La perdita dello status di socio fa decadere il diritto all’assegnazione dell’immobile

Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti anche se collegati rapporti che non vanno, peraltro, sovrapposti, attesa la diversità della natura giuridica e la non assoluta omogeneità della relativa disciplina , l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro per lo più di natura sinallagmatica , che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. Nelle cooperative edilizie, in particolare, l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, sicché, con specifico riferimento al corrispettivo dovuto, la misura e le modalità di pagamento sono quelle indicate nel contratto di acquisto, e non possono essere modificate dagli organi sociali, in assenza di un'esplicita previsione contrattuale. Pertanto, al socio che abbia stipulato il contratto di acquisto dell'appartamento cedutogli dalla cooperativa non può essere imposto alcun adeguamento del prezzo, qualora ciò non trovi fondamento nel predetto contratto.

Con l’ordinanza n. 17465, del 31 luglio 2014, la Corte di Cassazione affronta e risolve la questione della attribuzione all’ex socio di cooperativa edilizia dell’immobile oggetto di prenotazione ma non ancora assegnato, affermando la necessaria sussistenza, dello status di socio, al momento dell’atto di definitiva assegnazione. Il caso. I soci di una cooperativa edilizia, a sua volta mandataria di un consorzio, citano in giudizio entrambe le società chiedendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’assegnazione degli immobili che sarebbero di loro spettanza, in virtù di atto di prenotazione svolta negli anni precedenti. Nelle more del giudizio la cooperativa delibera l’esclusione dei soci in questione, con deliberazioni la cui legittimità viene confermata nel giudizio di impugnazione promosso dai soci stessi. Analogamente, i giudici di merito ritengono che i soci, esclusi dalla società, non possano richiedere l’assegnazione degli appartamenti, trattandosi di diritto riconducibile allo status di socio e, dunque, una volta venuto meno tale rapporto – per esclusione del socio – l’ex socio non può avanzare rivendicazioni basate, appunto, sul rapporto associativo. Tale decisione è confermata dalla Cassazione con l’ordinanza in commento, di manifesta infondatezza del reclamo presentato. Cooperative sociali e status di socio come e perché . La Corte, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, afferma, preliminarmente, che nell’ambito delle cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma da ciò discende, ad esempio, che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio. Società cooperativa e scopo mutualistico. Il corollario di quanto in precedenza richiamato è che nelle cooperative edilizie, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni quest'ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà. Atto di assegnazione vincolato o discrezionale? L'atto di assegnazione mediante il quale la cooperativa edilizia trasferisce al socio la proprietà dell'immobile realizzato può essere considerato un atto dovuto e non meramente discrezionale, avendo la cooperativa accettato la specifica prenotazione del socio e avendo questi pagato il corrispettivo, a meno che l'attività preliminare all'assegnazione sia stata compiuta in frode ai creditori, a tal fine dovendosi valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 2901 c.c. con riguardo al momento dell'attività preliminare all'assegnazione e la sussistenza dell' eventus damni con riguardo al momento dell'assegnazione stessa. Quali azioni per il socio danneggiato dalla mancata assegnazione. Peraltro, il socio, pur non potendo proporre, in mancanza del negozio formale di prenotazione, l'azione di esecuzione specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dinanzi alla violazione da parte degli organi societari dell'obbligo di procedere all'assegnazione dell'alloggio a chi ne abbia diritto al prezzo quantificato a norma di statuto, può comunque esperire le impugnazioni o le azioni di risarcimento previste dalla legge. Status di socio ed intervento nel giudizio l’interesse ad agire. Ulteriore profilo di interesse nel rapporto tra socio e cooperativa edilizia è che il socio di una cooperativa edilizia, che intenda intervenire nella causa promossa da altri soci per ottenere il trasferimento in proprio favore della proprietà di alloggi, ha l'onere di dimostrare di avere interesse al giudizio, mediante la prova di trovarsi in una situazione tale, per cui l'attribuzione dell'alloggio controverso ad altro socio incida in modo non solo potenziale ed eventuale, bensì effettivo sulla sua legittima aspirazione a conseguire quel medesimo alloggio, o lo privi della possibilità di conseguirne un altro equivalente, non essendo sufficiente l'allegazione della mera qualifica di socio della medesima cooperativa. Cooperativa edilizia, immobile assegnato e garanzia per vizi . In tema di rimedi e garanzia per vizi, la Cassazione non esclude che il rimedio della garanzia per vizi, apprestato dall'art. 1490 c.c. a tutela del compratore, operi anche nel rapporto tra socio e cooperativa edilizia in relazione agli eventuali vizi di qualità e difetti dell'immobile per la cui costruzione la cooperativa è stata costituita. E ciò in quanto la causa del negozio di attribuzione è analoga a quella del contratto di vendita ed in relazione al quale la cooperativa assume la veste di alienante ed il socio quella di acquirente. Scioglimento del rapporto il diritto del socio alla liquidazione della quota. In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio di una società cooperativa edilizia, infine, la Cassazione ribadisce che egli ha diritto sia alla liquidazione della quota sociale, con riguardo a quanto abbia versato a titolo di conferimento, sia alla restituzione di quanto versato a titolo di anticipazione, direttamente riconducibile all'acquisto ed all'assegnazione dell'alloggio sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 giugno – 31 luglio 2014, n. 17465 Presidente/Relatore Bianchini Premesso in fatto Premesso che è stata depositata relazione a' sensi dell'art. 380 bis cpc del seguente tenore 1 R.A. +Altri , adirono il Tribunale di Roma con citazione notificata il 16 giugno 2004 esponendo di esser stati soci della società cooperativa San Paolo V Auto che doveva edificare alloggi nel quartiere Tor Vergata di Roma, in area concessa in superficie dal Comune di Roma di aver sottoscritto contratti di prenotazione di alloggi, pagando varie somme, eccedenti il costo dell'alloggio così come determinato nell'atto di prenotazione che, in corso di rapporto, era emerso che effettivo titolare degli alloggi sarebbe stato il Consorzio edilizio di Cooperative Lega San Paolo Auto srl , di cui la citata cooperativa era mandataria che erano stati esclusi da detto ente sociale che le relative delibere erano state impugnate con due distinti atti, sottoscritti da due gruppi di soci i conseguenti giudizi avevano escluso la giurisdizione del giudice ordinario. 2 La citazione fu notificata al Consorzio poi di seguito divenuto Cooperativa edilizia Lega San Paolo Auto srl ed alla Cooperativa edilizia San Paolo V Auto srl, al fine di ottenere una sentenza che tenesse luogo del rogito di trasferimento della proprietà degli alloggi e perché fossero restituite le somme versate oltre il prezzo stabilito in sede di prenotazione. 3 Le due società si costituirono chiedendo respingersi le domande, agendo altresì in via riconvenzionale per il rilascio dei locali, occupati dalle parti attrici. 4 Con sentenza non definitiva n. 5544/2008, l'adito Tribunale respinse le domande delle parti attrici ed accolse quella riconvenzionale, rimettendo la causa innanzi a sé per la determinazione del quantum attinente alle domande di risarcimento del danno. 5 Nelle more dell'anzidetta causa, gli stessi attori, con citazione notificata il 30 ottobre 2006, avevano impugnato le delibere di esclusione il conseguente procedimento era stato definito con sentenza n. 25087/2011 di inammissibilità delle domande e tale decisione sarebbe stata impugnata innanzi alla Corte di Appello. 6 Con sentenza n. 4361/2012 la Corte romana ha respinto il gravame contro la sentenza n. 5544/2008, ritenendo come già il Tribunale che la perdita della qualità di socio facesse venir meno uno dei presupposti per il trasferimento degli alloggi e che tale circostanza di fatto non fosse stata contestata nell'appello. 7 Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso gli originari attori ad eccezione di Pa.Ma. facendo valere tre motivi di annullamento si sono costituite le società cooperative in precedenza indicate, svolgendo controricorso. Rileva in diritto I Con il primo motivo viene denunziata la violazione dell'art. 2932 cod. civ. laddove la Corte romana avrebbe ritenuto imprescindibile la titolarità della qualità di socio per procedere al trasferimento dell'immobile oggetto di prenotazione, sostenendosi al contrario che a ciò sarebbe stata necessaria e sufficiente la prenotazione a sostegno della tesi richiamano le parti ricorrenti la giurisprudenza di questa Corte che distingue i rapporti che intercorrono tra socio e società cooperativa, di cui uno è attinente alla qualità di socio e l'altro al contratto di scambio avente ad oggetto nelle cooperative edilizie la proprietà dell'immobile, pervenendo alla conclusione che il secondo sarebbe indipendente dalla sussistenza e validità del primo e, quindi, potrebbe di per sé solo giustificare la richiesta di sentenza ex art. 2932 cod. civ La La tesi è destituita di fondamento proprio per le ragioni divisate nel mezzo invero il distinguere la posizione del socio nei confronti della società e nell'ambito commutativo ha un significato solo se permanga il rapporto con la società, per la evidente ragione che questa aveva come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci ne deriva che procedere all'assegnazione a soggetti non più soci avrebbe significato compiere un atto contrario allo scopo sociale e, pertanto, non surrogabile con una sentenza costitutiva. I.a.1 Questa Corte poi, mettendo in rilievo la duplicità della posizione del socio, non ha mai affermato quanto desunto nel motivo, vale a dire la non influenza delle sorti di tale status sul diritto all'assegnazione definitiva al contrario ha sempre avuto modo di sottolinearne la reciproca interdipendenza vedi Cass. Sez. II n. 19080/2012 Cass. Sez. I n. 3279/2006 . II Con il secondo motivo viene affermata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 cpc, laddove in essa si sarebbe ritenuto irrevocabilmente accertata, in punto di fatto, la perdita della qualità di soci, non essendo stata, tale circostanza, contestata nell'appello a dimostrazione dell'assunto le parti ricorrenti riproducono il contenuto dell'impugnazione dal quale sarebbe emersa la non definitività dell'esclusione dei soci. II.a Il motivo non è fondato innanzi tutto perché non viene riportato il contenuto dell'impugnazione relativo alla contestazione qui in esame ma viene riprodotto ampio stralcio sempre contenuto nel detto gravame del giudizio di impugnativa delle delibere di esclusione degli allora appellanti non raccordandosi tale contenuto con la trama argomentativa dell'appello, non è dato di comprendere quale utilizzo logico avesse nell'ambito delle motivazioni dell'impugnazione. II.a.1 In secondo luogo il motivo si basa su un'erronea lettura della sentenza di appello la Corte romana invero affermò che nel gravame non vi sarebbe stato alcun accenno alla compatibilità logica tra posizione di chi avesse perso la qualità di socio e chi volesse, pur tuttavia, rendersi assegnatario dell'immobile in precedenza prenotato vedi fol 4 della decisione ciò posto, era dunque compito degli appellanti smentire con l'impugnazione la motivazione del Tribunale, secondo cui . discende che gli attori non sono più soci della cooperativa e, avendo perso tale loro qualificazione, non possono vantare in questa sede diritti ai fini dell'assegnazione definitiva degli immobili” , dunque indipendentemente dal fatto che tale esclusione fosse stata irrevocabilmente accertata. III Con il terzo motivo si sostiene l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, vale a dire l'influenza che sulla materia del contendere avrebbe avuto la pendenza di altro giudizio sulla nullità delle delibere di esclusione detta situazione, secondo le parti ricorrenti, avrebbe pertanto imposto la sospensione necessaria del procedimento ex art. 295 cpc. III.a Anche tale mezzo è infondato per quanto già sopra osservato atteso che la motivazione che si assume omessa in realtà si rinviene nell’ iter argomentativo della Corte del merito . III.a.1 La questione poi relativa alla omessa sospensione necessaria appare inammissibilmente posta sia perché priva di riferimento ad uno dei vizi illustrati nell'art. 360 cpc, sia anche perché non viene allegato né l'ambito soggettivo della causa che si assume pregiudiziale né lo stato attuale della medesima, necessario, quest'ultimo, al fine di valutare l'astratta permanenza dell'interesse a far valere la relativa questione. IV Se le sopra riferite considerazioni saranno ritenute condivisibili il ricorso è idoneo ad essere esaminato in camera di consiglio per esser dichiarato manifestamente infondato. Ritenuto Che le conclusioni sopra esposte ed il percorso argomentativo esposto in relazione sono condivisibili e che né la memoria ex art. 380 bis cpc né la discussione orale hanno apportato argomenti critici che consentano un diverso opinamento, essendosi limitata la prima a ribadire le tesi espresse in ricorso e non risultando dalla seconda elementi certi di pregiudizialità rispetto all'allegata pendenza del giudizio impugnatorio delle delibere di esclusione , tali da consigliare la trattazione in pubblica udienza, alla luce delle considerazioni espresse al punto III.a.1 della relazione che pertanto il ricorso va rigettato, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese secondo la liquidazione indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.