Cessione del contratto di assicurazione a titolo particolare, il giudizio prosegue tra le parti originarie

L'estensione della copertura assicurativa deve essere rilevata in ragione del contenuto del contratto. Esaurita la fase della trattazione non è più consentito al convenuto di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19267, depositata il 12 settembre 2014. Il caso. Un soggetto privato incaricava un ingegnere di redigere il progetto per la costruzione di un immobile e procedere alla direzione dei lavori di costruzione. Il committente conveniva in giudizio il tecnico affinché fosse accertato l'inadempimento del secondo per aver deliberatamente variato il piano progettuale, infine, chiedeva la risoluzione contrattuale per inadempimento. Il progettista, costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto delle avverse istanze e chiamava in causa la compagnia assicurativa presso cui aveva - per tempo - attivato polizza professionale affinché lo manlevasse da eventuali responsabilità. Il tribunale accoglieva la domanda del committente, condannava il progettista al risarcimento dei danni e l'assicuratore ad attivare la prestata garanzia. La Corte d'appello confermava il merito della decisione, tuttavia escludeva la copertura assicurativa rilevando che la garanzia copriva danni causati in favore di terzi e non quelli in favore di clienti. Il direttore dei lavori ha proposto ricorso per cassazione. Cessione a titolo particolare di contratto di assicurazione. Nel giudizio di legittimità, parte della contesa attiene l'eccepita carenza di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione che, rilevata la cessione del ramo d'azienda comprendente la polizza in questione, si è ritenuta estranea al giudizio. Detta estraneità è stata confermata anche dalla compagnia assicurativa che aveva acquistato il ramo d'azienda. La Cassazione ha chiarito che la cessione dei rami d'azienda rientra tra le cessioni a titolo particolare, dunque, ex art. 111 c.p.c., in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie a meno che non vi sia consenso da parte del ceduto. Ciò significa che l'assicurazione era stata correttamente convenuta in giudizio. Sentenza viziata da nullità processuale. Parte ricorrente ha rilevato che l'assicuratore, in appello, ha proposto le proprie difese oltre i termini venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione . I giudici di legittimità hanno accolto detto motivo e rilevato che la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata oltre i termini quindi la sentenza è viziata da nullità processuale. Vizio di ultrapetizione. Il tecnico ha eccepito vizio di ultrapetizione commesso dal giudice di appello per essersi pronunciato su questione mai contestata dall'assicuratore. Il giudice di secondo grado, infatti, ha statuito che la garanzia assicurativa non si estendeva ai clienti ma solo ai terzi, tuttavia nelle difese articolate in giudizio, la compagnia d'assicurazione non ha mai contestato l'estensione della garanzia in favore della parte attrice. Sul punto, la Cassazione, richiamando consolidata giurisprudenza, ha ribadito che, esaurita la fase della trattazione non è più consentito al convenuto di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte Cass. n. 26859/2013 . La soluzione del caso in commento, hanno chiarito i giudici di legittimità, presuppone l'accertamento del contenuto del contratto, accertamento che impone una verifica non di diritto ma di fatto utile ad individuare il contenuto dell'accordo intercorso tra le parti. Con tali argomentazioni, la questione è stata rinviata ad altra corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 maggio – 12 settembre 2014, n. 19267 Presidente Berruti – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Nel 1998 gli acquirenti di un immobile in fase di costruzione convennero dinanzi al Pretore di Empoli l'ing. S.A. , allegando di essersi vista revocare la concessione edilizia a causa di difformità progettuali, e chiedendo di conseguenza la risoluzione del contratto d'opera stipulato col convenuto, progettista e direttore dei lavori, adducendo l'inadempimento di questi all'obbligo volontariamente assunto di emendare l'errore progettuale. 2. Il progettista, oltre a contestare la domanda attorea, per quanto in questa sede ancora rileva chiese di essere manlevato dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la Assitalia s.p.a., che provvide a chiamare in causa. La Assitalia si costituì e negò la sussistenza d'una responsabilità civile del proprio assicurato. 3. Con sentenza 17.1.2005 n. 54 il Tribunale di Firenze, sezione staccata di Empoli, accolse la domanda, e condannò S.A. alla restituzione in favore degli attori dell'onorario percepito ed al risarcimento del danno. Con la stessa sentenza il Tribunale accolse la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore. 4. La Corte d'appello di Firenze, adita da S.A. in via principale e dalla Assitalia s.p.a. in via incidentale, rigettò la domanda di garanzia, sul presupposto che il contratto stipulato tra S.A. e l'Assitalia coprisse solo la responsabilità per danni a terzi, non al cliente. Di conseguenze escluse l'obbligo indennitario dell'assicuratore, eccezion fatta per la rifusione delle spese processuali di resistenza sostenute dall'assicurato. 5. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da S.A. , con 3 motivi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso la INA-Assitalia s.p.a., nuova ragione sociale dell'originaria convenuta. Ha depositato altresì controricorso la società Assicurazioni Generali s.p.a., assumendo di essersi resa cessionaria del portafoglio assicurativo del ramo responsabilità civile da parte della INA-Assitalia s.p.a Motivi della decisione 1. Questioni preliminari. 1.1. Il ricorrente sig. S.A. ha notificato il proprio ricorso alla società INA-Assitalia s.p.a., quale successore della Assitalia s.p.a., con la quale il ricorrente aveva stipulato il contratto di assicurazione. 1.2. La INA-Assitalia s.p.a., nel proprio controricorso, ha eccepito la propria carenza di legittimazione , sul presupposto che la polizza stipulata col sig. S.A. è stata ceduta . ad Assicurazioni generali s.p.a. a seguito di contratto di cessione di ramo d'azienda del OMISSIS . Ha chiesto di conseguenza di essere estromessa dal presente giudizio. 1.3. Anche la società Assicurazioni Generali s.p.a. ha depositato un controricorso, confermando di avere acquistato dalla INA-Assitalia s.p.a. il portafoglio del ramo responsabilità civile mediante cessione di ramo d'azienda, e chiedendo anch'essa la estromissione della INA-Assitalia s.p.a. dal presente giudizio. 1.4. La società INA-Assitalia s.p.a. è processualmente legittimata a resistere al ricorso proposto da S.A. . La cessione d'azienda infatti ed a fortiori quella d'un solo ramo di essa rientra tra i trasferimenti del diritto a titolo particolare ex multis , Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013, Rv. 628133 nonché, per la giurisprudenza di questa Sezione, Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 08/06/2012, Rv. 622807 . Nel caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie art. 111, comma 1, c.p.c. , e l'estromissione del cedente è possibile solo col consenso del ceduto consenso che nel presente giudizio non risulta da alcun atto art. 111, comma 3, c.p.c. . 1.5. Il controricorso depositato dalla società Assicurazioni Generali s.p.a. è, invece, inammissibile. In teoria, il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato non solo ad impugnare per cassazione la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa, ma anche a resistere al ricorso proposto contro quello conclusione, questa, imposta sia dalla lettera dell'art. 111 c.p.c. sia dalla necessità di salvaguardare il diritto di difesa del cessionario che sarebbe assai compromesso se la tutela di esso fosse affidata ad una persona, quale il cedente, che potrebbe nona vere più alcun concreto interesse alla lite così Sez. 1, Sentenza n. 10598 del 19/05/2005, Rv. 580898 Sez. 1, Sentenza n. 10902 del 09/06/2004, Rv. 573459 Sez. 1, Sentenza n. 6444 del 17/03/2009, Rv. 607584 e soprattutto da Sez. U, Sentenza n. 1412 del 30/05/1966, Rv. 322795 . Queste due insuperabili ragioni poste a fondamento dell'orientamento tradizionale non consentono di condividere il minoritario e formalistico orientamento, recentemente emerso, secondo il quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso, pur potendo impugnare per cassazione la sentenza di merito, non potrebbe intervenire nel giudizio di legittimità proposto nei confronti del cedente, mancando una espressa previsione normativa in tal senso così Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010, Rv. 613348 Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 07/04/2011, Rv. 618297 Sez. L, Sentenza n. 10215 del 04/05/2007, Rv. 597249 Sez. 1, Sentenza n. 11322 del 27/05/2005, Rv. 581138 . 1.6. Pur dovendosi dunque ammettere la possibilità, per il successore a titolo particolare, di replicare con controricorso all'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di cassazione nei confronti del cedente, è pur sempre necessario che chi alleghi di essere successore a titolo particolare dimostri di esserlo effettivamente. Nel caso di specie, la Assicurazioni Generali s.p.a. ha allegato di essersi resa cessionaria del ramo d'azienda costituito dai contratti di assicurazione della responsabilità civile stipulati dalla Assitalia s.p.a Risulta tuttavia dal Provvedimento ISVAP 19.12.2006 n. 2488 in Gazz. uff. 30.12.2006, serie generale, n. 302 , che la suddetta cessione aveva ad oggetto l'insieme dei contratti del lavoro diretto italiano del ramo 13. Responsabilità civile generale . , con esclusione . dei contratti stipulati con clientela individuale . ed ancora in essere alla data di effetto della cessione . Delle due, pertanto, l'una a se il contratto stipulato tra la Assitalia ed S.A. era ancora in corso di efficacia alla data di cessione del portafoglio, esso non è stato trasferito alla Generali s.p.a., giusta la previsione appena trascritta b se, all'opposto, esso si era risolto prima della cessione, l'eventuale credito dell'assicurato per il pagamento dell'indennizzo non si è trasferito con il portafoglio, in quanto b1 se si qualificasse il trasferimento del portafoglio come cessione d'azienda, si applicherebbe l'art. 2560, comma 2, c.c., con la conseguenza che la Generali s.p.a. non avrebbe la veste di successore nell'obbligo di pagamento dell'indennizzo, ma solo di garante dell'adempimento della relativa obbligazione, che resta in capo al cedente b2 se, più correttamente, si neghi che la cessione del portafoglio di impresa assicurativa costituisca un trasferimento d'azienda in quanto mentre quest'ultimo ha ad oggetto il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore, il trasferimento del portafoglio ha ad oggetto unicamente la massa dei contratti assicurativi in corso stipulati dall'impresa cedente , nessuna norma consente di ritenere che il debito di indennizzo sorto in capo all'impresa cedente si trasferisca all'impresa cessionaria. La Generali s.p.a. non ha dimostrato che tali previsioni siano state derogate - come pure era loro potere - dalle parti del contratto di cessione, sicché deve escludersi che essa abbia dimostrato la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso e, con essa, la legittimazione a depositare controricorso. 2. Il primo motivo di ricorso. 2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c Tale nullità deriverebbe sia dall'avere ritenuto ammissibile l'appello incidentale dell'Assitalia, che invece si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile perché tardivo sia dall'avere omesso di pronunciarsi sull'eccezione di tardività tempestivamente sollevata dall'appellante principale. 2.2. Il motivo è fondato. Dall'esame degli atti, consentito dal tipo di vizio denunciato dal ricorrente, emerge effettivamente che la Assitalia s.p.a. propose il proprio appello incidentale con la comparsa di costituzione e risposta, che però non fu depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione. 2.3. Non è perciò rilevante, nel caso di specie, il principio invocato dalla INA-Assitalia, secondo cui il vizio di omessa pronuncia non ricorre, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo principio pacifico tra le tante, vedasi Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 08/03/2007, Rv. 595288 . Tale principio è irrilevante perché il ricorrente col primo motivo di ricorso non si è doluto solo dell'omessa pronuncia, ma anche della violazione dell'art. 343 c.p.c. cfr. il ricorso, pag. 9 e 14 . Pertanto, anche a volere ritenere che la Corte d'appello abbia esaminato e implicitamente rigettato l'eccezione di tardività, non vi sarebbe vizio di omessa pronuncia, ma resterebbe l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha rilevatola tardività del gravame incidentale. 3. Il secondo motivo di ricorso. 3.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c Espone, al riguardo, che la Corte d'appello ha erroneamente accolto l'eccezione di scopertura del rischio, sollevata dall'assicuratore solo in grado di appello. 3.2. Il motivo è manifestamente fondato. Nel costituirsi dinanzi al Pretore di Empoli, l'Assitalia si era limitata a negare la responsabilità dell'assicurato, ma nulla eccepì in merito all'esistenza, alla validità ed alla efficacia del contratto con questi stipulato né contestò in alcun modo che il tipo di responsabilità invocato dagli attori rientrasse tra quelle per te quali era dovuta la copertura assicurativa. Da un lato, quindi, la Assitalia non aveva contestato l'esistenza della copertura assicurativa, che doveva dunque ritenersi fatto incontroverso dall'altro la relativa eccezione non poteva essere formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, tanto meno e in grado di appello. 3.3. La controricorrente INA-Assitalia ha inteso sostenere, nel proprio controricorso, che il divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c. non riguarda le mere difese, ovvero la semplice negazione dei fatti costitutivi posti dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ciò non è del tutto esatto. La possibilità per la parte di sollevare, e per il giudice di rilevare, eccezioni in senso lato anche quando siano maturate le preclusioni processuali di cui agli artt. 167, 183 e 345 c.p.c. deve infatti essere coordinata con l'ormai consolidato principio secondo cui l'art. 167 c.p.c., là dove impone al convenuto di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore, gli addossa un preciso onere di contestazione, il cui scopo è delimitare il thema decidendum e rendere più spedito l' iter del giudizio così la fondamentale decisione di Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789 . Ne consegue che, quando il convenuto resti silente in merito ad una o più allegazioni in fatto dell'attore, quelle allegazioni saranno nel prosieguo indiscutibili per le parti e per il giudice non perché anche le eccezioni in senso lato cadano sotto il regime delle preclusione, ma per la diversa e preminente ragione che non è consentito né alle parti, né al giudice, ampliare l'oggetto dell'istruttoria estendendolo a fatti che, per non essere stati analiticamente contestati, erano rimasti fuori dal perimetro degli accertamenti istruttori in tal senso, ex plurimis , si veda da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 26859 del 29/11/2013, Rv. 629109, ove si afferma ore rotundo che l'onere previsto dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ. comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte con la conseguenza ulteriore che, in grado di appello, non è ammessa la contestazione della titolarità passiva del fatto controverso che debba aversi per non contestata nel giudizio di primo grado nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013, Rv. 625786 . 3.4. Si applichino ora i principi appena esposti al presente giudizio. L'Assitalia, che in primo grado negò la responsabilità del proprio assicurato, in grado di appello negò la propria, assumendo che il rischio verificatosi non coincidesse con quello dedotto nel contratto. In questo modo, ha introdotto in appello un thema decidendum del tutto estraneo al giudizio di primo grado, e cioè la ricognizione del contenuto precettivo del contratto di assicurazione, la interpretazione di esso e la determinazione di quale fosse il rischio dedotto nel contratto. Ed ovviamente non v'è dubbio che stabilire quale sia il contenuto d'un contratto non sia questione di diritto, ma formi oggetto d'un accertamento di fatto. E come tutti i fatti materiali che non siano contestati in primo grado, il relativo tema d'indagine non poteva essere proposto per la prima volta in grado d'appello. 3.5. La sentenza va dunque cassata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, la quale determinerà l'esatto contenuto delle obbligazioni scaturenti dal contratto di assicurazione a carico della INA-Assitalia s.p.a., alla luce della tardività dell'appello incidentale da essa proposto della incontestabilità della sussistenza della copertura assicurativa, e delle statuizioni di condanna a carico dell'assicurato contenute nella sentenza d'appello e divenute definitive. 4. Il terzo motivo di ricorso. 4.1. Col terzo motivo di ricorso S.A. ha proposto le medesime censure di cui ai motivi 1 e 2, ma prospettate sotto il profilo del difetto di motivazione. Il motivo resta dunque assorbito dall'accoglimento degli altri due. 5. Le spese. Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze - rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.