Il consumatore non deve restituire il finanziamento ottenuto per l'acquisto di un bene che non è mai stato consegnato

Ove il contratto di vendita sia risolto per inadempimento del venditore, il consumatore non è tenuto a pagare il finanziamento attivato. E' contratto di credito collegato quello finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni 1 il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito 2 il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. Ove il contratto di vendita sia risolto per inadempimento del venditore, il consumatore non è tenuto a pagare il finanziamento attivato.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20477, depositata il 29 settembre 2014. Il caso. Una persona fisica chiedeva ed otteneva un finanziamento utile ad acquistare un autoveicolo, successivamente, interrompeva il versamento delle rate in restituzione, sicché, la società finanziaria si muniva di decreto ingiuntivo per il recupero coattivo delle somme. Il debitore formulava opposizione a decreto ingiuntivo osservando che si trattava di mutuo di scopo acquisto autoveicolo , che il contratto di compravendita si era risolto per inadempimento del venditore che non aveva mai consegnato l'auto e che il recupero delle somme doveva effettuarsi direttamente verso il venditore che aveva incamerato direttamente il finanziamento. Il tribunale accoglieva la difesa dell'acquirente e poneva nel nulla il decreto ingiuntivo. La Corte d'appello riformava la sentenza rivisitando la decisione radicalmente, tanto da condannare il debitore a rimborsare la somma finanziata e mai acquisita in disponibilità. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Il credito al consumo. Si tratta di un'operazione di finanziamento non necessariamente destinata all'acquisto di beni e servizi, è un genus all'interno del quale rientrano una serie di operazioni. In particolare, la norma applicabile ratione temporis al caso in commento chiariva che per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta consumatore . Il punto centrale della contesa è comprendere se tra il contratto di mutuo e quello di acquisto del bene esiste un collegamento negoziale così intenso da poter affermare che il credito è stato concesso per l'acquisto di quel determinato servizio credito al consumo . In tale ipotesi, il rapporto negoziale è complesso ed i soggetti interessati sono tre mutuante, mutuatario e venditore. Il venditore riceverà direttamente le somme dal mutuante e, nell'ipotesi in cui il contratto di vendita non venga eseguito, le somme dovranno essere restituite direttamente dal venditore al mutuante con conseguente estraneità del consumatore. Il collegamento negoziale, è individuato dalla norma applicabile alla fattispecie ratione temporis la quale afferma che i contratti di credito al consumo che abbiano ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità a la descrizione analitica dei beni e dei servizi b il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto c le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato. Il collegamento negoziale. La S.C., alla luce di quanto osservato, ha statuito che nel caso di specie esiste il collegamento negoziale nella misura in cui il finanziamento risultava essere stato attivato esclusivamente per l'acquisto di un autoveicolo precisamente identificato nel medesimo contratto. In termini più generali, la S.C. ha definitivamente chiarito che il collegamento negoziale prescinde dal rapporto di esclusiva tra società finanziaria e venditore e si fonda sulla individuazione dei beni all'interno del contratto di finanziamento. In caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore art 125 - TUB . La norma richiamata ha recepito una direttiva comunitaria Cons. 22.12.1986 - 86/102/CEE ed i contrasti interpretativi risultano essere affrontati dalla Corte di Giustizia Europea che ha chiarito che, in caso di credito al consumo, il rapporto di esclusiva tra finanziatore e venditore non è presupposto necessario a legittimare l'azione del cliente contro il venditore inadempiente, ben potendo il finanziatore agire direttamente nei confronti del venditore per fa valere la risoluzione del contratto ed ottenere la restituzione delle somme. L'attuale normativa TUB, certamente non applicabile al caso di specie, conferma la linea interpretativa proposta dalla Cassazione, e statuisce che è contratto di credito collegato quello finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni 1 il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito 2 il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito art. 121 . Non v'è dubbio che, nel caso de quo , ricorre la seconda condizione. La nuova normativa formula una struttura di tutela del consumatore certamente più incisiva della precedente, tanto da prevedere il rimborso in favore del consumatore delle rate eventualmente versate a fronte di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del fornitore. In conclusione, rilevato il collegamento negoziale tra il contratto di vendita e quello di finanziamento, la Cassazione ha rinviato ad altra Corte territoriale la sentenza affinché applichi i principi testé richiamati.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 aprile – 29 settembre 2014, n. 20477 Presidente Segreto – Relatore Barreca