Senza “scaricazione” merce, il vettore è salvo?

L’art. 1687 c.c. non può prescrivere particolari modalità per la messa a disposizione del destinatario delle cose trasportate e in alcune circostanze tale messa a disposizione può ben avvenire con modalità diverse dallo scarico di dette cose dal mezzo di trasporto, in cui normalmente consiste.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23173, depositata il 31 ottobre 2014. Il caso. Una società conveniva in giudizio un’altra società chiedendo la condanna della convenuta, a titolo di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, al pagamento di una somma, pari al valore commerciale della merce perduta, oltre gli interessi legali e rivalutazione. Mentre il Tribunale accoglieva la domanda attorea, la Corte d’appello riformava la decisione e condannava la società attrice alla restituzione delle somme versate dalla convenuta in esecuzione della sentenza di primo grado. Il vettore aveva accettato la merce? La società soccombente ricorreva allora per cassazione. La ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1687 riconsegna delle merci e 1693 responsabilità per perdita e avaria c.c. e del concetto di riconsegna . In particolare, veniva censurata l’impugnata sentenza, poiché la Corte di merito era partita dal presupposto erroneo che la società convenuta non aveva mai accettato la merce e che quindi mancava la consegna della stessa al vettore, concludendo che in assenza di rimozione dei sigilli di apertura del conteiner con successiva scaricazione” della merce in esso contenuta, non vi era stato passaggio di responsabilità dal vettore in caricato a quello della società convenuta, società che quindi non era stata considerata contrattualmente responsabile per la successiva perdita del carico. Era rilevante il fatto che non vi fosse stata scaricazione”? In sostanza, secondo la tesi della ricorrente, non poteva farsi nessun distinguo tra consegna del conteiner e consegna della merce. Inoltre, sempre secondo la tesi della ricorrente, la società convenuta in realtà aveva espressamente accettato la riconsegna della merce e pertanto aveva accettato il relativo passaggio di diritti sulla stessa. In particolare, aveva sottoscritto un apposito bollettino, prendendo così in custodia la cassa mobile e l’intero suo contenuto, a prescindere dall’effettuazione o meno della scaricazione” del contenitore. Nessuna prescrizione sulle modalità. Il motivo è fondato. La Cassazione, difatti, chiarisce che l’art. 1687 c.c. non può prescrivere particolari modalità per la messa a disposizione del destinatario delle cose trasportate e in alcune circostanze tale messa a disposizione può ben avvenire con modalità diverse dallo scarico delle dette cose dal mezzo di trasporto, in cui normalmente consiste . Nel caso di specie, la Corte di merito, benché avesse rilevato che la cassa era stata consegnata alla società convenuta, aveva anche ritenuto che, non essendo stati rimossi i sigilli, la stessa non aveva assunto la custodia del conteiner . Tuttavia, spiega la Corte Suprema, la consegna del conteiner non può che comportare la consegna, sia pure mediata e indiretta, del contenuto dello stesso, con conseguente assunzione dell’obbligo di custodia della merce . La Cassazione, sulla base di tali argomenti, accoglie il ricorso, casse e rinvia alla Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 settembre – 31 ottobre 2014, n. 23173 Presidente Russo – Relatore Scrima Svolgimento del processo Con atto notificato nel 2002, la Benetton Group S.p.i1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la M.T.D. S.r.l. ed esponeva che la Belong S.p.A., per conto dell'attrice, aveva affidato alla società convenuta il trasporto di numerose partite di capi di abbigliamento dai depositi siti in Ponzano a varie località della Campania le partite di merce erano state affidate al vettore Crisafulli Trasporti per l'inoltro delle stesse presso i depositi di Marcianise della M.T.D. S.r.l., la quale, in base al rapporto contrattuale con l'attrice, avrebbe dovuto trasferire le varie partite di merce ai destinatari finali della spedizione. Rappresentava in particolare la Benetton Group S.p.A che, in data 16 ottobre 2000, il vettore Crisafulli Trasporti aveva preso in consegna una cassa mobile in cui erano stivate partite di merce e aveva trasportato la stessa, a mezzo ferrovia, da Padova al terminal ferroviario di Marcianise, dove, in data 18 ottobre 2000, era stata ritirata dal subvettore F.lli Girace con un autotreno e da questi trasportata nella stessa giornata ai magazzini della M.T.D. in Marcianise nella notte seguente il rimorchio, lasciato all'interno dell'autoporto di proprietà della società da ultimo indicata, era stato asportato unitamente alla cassa mobile da ignoti ladri il 20 ottobre 2000 i Carabinieri di Nola avevano ritrovato il rimorchio e la cassa privi del carico, non più ritrovato. Tanto premesso, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta, a titolo di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, al pagamento della somma di euro 297.683,17, pari al valore commerciale della merce perduta, oltre interessi legali e rivalutazione. La convenuta si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 19 maggio 2005, accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 297.683,17, oltre interessi legali. Avverso tale decisione la M.T.N. S.p.A. già M.T.D. S.r.l. proponeva appello, cui resisteva l'appellata che chiedeva il rigetto del gravane e, in caso di accoglimento dell'impugnazione, riproponeva la domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale non esaminata dal giudice di prime cure. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 ottobre 2011, accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta dalla Benetton Group S.p.A., condannava l'appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme da questa versate in esecuzione dell'impugnata sentenza nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Avverso la sentenza della Corte di merito la Benetton Group S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la M.T.N. S.p.A Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, rubricato Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1687 e 1693 c.c. e del concetto di riconsegna. Motivazione illogica e contraddittoria , la ricorrente lamenta che la Corte di merito, partendo dal presupposto erroneo che la M.T.D. S.p.A. non avrebbe mai accettato la merce stivata nella cassa mobile trasportata e che, quindi, sarebbe mancata la consegna della merce al vettore, essendosi questo limitato ad accettare la consegna del contenitore, ha concluso che, in assenza di rimozione dei sigilli di apertura del container con successiva scaricazione della merce in esso contenuta, non vi fosse passaggio di responsabilità, per la custodia della stessa, dal vettore incaricato, F.lli Girace all'ulteriore vettore M.T.D. e che, quindi, quest'ultima società non era contrattualmente responsabile per la successiva perdita del carico. Rappresenta la ricorrente che il problema giuridico in relazione al quale le sentenze di primo e di secondo grado hanno assunto posizioni diametralmente opposte riguarda proprio la possibile interpretazione del concetto di riconsegna laddove, come nel caso in esame, vi sia stata accettazione della consegna del contenitore nel quale erano poste le merci trasportate, nonostante l'assenza della materiale scaricazione del mezzo . Deduce in particolare la Benetton Group S.p.A. che gli addetti della M.T.D., verso le 15.00 del 18 ottobre 2000, avevano invitato l'autista della F.lli Girace a sganciare il rimorchio in banchina e avevano sottoscritto il bollettino di consegna della cassa nonché il modello FFSS e nel contempo l'autista si era fatto rilasciare l'autorizzazione all'uscita da consegnare al varco della vigilanza dell'autoparco la cassa mobile era rimasta incustodita sino alla notte successiva, nel corso della quale era stata trafugata unitamente al semirimorchio. Ad avviso della ricorrente, la distinzione tra consegna del container e consegna della merce risulta nel caso di specie impossibile e certamente non idonea ad escludere la responsabilità per la corretta custodia del container e della merce in esso contenuta, che la Corte d'appello ha invece negato, con ragionamento in sé contraddittorio perché, dal momento in cui la M l'D ha accettato la consegna della cassa mobile, detta società ha assunto l'onere di custodia della stessa e dell'intero suo contenuto mentre la Corte di appello da un lato ammette che la consegna del contenitore c'è stata ma dall'altro esclude la responsabilità della MTD per mancata custodia diligente del contenitore, sulla considerazione che la merce contenuta nel contenitore non sarebbe mai passata in custodia al detto vettore per mancata scaricazione della merce. In particolare, la Benetton Group S.p.A. sostiene che non può ritenersi che la MTD abbia assunto la custodia non della merce ma solo nel contenitore, in guanto il passaggio di disponibilità della cassa mobile alla MTD implica automaticamente l'assunzione di responsabilità non solo in relazione alla cassa in sé considerata ma anche in relazione all'intero contenuto di merce, ed osserva che MTD - destinatario del carico e successivo vettore con tutti gli obblighi di custodia conseguenti -, se avesse ritenuto di non voler accettare la responsabilità per la custodia del carico stivato nel contenitore, avrebbe dovuto rifiutare la consegna della cassa nella sua interezza, poiché sarebbe indubitabile che, in assenza di prova della manomissione dei sigilli, deve presumersi che il container sia stato consegnato integro e nello stato in cui il caricatore lo ha, a sua volta, consegnato al primo vettore. Deduce la ricorrente che, in relazione ai profili evidenziati, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe particolarmente carente e contraddittoria ed assume che la Corte di merito avrebbe equivocato il concetto di riconsegna di cui all'articolo 1687 c.c. perché, se è pur vero che di solito la consegna delle merci al destinatario presuppone la scaricazione del mezzo su cui le stesse vengono trasportate , sicché il mero arrivo a destinazione del carico non integra in sé e per sé l'avvenuta riconsegna, è altrettanto vero che il destinatario può chiedere la riconsegna della merce e, pertanto, accettare il relativo passaggio di diritti sulla stessa, a prescindere dall'effettivo e reale arrivo della merce a destinazione. Conclude, quindi, Benetton Group sostenendo che, nel caso di specie, la M'I'D avrebbe espressamente accettato la riconsegna, sottoscrivendo apposito bollettino, ed avrebbe così preso in custodia la cassa mobile e l'intero suo contenuto, a prescindere dall'effettuazione o meno della scaricazione del contenitore e ritiene che lo svolgimento dei fatti e le prove assunte avrebbero dimostrato che MTD non sarebbe stata diligente nel custodire il container, decidendo di lasciare la citata cassa e il suo contenuto in deposito presso il suo magazzino per un'intera notte senza predisporre adeguati sistemi di controllo volti ad impedire l'evento dannoso poi verificatosi. 1.1. Il motivo è fondato. Ed invero l'art. 1687 c.c. non prescrive particolari modalità per la messa a disposizione del destinatario delle cose trasportate e in alcune circostanze tale messa a disposizione può ben avvenire con modalità diverse dallo scarico delle dette cose dal mezzo di trasporto, in cui normalmente consiste. Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto pacifico che la cassa mobile sia stata consegnata alla M.TN., evidenziando che tale circostanza emerge peraltro anche dal bollettino di consegna della l'Ali Girace S.r.l. del 18 ottobre 2000, timbrato e sottoscritto dalla società per prima indicata tuttavia, la medesima Corte non ha però tratto da tale accertamento le logiche conseguenze ed ha affermato che, non essendo stati rimossi i sigilli e in mancanza dell'apertura del lucchetto e del conseguente scarico della merce, la M.'I'.D. non ha assunto la custodia della merce contenuta nel container. Nel caso all'esame, invece, la consegna del contenitore non può che comportare, la consegna, sia pure mediata e indiretta, del contenuto dello stesso, con conseguente assunzione dell'obbligo di custodia della merce. L'esame di ogni ulteriore censura sollevata con il mezzo in parola resta assorbito. 2. Con il secondo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione del concetto di colpa grave nonché omessa e/o insufficiente motivazione, assume la ricorrente che il comportamento tenuto da M.T.D. sarebbe in contrasto con i doveri di diligenza richiesti al vettore e con le stesse misure di sicurezza di cui all'accordo inter partes e che tale comportamento gravemente colposo rileverebbe non solo sul piano della responsabilità contrattuale ma anche di quella extracontrattuale che è stata, invece, esclusa dalla Corte di merito sul rilievo che non é addebitabile alla M.T.D. alcun comportamento doloso o colposo che sia stato causa della perdita della merce. 2.1. L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento dell'esame del secondo mezzo. 3. Alla luce di quanto precede, l'impugnata sentenza va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio - anche per le spese del presente giudizio di cassazione - alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che si uniformerà al suddetto principio di diritto e a quanto sopra evidenziato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.