello incidentale, insistendo per l’accertamento del suo diritto di comproprietà sul cortile a seguito di usucapione. La Corte d’appello di Napoli, accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, ritenendo che erroneamente il Tribunale aveva fatto ricorso, in ordine alla affermata comunione del cortile, all’art. 1117 c.c., il quale non poteva trovare applicazione nella specie, dal momento che l’immobile di cui l’appellante incidentale era diventata proprietaria non confinava con il cortile in questione. Anche nell’atto di acquisto, precisa la Corte, presentato dall’appellante incidentale, si faceva menzione di un cortile diverso da quello oggetto del giudizio. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la convenuta. Presunzione di cui all’art. 1117 c.c Il Collegio ritiene che correttamente i giudici di merito hanno escluso che, con riferimento ad immobili non confinanti direttamente con il cortile, potesse operare la presunzione di cui all’art. 1117 c.c Nel caso di specie, infatti, tra l’immobile di proprietà della ricorrente ed il cortile vi è un vicolo. Ricorda la Corte, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la presunzione di cui all’art. 1117 c.c. trova applicazione solo ove il cortile sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano. Pertanto, la mera confinazione di un edificio con il cortile non è sufficiente a far operare tale presunzione in favore del proprietario dell’edificio. La Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 ottobre – 21 novembre 2014, n. 24861 Presidente e Relatore Triola Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26 aprile 1995 M.A. e D.L.A. convenivano D.G. davanti al Tribunale di Torre Annunziata ed esponevano - di essere comproprietari di un cortile sito in omissis , al quale si accedeva attraverso un vicolo privato detto omissis - che tale cortile confinava per tre lati con immobili di proprietà di essi istanti e per il quarto lato con il vicolo - che da qualche tempo D.G. aveva cominciato a transitare e ad effettuare manovre di parcheggio di auto nel predetto cortile, senza essere titolare di alcun diritto su di esso sulla base di tali premesse gli attori chiedevano che venisse dichiarata l'inesistenza di qualsiasi diritto in favore della convenuta. Quest'ultima si costituiva, contestando il fondamento della domanda, e in via riconvenzionale chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto di comproprietà sul cortile quantomeno a seguito di usucapione o in via subordinata, che venisse accertato l'asservimento non meglio specificato del cortile a favore della sua proprietà. Nel giudizio intervenivano volontariamente A.P. e A.R. , quali eredi di D.G. , loro dante causa. Veniva anche disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Mo.Sa. e Co.As. , titolari di diritti reali sul cortile all'origine della controversia, i quali non si costituivano. Con sentenza in data 29 marzo 2003 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda principale. M.A. e D.L.A. proponevano appello principale. A.R. e A.P. proponevano appello incidentale condizionato, insistendo per l'accertamento del loro diritto di comproprietà sul cortile a seguito di usucapione. Con sentenza in data 22 settembre 2008 la Corte di appello di Napoli accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale. I giudici di secondo grado ritenevano che erroneamente il Tribunale aveva fatto ricorso, in ordine alla affermata comunione del cortile, all'art. 1117 cod. civ., il quale non poteva trovare applicazione nella specie, dal momento che l'immobile di cui le appellanti incidentali erano diventate proprietarie non confinava con il cortile in questione. Né A.R. e A.P. potevano vantare tale comunione in base al loro atto di acquisto, in quanto in tale atto si faceva menzione di un cortile diverso da quello oggetto del giudizio. Non poteva trovare accoglimento l'appello incidentale, dal momento che dalle prove acquisite non risultava che A.R. e P. avessero goduto di un possesso idoneo a tal fine. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi illustrati da memoria, A.R. e A.P. . Resistono con controricorso M.A. e D.L.A. . Motivi della decisione Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, A.R. e A.P. deducono che la Corte di appello ha concluso per la inesistenza della comunione del cortile in capo ad esse ricorrenti solo con riferimento alla proprietà del civico n. 153 particella 27 e non anche alla proprietà della particella 48, confinante con il cortile in questione. Il motivo è infondato, in quanto a prescindere dalla novità della questione, la mera confinazione di un edificio con il cortile non è sufficiente a far operare in favore del proprietario dell'edificio la presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ., la quale, secondo la giurisprudenza di questa S.C., trova applicazione solo ove il cortile sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano sent. 2 agosto 2010 n. 17993 30 luglio 2004 n. 14559 e nella specie le ricorrenti non deducono neppure che il cortile sarebbe destinato a tali funzioni anche rispetto all'altro immobile di cui sono comproprietarie. Con il terzo motivo le ricorrenti tornano ad invocare la presunzione di comunione del cortile in base all'art. 1117 cod. civ., con riferimento alla proprietà della particella 27. Il motivo è infondato, in quanto, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, tale presunzione non può operare con riferimento ad immobili non confinanti direttamente con il cortile nella specie tra l'immobile di proprietà della ricorrente ed il cortile vi è il vicolo OMISSIS . Con il quarto motivo le ricorrenti deducono che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla domande riconvenzionali di accertamento dell'acquisto della comproprietà del cortile per usucapione o dell'acquisto, sempre per usucapione, di una servitù di passaggio su tale cortile. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata si è espressamente pronunciata in senso negativo in ordine alla domanda di comunione, con una motivazione che implicitamente esclude anche la fondatezza della domanda di accertamento di un non precisato asservimento del cortile. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei resistenti, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, ed oltre accessori di legge.