La clausola di salvaguardia nei contratti bancari esclude la natura usuraria dei tassi di mora

Tema molto discusso v. le recenti indagini del Trib. di Trani e la condanna del Trib. di Salerno dei vertici di note banche per omessa vigilanza contro l’usura bancaria . In linea con la Cass. Civ. n. 11400/14, che consente la deroga al divieto di anatocismo, previa apposita pattuizione, l’ordinanza annotata esclude l’usura bancaria ogniqualvolta nel contratto sia presente una clausola di salvaguardia.

Il Tribunale di Napoli, sez. V bis nell’ordinanza depositata il 4 giugno 2014, rigettando un’opposizione ad esecuzione immobiliare, ha così concluso, mutando una tesi giurisprudenziale costante e maggioritaria. È chiaro l’impatto di questa decisione, visto che quasi tutti i contratti bancari la includono. Il caso. Gli opponenti eccepivano la nullità del precetto per la mancata contestuale notifica del titolo, id est del contratto di mutuo bancario di cui si contestava l’illegittimità. Infatti, a loro avviso, l’oggetto era indeterminato ed era stato violato il divieto di anatocismo, praticando un tasso d’interesse leggermente superiore alla soglia legale ed ulteriori interessi di mora sulle rate già scadute. La presenza della clausola di salvaguardia ha escluso che il tasso praticato per gli interessi, soprattutto per quelli moratori, fosse usurario, spettando ai clienti dimostrare la violazione del divieto dell’anatocismo. Mancata notifica del titolo. Le espropriazioni per crediti fondiari esimono il creditore dall’allegare il titolo al precetto ex articolo 41, comma 1, d.lgs. n. 385/93 ed in ogni caso l’eccezione era tardiva perché sollevata dopo i termini di decadenza ai sensi dell’articolo 617 c.p.c Contrasto giurisprudenziale sulla validità della clausola di salvaguardia. Sinora l’opinione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità e di merito la considerava, così come il patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nulla perché contraria ad un imperativo di legge articolo 1283 c.c. . e tale vizio era rilevabile anche d’ufficio ex multis Palermo n. 684/12,Trib. Brindisi-Ostuni del 18/2/12, Brescia 18/1/10 e Padova 23/2/09 Cass. Civ. n. 21095/04, n. 24418/10, n. 23656/11, n. 250 e n. 20172/13 C. Cost. n. 9/00 . Parte della dottrina e della giurisprudenza considerano questa clausola nulla anche se apposta nei contratti di mutuo fondiario, come nel nostro caso e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1815, comma 2 e 2033 c.c., il mutuo diviene a titolo gratuito, non essendo dovuti gli interessi, quelli percepiti dovranno esser restituiti al risparmiatore e il tasso d’interesse dovrà esser riportato ipso iure entro la soglia di legge Cass. Civ. n. 602/13 Zampar, Usura ed anatocismo . Negli ultimi anni l’introduzione delle clausole di salvaguardia, secondo alcuni, ha escluso questo carattere usurario. Garantisce che il tasso d’interesse applicato rimanga nei limiti della legge vigente alla stipula del contratto e il suo eventuale superamento è risolto riconducendolo a quel valore. Infine l’ABF Napoli n. 2533/11 legittima l’anatocismo, per le rate scadute ed insolute come nel nostro caso , vista la peculiare natura del mutuo fondiario artt. 14 d.p.r. n. 7/76 e n. 38 r.d. n. 645/05 . La nuova tesi del Tribunale di Napoli. Riprende le sue precedenti analoghe ordd. del 9 e 28/1/14 escludono l’usura bancaria ogniqualvolta che il contratto contiene tale clausola, in quanto il teorico superamento della soglia d’usura, come detto, è superato dal fatto che automaticamente è ricondotto al limite di legge. Nella fattispecie, infatti, essa stabiliva che la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, legge n. 108/1996, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo . Ergo erano rispettati questi parametri oltre al fatto che tale tasso, contrariamente a quanto eccepito, era determinato e determinabile, perciò valido. Inoltre la Cass. civ. 16124/09 rileva come questi patti non rientrino tra quelli che devono essere espressamente approvati per scritto, non avendo natura vessatoria. In breve, secondo questa tesi, l’inserimento di questa clausola è indice della volontà della banca di rispettare le leggi anti usura. Il cliente deve provare i tassi usurari. Gli opponenti avevano contestato il tasso praticato sugli interessi di mora, conteggiati sulle rate scadute ed insolute, accessori al corrispettivo reclamato dalla finanziaria senza provare le loro censure né i criteri di quantificazione dello stesso al 7,80% e, quindi, il suo carattere usurario, come era loro dovere Trib. Verona n. 1134/14 . Malgrado le incongruenze, la perizia del CTU ed i documenti della banca hanno dimostrato che quello adottato per le altre voci analizzate e contenute nel contratto de qua rispettava la realtà contrattuale . Le percentuali applicate, perciò, erano legittime. Il rigetto e la soccombenza sono dovuti infine alla mancata sospensione dell’esecuzione riconducibile anche ai suddetti principi giurisprudenziali.

Tribunale di Napoli, sez. V bis, ordinanza 27 maggio - 4 giugno 2014 Giudice Rossi Osserva Con ricorso depositato in cancelleria, i debitori esecutati E.L. e G.A. hanno spiegato opposizione – con contestuale di sospensione della procedura esecutiva - sulla scorta di plurimi motivi. In primo luogo, hanno eccepito la nullità dell’atto di precetto per omessa allegazione, in violazione dell’art. 479 c.p.c., del titolo esecutivo. Con più articolate omissis , gli opponenti hanno inoltre contestato la debenza degli importi pretesi dal precedente in forza di mutuo fondiario, segnatamente deducendo a la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse contenute nel contratto di mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità, l'applicazione di un tasso di interesse calcolato includendo anche le commissioni e le remunerazioni a qualsiasi titolo delle spese pari al 7,875%, usurario, in quanto superiore al tasso soglia, del 7,155% ovvero il tasso medio del 4,77% aumentato della metà con conseguente diritto del mutuatario al ristoro degli interessi illegittimamente corrisposti e venir meno della decadenza dal beneficio del termine b la eccessività del credito per illegittima applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute già comprensive di interessi corrispettivi, in violazione del divieto di anatocismo c mancanza di accordo sul tasso applicato con nullità del contratto di mutuo per la parte relativa all’applicazione dell’interesse ultralegale, violazione delle norme in materia di buona fede e trasparenza, mancata specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria di interessi. Ha resistito con memoria difensiva l'istituto bancario procedente. L’istanza di sospensione va disattesa per le ragioni di seguito esposte. La prima doglianza integrante fattispecie di opposizione agli atti esecutivi, dacché diretta a contestare la regolarità formale della procedura, si appalesa prima facie a per un verso, inammissibile poiché concernente una pretesa nullità dell’atto di precetto, omissis il termine - perentorio e a pena di decadenza - di venti giorni dalla notifica del precetto sancito dall’art. 617, primo comma, c.p.c, b comunque infondata, dacché, versandosi in ipotesi di espropriazione promossa per la soddisfazione di crediti fondiari, l'art. 41, primo comma, del D.Lgs. 385/1993 esime il creditore dall’obbligo della notificazione del titolo esecutivo di formazione contrattuale. Più diffuse argomentazioni meritano le contestazioni sulla esistenza ed entità del credito, qualificabili come ragioni di opposizione all’esecuzione. Al riguardo, giova innanzitutto precisare l’oggetto e la finalità della presente deliberazione cautelare la invocata sospensione della esecuzione può essere giustificata unicamente da un accertamento condotto alla stregua di una cognizione sommaria e di una valutazione di mera verosimiglianza della inesistenza della pretesa creditoria del precedente e non già da una verificata minore entità del credito da soddisfare, circostanza che legittimerebbe invece l’ulteriore corso dell’espropriazione incidendo soltanto sull’importo da assegnare al creditorie in sede di distribuzione del ricavato della vendita. In altri termini, e più precisamente, i rilievi di parte opponente, circoscritti alla legittimità ed alla debenza degli interessi contrattualmente previsti e cioè a dire limitati ad un accessorio del credito, quale è tipicamente l’interesse possono consentire la paralisi dell'azione esecutiva intentata, si badi, anche e soprattutto per il recupero del capitale mutuato e non restituito manca il pagamento di rate qui in alcun modo contestato solo e soltanto qualora si dimostri che, per effetto dell’applicazione di un saggio di interesse unitario, il debitore mutuatario in questa sede esecutato opponente abbia corrisposto all’istituto mutuante a titolo di interessi somme non dovute eccedenti l’importo delle rate scadute e non pagate ovvero della sola porzione di capitale delle stesse, se la usurarietà connoti gli interessi corrispettivi, in guisa da rendere non più legittima la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del contatto e la pretesa del mutuante di ripetere l’intero capitale erogato cioè anche gli importi per le rate non scadute . Nella vicenda de qua, una asseverazione di tal fatta omissis , nemmeno una allegazione compiuta e specifica, non si rinviene parte ricorrente ha infatti svolto argomentazioni sulla legittimità della clausola interessi e della misura degli stessi senza tuttavia analiticamente esporre gli importi relativi alle rate correttamente restituite ed a quelle non pagate ed alla composizione di esse in termini di quota capitale e quota interessi nonché e soprattutto relativi agli interessi asseritamente illegittimi versati invero nemmeno la perizia stragiudiziale affoliata al fascicolo di parte, reca dette indispensabili indicazioni, limitandosi al mero assunto dell’usurarietà del tasso di interesse. Solo per completezza argomentativa ed a confutazione dei rilievi illustrati nel ricorso in opposizione osserva il giudice che la clausola che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra, secondo il consolidato orientamento della S.C., tra quelle che debbono essere approvate specificamente per iscritto, non avendo natura vessatoria ex plurimis, Cass., 27 aprile 2006 n. 9646 Cass., 9 luglio 2009 n. 16124 alcun dubbio sussiste circa la determinatezza o determinabilità della clausola interessi i saggi di interesse pattuiti corrispettivo e moratorio sono infatti chiaramente indicati nel contratto de quo in misura percentuale 4,80% per i corrispettivi 4,80% maggiorato di due punti per i moratori , con previsione di possibile rinegoziazione art. 3 del mutuo secondo parametri estrinseci ma prestabiliti e sufficientemente univoci. Da ultimo va rilavato come nella non cristallina esposizione operata nel ricorso introduttivo la dedotta usurarietà sembri concernere unicamente il saggio convenuto per gli interessi moratori alcun appunto muovendosi infatti alla misura degli interessi corrispettivi tuttavia, a questo tribunale appare non intellegibile il criterio seguito dagli opponenti per quantificare nel 7,30% e dunque oltre la soglia dell'usura il tasso degli interessi moratori. Al riguardo, pur volendo integrare l’apodittica affermazione contenuta nel ricorso con le argomentazioni della perizia stragiudiziale allegata, rimane pur sempre non comprensibile in qual modo siano state determinate le percentuali di incidenza di alcune voci, quali commissione istruttoria erogazione”, commissione incasso rate”, spese assicurazione incendio e ciò si badi senza prendere posizione sulla questione controversa inclusione di dette voci nel computo del tasso effettivo di interessi , percentuali che, ad un sommario esame, appaiono dati non corrispondenti alla realtà contrattuale si consideri, ad esempio, le spese assicurazione incendio, stimate dal perito di parte opponente nella misura dello 0,518%, ammontano invece allo 0,00518%, in quanto pari ad euro 777,60 art. 2 mutuo rispetto ad una somma mutuata, di euro 150.000 analoghe grossolane incongruenze riguardano la commissione incasso rate e la commissione istruttoria erogazione . Ad ogni buon conto, e per dissipare ogni perplessità, la usurarieta del tasso di interessi moratori rimane esclusa in conseguenza della pattuizione della cd. clausola di salvaguardia” nel mutuo in discorso all'art. 6 rubricato interessi di mora si prevede, infatti, testualmente, che la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 2, comma quattro, della legge 7 marzo 1996 n. 106, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo” sulla clausola di salvaguardia quale elemento che impedisce il superamento del tasso soglia, v. conforme, Tribunale Napoli, ord. 28 gennaio 2014 . Disattesa, la richiesta di sospensione, la statuizione in ordine alle spese del sub procedimento di sospensione pronuncia da rendere ad opera del giudice dell'esecuzione con il provvedimento che chiude la fase sommaria, sia in ipotesi di accoglimento che di rigetto della istanza di sospensione ex plurimis, Cass., 24 ottobre 2011 , n. 22033 va conformata al principio della soccombenza, operando la liquidazione delle spese come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione Fissa termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito ai sensi dell’art. 616 e seguenti c.p.c Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla integrale refusione in favore della opposta BANCA S.p.a. delle spese afferenti il procedimento di sospensione, liquidate in complessivi euro 3.250, di cui 50 per spese ed euro 3.200 per compensi oltre IVA e CPA come per legge se documentate con fattura e non detraibili dal creditore. Manda in cancelleria per le comunicazioni.