Contratto di testimonial: importo superiore a quanto pattuito?

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un Ente fieristico avverso la sentenza sfavorevole della Corte di Appello, relativa ad un contratto di testimonial con un noto ex calciatore, il quale contestava, a sua volta, che il pagamento dell’Ente fieristico fosse inferiore a quello pattuito.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14085 del 20 giugno 2014, ha affermato, nell’accogliere il ricorso proposto da un ente fieristico, che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado. Il caso. A seguito di ricorso proposto da un noto ex calciatore, il Tribunale ingiungeva all’Ente fieristico di pagare 1'importo di circa 155mila euro, quale corrispettivo dovuto a fronte di un contratto, con cui l'allora calciatore aveva assunto un incarico di collaborazione quale testimonial” dell'Ente, per un corrispettivo di poco superiore a 77mila euro annui importo che era stato pagato per la prima annualità, ma non anche le due successive . A seguito di opposizione dell'Ente fieristico, il Tribunale revocava il decreto e condannava il calciatore al risarcimento dei danni conseguiti all'inesatto adempimento del contratto. I giudici della Corte di Appello, riformando la decisione di primo grado, respingevano l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rigettavano la domanda di risarcimento danni proposta dall'Ente Fiera e compensavano integralmente le spese di entrambi i gradi. L’Ente fieristico avverso la sentenza sfavorevole è ricorso in Cassazione. Mancata partecipazione ad un rally L’Ente fieristico ricorrente censura le affermazioni secondo cui sarebbe incontroverso che le parti abbiano considerato sostanzialmente eseguita la prima frazione temporale del rapporto e che al noto ex calciatore nessuna sollecitazione fosse stata rivolta affinché intervenisse di persona ad altri eventi o manifestazioni e si lamenta del fatto che sia stata considerata irrilevante la circostanza della mancata partecipazione del calciatore ad un rally le altre doglianze riguardano l'individuazione degli obblighi scaturenti dal contratto a carico del calciatore e la valutazione del loro avvenuto adempimento e la circostanza che la Corte non abbia provveduto sulla domanda subordinata di soppressione con riduzione del corrispettivo e, da ultimo, la totale omissione di pronuncia sul punto che l'importo preteso dal calciatore fosse superiore a quanto pattuito, non tenendo conto del fatto che la somma di 77mila euro oltre ritenute previdenziali, doveva essere considerata al lordo delle ritenute fiscali. La pretesa dell’ex calciatore è superiore a quanto pattuito? Per i giudici di legittimità, le censure svolte sotto il profilo di vizi di motivazione sono inammissibili in quanto prive del necessario momento di sintesi. L’Ente fieristico ricorrente censura la Corte di Appello per non aver pronunciato sulla questione , sollevata in primo grado e ripresa con la comparsa di risposta in grado di appello, secondo cui la pretesa del calciatore è addirittura superiore a quanto pattuito invero la controparte ha preteso di porre a carico dell'Ente un importo lordo superiore a quello convenuto, per ottenere un corrispettivo di euro 77mila al netto non solo della ritenuta previdenziale, ma anche della ritenuta d'acconto fiscale, mentre il contratto prevedeva un compenso di 77mila euro, oltre ritenute previdenziali di legge, senza menzionare in alcun modo la ritenuta fiscale, che per legge gravava esclusivamente sul creditore del corrispettivo. Sul punto, la sentenza tace, limitandosi a rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso per l'intera somma richiesta dal calciatore , sulla base di un importo di 77mila euro considerato al netto sia della ritenuta previdenziale che della ritenuta fiscale, diversamente da quanto era avvenuto in relazione al pagamento del compenso relativo alla prima annualità, quando dall'importo suindicato erano state detratte sia la ritenuta d'acconto che quella previdenziale. L’ex calciatore controricorrente rileva che alcuna domanda è stata proposta dalla Fiera per la riforma della sentenza di primo grado la controparte ha chiesto l'accoglimento dell'appello incidentale specificando la richiesta limitandola alla condanna del calciatore al risarcimento dei danni osserva inoltre che il semplice riproporre, per mero scrupolo difensivo la tesi strettamente subordinata sostenuta in prime cure non rappresenta certo un motivo di appello, se non sfocia in una richiesta alla Corte di modifica della sentenza . Per i giudici di legittimità la deduzione dell’ex calciatore è priva di pregio, in quanto la Fiera, quale parte vittoriosa in primo grado, non avrebbe potuto impugnare la sentenza sul punto specifico dell'erronea quantificazione dell'importo preteso era sufficiente, dunque, che la questione venisse riproposta , come è stato, nella comparsa di risposta depositata in sede di gravame per onerare la Corte del suo esame, una volta riconosciuto il diritto al corrispettivo in favore del calciatore. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale è noto, infatti, che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado. Il motivo va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata in relazione ad esso, con rinvio alla Corte territoriale, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 aprile – 20 giugno 2014, n. 14085 Presidente Russo – Relatore Sestini Svolgimento del processo A seguito di ricorso proposto da M.R. , il Tribunale di Genova ingiungeva all'Ente Fiera Internazionale di Genova di pagare l'importo di L. 299.957.344, quale corrispettivo dovuto a fronte di un contratto del 4.3.1997, con cui l'allora calciatore M. aveva assunto un incarico di collaborazione quale testimonial dell'Ente, per un corrispettivo di L. 150.000.000 annui importo che era stato pagato per la prima annualità, ma non anche le due successive . A seguito di opposizione dell'Ente, il Tribunale revocava il decreto e condannava il M. al risarcimento dei danni conseguiti all'inesatto adempimento del contratto nel periodo 15 marzo 1998/16 marzo 2000, nonché di quelli derivati dalla notifica dell'atto di precetto e dagli atti esecutivi compiuti prima della sospensione della provvisoria esecutività, danni tutti da determinarsi in separato giudizio. A seguito di appello principale del M. e di appello incidentale dell'Ente che chiedeva che la liquidazione dei danni venisse effettuata in corso di causa , la Corte di Appello di Genova pronunciava sentenza n. 808/2007 con cui, in riforma della decisione di primo grado, respingeva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'Ente Fiera e compensava integralmente le spese di entrambi i gradi. Ricorre per cassazione la Fiera di Genova s.p.a., affidandosi a sei articolati motivi resiste a mezzo di controricorso il M. . Motivi della decisione 1. Al ricorso in esame si applica, ratione temporis, la disposizione dell'art. 366 bis c.p.c. in quanto la sentenza è stata pubblicata in data 23.6.2007. 2. Con i primi tre motivi, la ricorrente censura le affermazioni secondo cui sarebbe incontroverso che le parti abbiano considerato sostanzialmente eseguita la prima frazione temporale del rapporto motivi sub I e che al M. nessuna sollecitazione fosse stata rivolta affinché intervenisse di persona ad altri eventi o manifestazioni motivo II e si duole del fatto che sia stata considerata irrilevante la circostanza della mancata partecipazione del M. ad un rally motivi sub III le altre doglianze concernono l'individuazione degli obblighi scaturenti dal contratto a carico del calciatore e la valutazione del loro avvenuto adempimento motivi sub IV , la circostanza che la Corte non abbia provveduto sulla domanda subordinata di soppressione con riduzione del corrispettivo motivo V e - da ultimo - la totale omissione di pronuncia sul punto che l'importo preteso dal M. fosse superiore a quanto pattuito, non tenendo conto del fatto che la somma di L. 150.000.000 oltre ritenute previdenziali” doveva essere considerata al lordo delle ritenute fiscali motivo VI . 3. Le censure svolte sotto il profilo di vizi di motivazione - I.a, I.b , II, III.a , III.b , IV.b , IV.c , IV.e - sono inammissibili in quanto prive del necessario momento di sintesi. 4. Quanto alle censure che deducono violazione di norme di diritto, si osserva quanto segue. 4.1. Il motivo I.c non prospetta un effettivo vizio di impostazione giuridica in relazione all'art. 1218 c.c. , ma si limita a riproporre - sotto l'apparenza del vizio di violazione di legge - la medesima doglianza di cui al motivo I.b. ne costituisce chiara riprova il contenuto del relativo quesito di diritto il motivo risulta, pertanto, inammissibile. Peraltro tutti i motivi sub I sono relativi al primo anno di esecuzione del contratto il 1997 , che era escluso dal thema decidendum del giudizio di appello, poiché la domanda del M. riguardava il pagamento del compenso per gli anni 1998 e 1999 e - per quanto risulta a pag. 22 del ricorso - l'Ente Fiera aveva dichiarato di non insistere sulla domanda di parziale restituzione di quanto anticipatamente pagato , limitandosi a chiedere la conferma della decisione del Tribunale decisione che aveva escluso obblighi risarcitori a carico del M. per il periodo anteriore al 15 marzo 1998 . 4.2. Egualmente inammissibile - in quanto non prospetta un effettivo vizio di impostazione giuridica ed è assistito da un quesito di diritto non idoneo ossia non rispondente al paradigma individuato, ex multis, da Cass. n. 22604/13 - è il motivo III.c . 4.3. Il motivo IV.a deduce violazione dell'art. 1367 c.c., ma omette di trascrivere e la trascrizione difetta nell'intero corpo del ricorso le clausole nella cui interpretazione la Corte sarebbe incorsa in violazione del criterio ermeneutico né emergono - dall'illustrazione della censura e dal relativo quesito di diritto - le ragioni per cui l'interpretazione data dalla Corte comporterebbe il mancato riconoscimento di effetti al contratto effetti che, al contrario, sono stati integralmente riconosciuti ne consegue l'inammissibilità della censura. 4.4. I motivi IV.d e IV.f presuppongono una qualificazione del rapporto in termini di contratto aleatorio che la Corte in effetti non compie -essendosi limitata a sottolineare l'innegabile aspetto di anomalia metagiuridica conseguente all'assunzione di quel margine di aleatorietà che in concreto il rapporto non poteva non presentare - e non risultano, pertanto, pertinenti alla ratio decidendi, fondata esclusivamente sull'esclusione di inadempimenti a carico del M. . Per di più, i quesiti di diritto sono del tutto generici e privi della necessaria chiara indicazione della regula iuris applicata dalla sentenza impugnata e di quella – diversa - di cui la parte ricorrente chiede l'affermazione. Anche tale censura risulta, dunque, inammissibile. 5. Gli ultimi due motivi V e VI , pur richiamando erroneamente l'art. 360, n. 3 C.P.C., deducono errores in procedendo per violazione dell'art. 112 C.P.C 5.1. Col V motivo, la ricorrente si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda subordinata proposta dall'Ente Fiera di soppressione o riduzione del corrispettivo con riferimento all'ipotesi in cui fosse - come è stato - riconosciuto insussistente l'inadempimento delle prestazioni di fare previste a carico del testimonial o di alcune di esse riconosciute affette da impossibilità sopravvenuta perché incompatibili con i doveri professionali di quest'ultimo . La censura è infondata in quanto si basa sul presupposto – errato - che la Corte abbia ritenuto accertate prestazioni non eseguite per impossibilità sopravvenuta della prestazione di facere” da parte del M. la Corte ha, invece, affermato che la mancata assunzione da parte dell'ente committente delle iniziative necessarie affinché le prestazioni dovute dal testimonial risultassero dotate di requisiti minimi di specificità e determinatezza pone, prima ancora che un problema di valutazione della imputabilità della mancata esecuzione del contratto, un problema di accertamento degli estremi oggettivi di una situazione qualificabile alla stregua di inadempimento non vi è stata quindi un'omissione di pronuncia, bensì l'adozione di una pronuncia incompatibile con l'esame della richiesta di riduzione del corrispettivo. 5.2. Col VI motivo, la ricorrente censura la Corte per non aver pronunciato sulla questione - sollevata in primo grado e ripresa con la comparsa di risposta in grado di appello - secondo cui la pretesa del M. è addirittura superiore a quanto pattuito invero controparte ha preteso di porre a carico dell'Ente un importo lordo superiore a quello convenuto, per ottenere un corrispettivo di L. 150.000.000 al netto non solo della ritenuta previdenziale ammontante a L. 4.400.000 ma anche della ritenuta d'acconto fiscale, ammontante a L. 28.500.000, mentre il contratto prevedeva un compenso di L. 150.000.000, oltre ritenute previdenziali di legge, senza menzionare in alcun modo la ritenuta fiscale, che per legge gravava esclusivamente sul creditore del corrispettivo . Sul punto, la sentenza tace, limitandosi a rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per l'intera somma richiesta dal M. , sulla base di un importo di L. 150.000.000 considerato al netto sia della ritenuta previdenziale che della ritenuta fiscale, diversamente da quanto era avvenuto in relazione al pagamento del compenso relativo alla prima annualità, quando dall'importo di L. 150.000.000 erano state detratte sia la ritenuta d'acconto che quella previdenziale . La controricorrente rileva che alcuna domanda è stata proposta dalla Fiera per la riforma della sentenza di primo grado controparte ha chiesto l'accoglimento dell'appello incidentale specificando la richiesta limitandola alla condanna del M. al risarcimento dei danni osserva inoltre che il semplice riproporre, per mero scrupolo difensivo la tesi strettamente subordinata sostenuta in prime cure non rappresenta certo un motivo di appello, se non sfocia in una richiesta alla Corte di modifica della sentenza . La deduzione della controricorrente è priva di pregio, in quanto la Fiera, quale parte vittoriosa in primo grado, non avrebbe potuto impugnare la sentenza che escludeva la spettanza di qualunque corrispettivo al M. sul punto specifico dell'erronea quantificazione dell'importo preteso era sufficiente, dunque, che la questione venisse riproposta - come è stato - nella comparsa di risposta depositata in sede di gravame per onerare la Corte del suo esame, una volta riconosciuto il diritto al corrispettivo in favore del M. . È noto, infatti, che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado Cass. 10966/2004 . Il motivo va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata in relazione ad esso, con rinvio alla Corte territoriale, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il VI motivo del ricorso, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione.