



condizione sospensiva | 20 Giugno 2014
Se la condizione non si avvera il contratto è inefficace: inammissibile la domanda di risoluzione
di Francesca Valerio - Magistrato ordinario in tirocinio
Nel contratto a prestazioni corrispettive sottoposto a condizione sospensiva, salvo che la parte abbia violato l’obbligo ex art. 1358 c.c. di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte, l’eventuale domanda di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti deve essere rigettata nel caso in cui la condizione non si sia verificata. Si può parlare di inadempimento contrattuale, quando sussista un contratto efficace: il mancato avveramento della condizione impedisce al contratto di produrre i propri effetti con conseguente impossibilità di parlare di inadempimento.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 14006/14; depositata il 19 giugno)








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