La delega è atto unilaterale che non necessita di accettazione

L'esito dell'operazione mobiliare non incide sulla regolarità della delega. L'invito della s.i.m. rivolto al cliente e finalizzato ad ottenere la regolarizzazione della delega non ha valore di revoca o rifiuto della medesima.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19205, depositata l’11 settembre 2014. Il caso. Un soggetto privato ed una società di intermediazione mobiliare stipulavano un contratto affinché la seconda effettuasse operazioni finanziarie su richiesta e nell'interesse del primo. Il cliente conveniva in giudizio la società affinché fosse accertata e dichiarata la mancata attuazione di alcune deleghe conferitele con conseguente condanna al risarcimento dei danni. Tribunale e Corte d'appello hanno rigettato la domanda sicché parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione. Il contratto di intermediazione stipulato tra le parti prevedeva l'esecuzione dell'operazione finanziaria in forza di espressa delega ricevuta dal cliente. Per quanto è dato conoscere, sembrerebbe che il cliente abbia eccepito la regolarità di alcune operazioni effettivamente compiute dalla s.i.m. in forza di delega non corretta. In particolare, il cliente ha rilevato che la delega risultava essere stata eseguita da operatore diverso da quello individuato in contratto. Individuazione del promotore finanziario delegato. I giudici di legittimità hanno richiamato la decisone del giudice territoriale che, riportandosi al contratto stipulato tra le parti, ha chiarito che per accordo espresso il cliente poteva impartire ordini di negoziazione direttamente o per mezzo di altri promotori o di altri soggetti a condizione che la delega fosse conferita per iscritto. Dunque, l'indicazione del promotore effettuata in contratto non aveva alcun valore vincolante. La delega è atto unilaterale, dunque, ha osservato la Cassazione, non necessita di alcuna accettazione. Nel corso del giudizio di merito risulta altresì provato documentalmente che tanto gli ordini di operazione quanto le revoche erano state impartite per iscritto e correttamente eseguite. Inoltre, il fax di richiamo, inoltrato dalla s.i.m. al cliente, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, costituiva invito a regolarizzare le irregolarità e non aveva alcun valore di rinuncia. L'attenzione della Corte si è estesa a tutte le operazioni e non solo a quelle indicate dal ricorrente. L'insieme delle operazioni eseguite dalla società su indicazione del cliente, come accertato nel giudizio di merito, sono state realizzate con identica procedura essendo così singolare che risultino impugnate e contestate solo quelle riportanti saldo negativo. L'esito dell'operazione, conclude la Corte, non incide in modo retroattivo sulla bontà della delega. Con queste argomentazioni sono stati rigettati tutti i motivi di ricorso e confermata la decisione del giudice territoriale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 giugno – 11 settembre 2014, n. 19205 Presidente Forte – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 03/01/2002, C.V. conveniva in giudizio la SELLA CAPITAL Markets Sim. s.p.a., per ottenere il risarcimento del danno a lui occorso, causa della negligenza della società e degli inadempimenti da essa posti in essere, in relazione alla mancata accettazione di una delega ad un promotore finanziario, perché effettuasse ordini di intervento, sulla base di un contratto di negoziazione, stipulato tra esso ricorrente e la società di intermediazione, cui questa, nonostante la mancata accettazione della delega, aveva poi dato corso. Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, affermando di aver adempiuto correttamente all'attività di intermediazione finanziaria, rispettando ogni obbligo di legge, e proponeva riconvenzionale per la condanna del C. ex art. 96 c.p.c Con sentenza in data 08/09/2003, il Tribunale di Milano rigettava la domanda dell'attore e pure quella della convenutaci condanna ex art. 96 c.p.c Proponeva appello il C. . Costituitosi il contraddittorio, SELLA CAPITAL Management sgr s.p.a., successore, chiedeva il rigetto, e riproponeva domanda ex art. 96 c.p.c La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 15/12/2006, in riforma, rigettava ogni domanda proposta dal C. , ma pure confermava il rigetto della domanda di controparte ex art. 96 c.p.c Ricorre per cassazione l'appellante. Resiste, con controricorso, l'appellata. Entrambe le parti depositano memoria per l'udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza e vizio di motivazione, in relazione ai principi di cui agli artt. 112, 116, 132 c.p.c., circa la facoltà dell'intermediario di non trasmettere l'ordine di investimento. Con il secondo, violazione degli artt. 1322 e 1372 c.c., circa la possibilità della società di intermediazione di non dar seguito ad ordini, e quelle come contratto, di variazione dell'elenco dei promotori, da parte dell'investitore, previa comunicazione scritta, con effetto dal giorno successivo al ricevimento. Con il terzo, violazione degli artt. 1398, 1375 e 2049 c.c., nonché vizio di motivazione, in relazione al principio per cui la rappresentanza senza poteri non vincola il rappresentato, e il datore di lavoro risponde per fatto e colpa dei suoi dipendenti. Con il quarto, violazione dell'artt. 2697 c.c. in ordine all'onere della prova. Con il quinto, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370, 1371 c.c., e vizio di motivazione, in ordine ai principi di ermeneutica contrattuale e in particolare alla valutazione della comune intenzione delle parti e all’interpretazione secondo buona fede. Con il sesto, nullità della sentenza e vizio di motivazione, in relazione ai principi di cui agli artt. 112, 116, e 132 c.p.c. circa la mancata accettazione della delega di un nuovo promotore. Con il settimo, violazione degli artt. 21 e 23 dlgs. N. 58 del 1998, e vizio di motivazione, in ordine alla necessità per l'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Con l'ottavo, violazione degli artt. 116, 183, 184, 210, 244 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione alla mancata ammissione di mezzi istruttori. Vanno dichiarati inammissibili i motivi 1, 4 e 6, per assenza dei quesiti relativi a violazione di legge, nonché delle sintesi finali, omologhe ai quesiti di diritto in relazione a vizio di motivazione ai riguardo, Cass. N. 2694/2008 , di cui all'art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Chiarisce il giudice a quo che l'art. 3.5 del contratto di negoziazione tra le parti, contempla la possibilità del cliente di impartire direttamente ordini di investimento ovvero tramite promotori indicati in detto contratto il cliente ha altresì facoltà di indicare altri soggetta e tale variazione dovrà essere comunicata esclusivamente per iscritto e avrà efficacia dal giorno successivo. Non è prevista alcuna accettazione da parte della società di intermediazione, che non potrebbe del resto esservi, essendo la delega atto squisitamente unilaterale. Rileva altresì il giudice a quo che fino al giorno 12 settembre 2001, quando tornò dalle ferie l'abituale promotore, il C. impartì ordini, tramite il suo collaboratore O. a ciò delegato, con comunicazione scritta del 5 settembre, inviata alla società, in assenza di qualsiasi successiva manifestazione di volontà di revoca il nuovo collaboratore agì sempre in conformità alle istruzioni ricevute dal C. . Con motivazione adeguata e non illogica, la sentenza impugnata chiarisce che non è condivisibile la lettura offerta dall'appellante del fax ricevuto il giorno 10 settembre dall'ufficio clienti della Sim in esso si faceva riferimento alla non accettazione della delega ad O. , esprimendosi la necessità di utilizzare esclusivamente i moduli prestampati della società. Non si tratta - precisa il giudice a quo - di una denuncia della validità della delega, ma solo dell'invito a sanare una irregolarità, con una formalizzazione burocratica della delega stessa . Si aggiunge che la Sim non ha disconosciuto o contestato le operazioni dell'O. nei giorni 6-10 settembre, né con tale fax né con le comunicazioni successive la società ha dato pacificamente seguito agli ordini di O. , così dimostrando di aver pienamente riconosciuto la validità negoziale della delega, secondo la volontà espressa dal cliente. La ratifica delle operazioni svolte fino alla mattina dell'11 settembre, effettuata dal C. , era priva di ogni ragion d'essere, non avendo il C. revocato la delega e avendo l'O. , come si diceva, seguito le istruzioni del delegante, mentre la SIM dava sempre corso agli ordini ad essa comunicati dal delegato. Non appare ravvisabile - conclude correttamente il giudice a quo -ragione alcuna per escludere l'efficacia della delega impartita ad O. , in particolare distinguendo le operazioni sino alla mattina dell'11, in attivo, e quelle successive, in passivo. Appare in particolare ultronea ed estranea alla fattispecie l'argomentazione del ricorrente per cui l'intermediario può rifiutarsi di eseguire l'ordine impartito, dandone comunicazione al cliente come si è visto, secondo la ricostruzione in fatto della Corte di merito, la società sempre diede corso all'ordine. E il giudice a quo ha tenuto conto, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, della possibilità di variazione dell'elenco promotori, previa comunicazione scritta, con effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte dell'intermediario. Altrettanto estraneo alla fattispecie dedotta, il riferimento al principio per cui la rappresentanza senza poteri non vincola il rappresentato ma, per quanto si è detto, l'O. era nella pienezza dei suoi poteri e a quello per cui la società risponde per fatto dei suoi dipendenti. La valutazione del fax di mancata accettazione della nomina, effettuata, come si è detto, dal giudice a quo, è immune da errori di diritto e sorretta da motivazione adeguata non è pertanto suscettibile di controllo in questa sede. Né si ravvisano violazioni di legge nella interpretazione della documentazione da parte del giudice a quo comune intenzioni delle parti ma la delega è atto unilaterale , interpretazione secondo buona fede ma il delegante continuava ad impartire ordini il delegatoci comunicava alla Sim e questa li eseguiva. I principi di cui agli artt. 1370 e 1371 c.c. sono soltanto enunciati, senza argomentazione alcuna. È altresì vero che le regole di diligenza, correttezza e il dovere di informazione di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, non hanno solo valenza pubblicistica e in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata , ma proprio dalla ricostruzione effettuata dal giudice a quo, emerge l'assenza di ogni violazione al riguardo, da parte della SIM. Va infine precisato che, con motivazione altrettanto adeguata e non illogica, la Corte di merito ha rigettato le istanze istruttorie proposte, considerando la superfluità del capitolato per prova orate dedotto, in quanto le circostanze, oltre ad essere in gran parte pacifiche, non potevano disattendere le risultanze documentali acquisiste, e in particolare le comunicazioni sottoscritte dall'odierno ricorrente nei suoi rapporti con la SIM. Rimane, all'evidenza, assorbita la richiesta di CTU sulla valutazione e quantificazione del danno. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 10% ed accessori di legge.