Garanzia convenzionale per sopravvenienze passive: l’indennizzo va richiesto entro il termine decennale di prescrizione

In tema di cessione delle partecipazioni sociali, le clausole con le quali il venditore assuma l’impegno di tenere indenne l’acquirente dal rischio connesso al verificarsi, successivamente alla conclusione del contratto, di perdite o di sopravvenienze passive della società hanno a oggetto obbligazioni accessorie al trasferimento del diritto oggetto del contratto, che sono volte a garantire l’esito economico dell’operazione pertanto, non rientrando tali pattuizioni nella garanzia legale relativa alla mancanza delle qualità promesse ai sensi dell’art. 1497 c.c., trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale e non quella di cui all’art. 1495 c.c., richiamato dall’art. 1497 c.c

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 16963 del 24 luglio 2014. Il caso. Il giudizio dal quale trae origine la sentenza in commento ha ad oggetto la domanda degli indennizzi pattuiti a garanzia di un contratto di vendita di azioni per l’ipotesi in cui, successivamente alla conclusione del contratto, fossero emerse sopravvenienze passive della società cedente. Nel caso di specie, quest’ultima aveva subito una perdita di capitale in ragione della violazione di norme tributarie e contributive nonché per l’inadempimento ad un contratto concluso con terzi, sicché l’acquirente faceva valere la garanzia pattuita. Il collegio arbitrale adito dall’acquirente riconosceva il diritto di quest’ultima al pagamento degli indennizzi. Il lodo arbitrale veniva però dichiarato nullo dalla Corte d’appello, la quale reputava prescritto il diritto ai sensi dell’art. 1495 c.c. In particolare, i Giudici di merito ritenevano che con le pattuizioni intercorse fra le parti erano state promesse determinate qualità art. 1497 c.c. relative alla consistenza del patrimonio della società, che costituiva l’oggetto sostanziale della vendita, attesa la natura di beni di secondo grado delle azioni. Poiché l’azione volta a far valere la garanzia per mancanza di qualità promessa va esercitata, ai sensi dell’art. 1495 c.c., nel termine di prescrizione annuale, la stessa doveva ritenersi prescritta dal momento che la domanda di pagamento dell’indennizzo era stata proposta oltre il suddetto termine. La pronuncia viene quindi impugnata in sede di legittimità dalla società acquirente. Le clausole di garanzia sulla situazione patrimoniale della società. La questione principale sottoposta all’esame della Suprema Corte è se possa trovare o meno applicazione l’art. 1497 c.c. quando il venditore, con il contratto di cessione delle quote societarie, abbia fornito espressa garanzia in merito alla situazione patrimoniale della società, obbligandosi al pagamento di un indennizzo in presenza del verificarsi degli eventi garantiti. Ebbene, la Cassazione procede preliminarmente all’analisi della natura delle suddette clausole. Invero, nella pratica accade spesso che il venditore, in caso di cessione di partecipazioni sociali, inserisca delle clausole con cui rilascia determinate garanzie, le quali possono riguardare le caratteristiche delle quote – che costituiscono oggetto immediato della vendita definite legal warranties , in quanto oggetto della tutela legale apprestata a favore dell’acquirente – ovvero la situazione patrimoniale-reddituale della società business warranties , che tendono ad assicurare la consistenza e la capacità dell’impresa. Tali ultime clausole hanno suscitato un ampio dibattito in dottrina, che ha assunto una posizione critica dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità. La posizione della giurisprudenza. A giudizio della giurisprudenza, la cessione delle azioni di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, quindi, alla consistenza economica della partecipazione – possono integrare la mancanza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali. Peraltro, partendo dalla considerazione che le azioni delle società di capitali costituiscono beni di secondo grado”, in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, la Cassazione nella pronuncia n. 3370/2004 ha ritenuto che anche al contratto con il quale vengono trasferite quote di una società dietro pagamento di un prezzo si applicano le norme di cui agli artt. 1470 e ss. c.c. In tal caso, i beni della società non possono essere considerati estranei al contratto di cessione, anche quando il cedente non abbia fornito specifiche garanzie contrattuali, sicché, in tal caso, dovrà verificarsi se ricorra l’ipotesi della mancanza delle qualità promesse o essenziali della cosa venduta art. 1497 c.c. o della vendita di aliud pro alio . La posizione della dottrina. La tesi sull’applicabilità dell’art. 1497 c.c. nel caso di specifiche garanzie fornite dal cedente sulla consistenza patrimoniale-reddituale della società è stata criticata dalla dottrina prevalente, la quale ha posto in rilievo le conseguenze particolarmente gravi per il compratore che deriverebbero dall’inquadramento della fattispecie in esame in tale previsione, tenuto conto del ridotto termine di prescrizione stabilito dall’art. 1495 c.c. Ed invero, le clausole introdotte al fine di tutelare proprio la posizione del compratore finirebbero per penalizzarlo quando per la natura stessa degli eventi garantiti – come nel caso di sopravvenienze passive derivanti dalla violazione di norme fiscali e contributive – è evidente che le eventuali difformità della situazione della società rispetto a quella dichiarata possano emergere a distanza di tempo dalla conclusione del contratto. Del resto, il diritto all’indennizzo oggetto della garanzia dipende da eventi futuri e incerti, non verificabili in base allo stato patrimoniale della società, in quanto si produce dal momento degli accertamenti delle violazioni e delle valutazioni delle autorità che determineranno le sanzioni dovute in proposito. Gli eventi relativi alla consistenza del patrimonio attengono alla convenienza dell’affare. Ciò premesso, la Suprema Corte parte dalla considerazione che, nell’ipotesi di cessione di azioni o di quote di società, oggetto della vendita sono le partecipazioni sociali e non i beni costituenti il patrimonio sociale. La vendita delle azioni attua il trasferimento dell’insieme delle facoltà e dei diritti che le quote conferiscono al suo titolare ovvero i diritti di partecipazione all’attività di gestione dell’impresa. Da ciò consegue che le clausole di garanzia con cui il venditore si obbliga a indennizzare il compratore ove la consistenza patrimoniale si riveli diversa da quella considerata dalle parti con il contratto di cessione non concernono l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione di trasferimento delle quote sociali. La consistenza patrimoniale della società garantita non integra qualità promessa dei beni venduti le partecipazioni sociali , tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1497 c.c., tali sono quelle che attengono alla struttura materiale, alla funzionalità o anche alla mancanza di attributi giuridici della cosa venduta. Di contro, gli eventi relativi alla consistenza e alla reddittività della società potrebbero incidere sul valore di mercato delle azioni ovvero sulla adeguatezza del prezzo pattuito e, quindi, in definitiva sulla convenienza economica dell’operazione di cessione. La corrispondenza o meno del valore del bene venduto al prezzo pattuito non attiene alle qualità intrinseche previste dall’art. 1497 c.c., ma rileva unicamente allorché siano invocati i presupposti che consentano la rescissione per lesione ultra dimidium ovvero nell’ipotesi in cui l’errore sul prezzo sia consistito in errore sulla qualità del bene, con conseguente possibilità di chiedere l’annullamento del contratto. Inapplicabilità della garanzia legale di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c. Alla luce di quanto esposto, gli Ermellini giungono quindi a negare l’applicazione della garanzia legale prevista dagli artt. 1490 e 1497 c.c., concernente i vizi o le qualità intrinseche del bene esistenti al momento della conclusione del contratto. In proposito, la previsione di ristretti termini di decadenza e di prescrizione risponde all’esigenza di assicurare la pronta contestazione di inesattezze nella prestazione del venditore, che la prolungata inerzia del compratore potrebbe far ritenere tollerate. Evidentemente la norma postula che si tratti di inesattezze del bene che, per loro natura, si manifestano in un ragionevole lasso di tempo. Ne consegue che sono insussistenti i presupposti della disciplina codicistica quando si tratti di garanzia fornita per le sopravvenienze passive della società, che, seppure relative a fatti avvenuti prima della conclusione del contratto, si potranno manifestare anche a distanza di anni, senza che l’acquirente ne avesse potuto avere conoscenza prima. Invero, con le clausole in esame le parti, al fine di assicurare che il prezzo pattuito corrisponda al valore della società di cui siano trasferite le quote di partecipazione, prevedono prestazioni accessorie al trasferimento del diritto oggetto del contratto, che sono volte a garantire l’esito economico dell’operazione. Pertanto, la garanzia convenzionale ha un oggetto diverso da quella prevista dagli artt. 1490 e 1497 c.c., con la conseguenza che il termine di prescrizione applicabile sarà quello ordinario decennale .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 maggio – 24 luglio 2014, n. 16963 Presidente Oddo – Relatore Migliucci