Il potere normativo secondario può integrare i contratti individuali d’utenza ma con alcuni limiti

Il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas A.E.E.G. può integrare il contenuto di contratti d’utenza individuali, derogando a norme di legge, purché tali norme siano dispositive quindi derogabili dalle stesse parti e sempre che la deroga sia posta a tutela dell’utente-consumatore. Le prescrizioni integranti devono, inoltre, essere determinate e non devono concretizzarsi in precetti che lascino al destinatario ampi poteri di scelta. In caso contrario, le suddette prescrizioni non saranno idonee a integrare i suddetti contratti.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16559, depositata il 21 luglio 2014. Il caso. Il Giudice di pace accoglieva la domanda dell’uomo intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da una serie di inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica corrente da parte di una s.p.a., che aveva determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali. Il fondamento della domanda era stato individuato nell’art. 6, comma 4, deliberazione n. 200/1999, adottata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas A.E.E.G. che aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica, e quindi alla società convenuta, di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta , a cui però la suddetta s.p.a. non aveva ottemperato. In ogni caso, la società aveva omesso di informare la parte attrice della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, violando quindi l’obbligo di informazione incombente su di essa come professionista. Il Giudice d’appello rigettava il gravame proposto dalla società. Ricorreva, allora, per cassazione la soccombente, lamentando la violazione dell’art. 2 l. n. 481/1995 che attribuisce l’effetto di integrare il contratto di utenza alle sole delibere in tema di produzione ed erogazione di servizi, e, quindi, l’inidoneità dell’art 6, comma 4, della sopracitata deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto. Quando il potere normativo secondario può integrare i contratti di utenza individuali? La Cassazione, nell’affrontare il caso in esame, chiarisce che il potere normativo secondario dell’Autorità, ex art. 2, comma 2, lett. h , l. n. 481/1999, si può concretare nella previsione di prescrizioni che possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c. inserzione automatica di clausola , il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti, anche derogando a norme di legge. Questo può avvenire a patto che tali norme siano meramente dispositive e derogabili dalle stesse parti prima condizione e la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o del consumatore seconda condizione . Resta invece esclusa la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e quella a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente consumatore. Quindi, con i limiti indicati, la formazione o l’atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett h può integrare i contratti di utenza individuale, sempre che la prescrizione non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e modi. La prescrizione era indeterminata e perciò inidonea ad integrare il contratto. Nel caso di specie, la previsione della deliberazione n. 200/1999, imponendo all’esercente l’offerta al cliente di una modalità gratuita di pagamento della bolletta, si qualifica come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato. Tale prescrizione per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta. Deve quindi escludersi – specifica la Cassazione – che la suddetta prescrizione della deliberazione dell’Autorità abbia comportato la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del settore all’epoca della sua adozione e l’integrazione dei contratti di utenza. In conclusione, la Corte Suprema accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda della parte intimata.

Corte di Cassazione, sez VI Civile, sentenza 11 giugno - 21 luglio 2014, n. 16559 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Svolgimento del processo Il Tribunale di Benevento, con sentenza depositata in data 22 luglio 2011, ha rigettato l'appello proposto dall'Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Benevento, che aveva accolto la domanda di R.R., intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da una serie di inadempimenti del contratto di somministrazione dell'energia elettrica corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il pagamento di bollette relative all'utenza con costi aggiuntivi per le spese postali. Il fondamento della domanda era stato individuato in relazione al fatto che con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, articolo 6, comma, 4, l'Autorità per L'Energia Elettrica ed il Gas A.E.E.G aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e, quindi, all'Enel, di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta e che l'Enel non aveva ottemperato che, in ogni caso, l'Enel non aveva informato parte attrice della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione incombenti su di essa come professionista. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel servizio elettrico s.p.a., sia nella qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione che nella qualità di beneficiaria del relativo ramo d'azienda. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l'articolo 6, comma 4, di essa non ha avuto l'effetto di integrare il contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l'articolo 2, comma 12, lettera h di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed erogazione di servizi, risultando l'articolo 6, comma 4 della citata deliberazione estranea a tale ambito. Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del Tribunale su come la previsione del suddetto articolo 6, comma 4 della deliberazione cit. potesse essere ricondotta all'ambito del citato articolo 2, comma 12, lett. h legge n. 481 del 1995. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1339 cod. civ. ed omessa motivazione, sotto il profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all'articolo 6, comma 4, citato, facendo richiamo dell'art 1339 cit. Con il quarto motivo si denuncia insufficiente motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi, rappresentati dall'obbiettiva inidoneità dell'articolo 6, comma 4, a porre un ipotetico precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 481 del 1995, in relazione all'art 12 della delibera della AEEG n. 55/00 e degli artt. 1175,1375, 1339 e 1374 cod. civ., nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione, relativamente all'istituzione di un numero verde presso il quale assumere generali informazioni sul contratto di somministrazione ed alla sua idoneità ad informare l'utente. Con il sesto ed il settimo motivo si denunciano ulteriori violazioni inerenti la decisione con la quale il Tribunale ha ritenuto l'ENEL inadempiente all'obbligo di informazione di cui si è appena detto. Con l'ottavo motivo si denuncia l'assenza di un reale danno subito e correlativamente si formulano tre distinti ordini di censura, segnatamente denunciandosi difetto di interesse ad agire e violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell'articolo 1223 cod. civ. e del principio di causalità adeguata violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso del diritto. 2. I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, perché, sotto vari profili, prospettano una unica censura e cioè l'inidoneità dell'articolo 6, comma 4 della cit deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto. 2.1. Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e con altre numerose sentenze successive, e che, quindi, l'articolo 6, comma 4, della deliberazione non abbia determinato in alcun modo nè l'inserimento della relativa previsione nel contratto di utenza, ne l'integrazione di esso principio poi riaffermato numerose volte . A tal fine va ribadito che il potere normativo secondario dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'ars. 2, comma 2, lett. h , si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 del citato articolo 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'articolo 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta - non la consenta - la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore. Tuttavia la normazione o l'atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. h , con i limiti indicati, in tanto può integrare, attraverso la mediazione dell'integrazione del regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale in quanto ricorra l'imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui modi. 2.2. Ciò posto, si osserva che - come già evidenziato nella cit. sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio - la previsione della deliberazione n. 200 del 1999, articolo 6, comma 4, imponendo all'esercente di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all'esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione dell'A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie. Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la prescrizione dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all'epoca della sua adozione e, di riflesso, l'integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi dell'articolo 1339 c.c., che dell'articolo 1374 c.c 3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei detti quattro motivi e la sentenza va cassata. Risultano assorbiti gli altri motivi. La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda vada rigettata. Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda della parte intimata. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna parte intimata alla rifusione alle parti ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 600,00 di cui € 400,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.