Forma scritta ad substantiam anche per i contratti stipulati dalle aziende speciali degli enti locali

Ai sensi degli art. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923 per i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione è prescritta la forma scritta ad substantiam , quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse del cittadino e della collettività, costituendo remora ad arbitri e agevolando l’espletamento della funzione di controllo, con conseguente espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 Cost. Tali disposizioni valgono altresì per le Aziende speciali strumentali degli Enti Locali ex art. 114 l. 267/2000, anche quando agiscono iure privatorum .

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9219, depositata il 23 aprile 2014. Il caso. Un’azienda speciale del Comune di Trento otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per l’integrazione del corrispettivo dovuto in relazione ad un contratto per il servizio di gestione dei diritti di vendita di spazi pubblicitari. Il Tribunale di Trento rigettava l’opposizione, mentre la Corte d’Appello revocava il decreto ingiuntivo spiegando che l’accordo integrativo da cui sarebbe derivato il supplemento” di corrispettivo era stato concluso solo oralmente e quindi nullo per mancanza della prova scritta ad substantiam . L’azienda speciale ricorreva così in Cassazione impugnando la sentenza di secondo grado. La rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di nullità. Gli Ermellini affrontano due temi fondamentali. In primo luogo si occupano del rilievo della nullità del contratto. Secondo l’azienda speciale, infatti, l’eccezione di nullità dell’accordo integrativo era stata sollevata dall’opponente per la prima volta solo dinanzi alla Corte d’Appello, ma, trattandosi in questo caso di eccezione non rilevabile d’ufficio, simile censura non era più ammissibile. In particolare, l’opposta sosteneva la non rilevabilità della nullità per il fatto che la controversia aveva per oggetto non l’applicazione o l’esecuzione dell’atto, ma la sua illegittimità. La nullità, quindi, non poteva essere sollevata dal giudice, ma solo su rilievo della parte nei tempi e con le modalità previste per il processo civile. Sappiamo che la giurisprudenza ha a lungo riflettuto sulla possibile declaratoria d’ufficio della nullità di un contratto. Secondo l’orientamento tradizionale, se la domanda è diretta a contestare l’applicabilità o l’esecuzione del contratto, il giudice potrà rilevare d’ufficio la nullità dell’accordo stesso in qualunque grado e indipendentemente da quanto dedotto dalle parti. In questo caso infatti la validità del contratto è il presupposto dell’azione svolta in giudizio la regolarità e la stabilità del contratto sarebbero dunque pregiudiziali rispetto alle domande svolte dalle parti. Se invece la controversia ha per oggetto l’annullamento del contratto o la risoluzione o la rescissione, allora il giudice non potrebbe indagare aspetti diversi da quelli portati dalla parte a fondamento della propria richiesta. Pertanto, secondo la tesi difensiva dell’opposta, quando in giudizio non si chiede l’applicazione o l’esecuzione dell’atto, ma la eliminazione” o l’illegittimità dello stesso, il giudice non può dichiararne d’ufficio la nullità, stante il divieto di pronunciarsi su domande non proposte. Proprio su tale aspetto però, ad avviso della Suprema Corte, cade la difesa dell’azienda speciale. Infatti la richiesta di un supplemento” di corrispettivo si fondava proprio sull’esecuzione e/o applicazione delle disposizioni contenute in un accordo integrativo ulteriore rispetto al contratto base” originariamente stipulato dalle parti. Pertanto la nullità o meno di tale successiva intesa riguardava un’eccezione rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di appello con conseguente esame da parte dei Giudici della Corte territoriale. La prova scritta ad substantiam. Preso atto della possibilità di tale indagine, gli Ermellini smontano” anche il successivo motivo indicato dalla ricorrente. Secondo la ricorrente, al caso di specie non sarebbero applicabili le disposizioni del TUEL Testo Unico sugli Enti Locali, l. n. 267/2000 , bensì solo ed esclusivamente la disciplina regionale. In particolare l’art. 45 l. Regione Trentino n. 1/1993 disporrebbe, a differenza della normativa statale, che l’organizzazione e l’attività dell’azienda speciale sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile. Sulla base di tale inquadramento normativo, l’azienda speciale avrebbe capacità di diritto privato operando come qualsiasi soggetto privato e potendo quindi stipulare anche accordi meramente verbali. In realtà secondo la Suprema Corte il motivo è infondato. Infatti, anche volendo considerare l’applicazione della normativa regionale invocata, l’azienda speciale rimarrebbe comunque vincolata alle disposizioni del TUEL. Ai sensi dell’art. 114 l n. 267/2000, essa conserva infatti un carattere eminentemente pubblico dato che è definita come ente locale strumentale dell’istituzione pubblica che lo ha costituito cioè il Comune di Trento persegue finalità non proprie, ma dell’ente costituente utilizza capitale di dotazione fornito dal Comune di Trento è sottoposta al controllo del Comune si fonda su uno statuto che viene approvato direttamente dal consiglio comunale o provinciale. Il fatto che abbia capacità di diritto privato significa semplicemente che agisce iure privatorum , ma ciò non esclude la forma scritta ad substantiam per i contratti delle P.A. Infatti, ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, per ogni contratto stipulato dalla P.A. è prescritta necessariamente la forma scritta ad substantiam quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse del cittadino e della collettività, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Si tratta evidentemente di disposizioni applicabili direttamente anche alle aziende speciali proprio in virtù della loro natura pubblica in quanto soggetti di diretta emanazione dell’ente in questo caso il Comune di Trento che le costituisce. In base a tali considerazioni la Corte d’Appello non poteva quindi che negare il pagamento aggiuntivo” sulla base di un mero accordo verbale eventualmente intercorso tra le parti.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 gennaio – 23 aprile 2014, numero 9219 Presidente Bursese – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1.- La s.r.l. Win sport proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Trento le aveva ingiunto di pagare a favore della A.S.I.S. Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento la somma di Euro 7.140,00 oltre accessori, a titolo di integrazione del corrispettivo dovuto in relazione al contratto avente a oggetto il servizio di gestione dei diritti di vendita di spazi pubblicitari per il periodo 1-1-2002 / 30-6-2002. L'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo che il corrispettivo preteso era dovuto in virtù dell'accordo integrativo con cui erano stati ampliati gli spazi pubblicitari originariamente messi a disposizione e che tale ampliamento sarebbe stato compensato con la sponsorizzazione della manifestazione Briamasco estate 2002, poi non avvenuta. Con sentenza depositata il 10 gennaio 2006 il Tribunale rigettava l'opposizione. Secondo il primo Giudice l'originario contratto intercorso fra le parti aveva previsto la possibilità per il cliente finale di disporre di un solo striscione pubblicitario e che successivamente fra le parti era stato raggiunto l'accordo per la possibilità di disporre di tre striscioni il maggiore corrispettivo non sarebbe stato dovuto alla condizione che il cliente finale della opponente avesse sponsorizzato una manifestazione sportiva tale condizione non si era verificata, per cui essa aveva diritto al corrispettivo per gli altri spazi pubblicitari oltre a quelli previsti in contratto. Con sentenza dep. il 10 dicembre 2007 la Corte di appello di Trento, in riforma della decisione impugnata dall'opponente, revocava l'opposto decreto dichiarando la nullità dell'accordo integrativo stipulato dalle parti. Secondo i Giudici - le parti avevano modificato l'originario accordo, prevedendo un aumento degli striscioni pubblicitari di cui potesse usufruire il cliente dell'opponente e che non era stato variato il corrispettivo comunque dovuto all'opposta - a condizione che fosse stata sponsorizzata la manifestazione Briamasco estate 2002 - tale condizione peraltro non si era avverata, per cui l'opposta avrebbe avuto diritto al maggior compenso peraltro, l'accordo integrativo era affetto da nullità rilevabile di ufficio anche in sede di appello, in quanto privo della forma scritta, tenuto conto che l'A.S.I.S. è una azienda speciale del Comune di Trento e, come tale, è parificabile a un ente pubblico. 2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione A.S.I.S. Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'intimata proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo. Motivi della decisione Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Ricorso principale. 1.1. - Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 345,99 e 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1421 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo ovvero il titolo in base al quale era stata basata la domanda, censura la decisione gravata che aveva accolto l'opposizione in base a una domanda nuova proposta per la prima volta in sede di appello dall'opponente la nullità dell'accordo integrativo , quando l'ASIS aveva posto a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo, quale causa petendi, il contratto originario, che già autorizzava l'ampliamento degli spazi pubblicitari. Evidenzia che non si discuteva dell'applicazione o dell'esecuzione dell'atto ma della sua illegittimità, per cui la nullità non poteva essere di ufficio rilevata dal giudice ex art. 1421 citato. Evidenzia la contraddittorietà della motivazione laddove, dopo avere affermato che l'opposta aveva invocato l'accordo integrativo successivo, aveva poi sostenuto che oggetto del giudizio di primo grado era stata l'interpretazione dell'originario contratto scritto intercorso fra le parti. 1.2. - Il motivo è infondato. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dalla resistente, essendo del tutto irrilevante la mancata indicazione nel motivo della previsione di cui all'art. 360 numero 4 cod. proc. civ. quando, come nella specie, dal complessivo esame del motivo risulti l'intenzione del ricorrente di denunciare la nullità della sentenza per effetto di un error in procedendo , la cui esistenza deve essere direttamente verificata dalla Corte di Cassazione che in tal caso è anche giudice del fatto, indipendentemente da quella che sia stata la motivazione della sentenza impugnata, per cui è inammissibile la denuncia di errori processuali formulata sotto il profilo del vizio di cui all'art. 360 numero 5 cod. proc. civ Ciò posto, dall'esame degli atti deve ritenersi che con la domanda per decreto ingiuntivo l'opposta aveva chiesto l'integrazione del corrispettivo facendo valere il maggior numero di spazi pubblicitari messi a disposizione dell'opponente in virtù dell'accordo modificativo dell'originario contratto che aveva previsto esclusivamente un solo spazio pubblicitario. Il fatto costitutivo del diritto azionato l'integrazione del corrispettivo dovuto era rappresentato dai successivi accordi modificativi dell'originario contratto che aveva previsto il corrispettivo per un solo spazio pubblicitario. Pertanto, la nullità o meno di tale accordo, dedotta dall'opponente per paralizzare l'azione ex adverso proposta ovvero la pretesa di pagamento avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, aveva a oggetto un eccezione rilevabile di ufficio anche nel giudizio di appello e poteva e doveva essere quindi verificata dal giudice. 2.1. - Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 114 del decreto legislativo numero 267 del 2000, 45 legge regionale numero 1 del 1993, così come sostituito dall'art. 10 comma 1 legge regionale numero 10 del 1998, oggi riportato dall'art. 69 del D.P.G.R.1-2-2005 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia e in particolare circa l'applicabilità degli artt. 1322,1326 e 1350 cod. civ., censura la sentenza laddove aveva ritenuto la nullità dell'accordo integrativo de quo per essere stato concluso oralmente, mentre sarebbe stato soggetto alla forma scritta prescritta per le pubbliche amministrazioni. Al riguardo deduce che, la sentenza impugnata non aveva preso in considerazione la disciplina al riguardo prevista dalla legislazione regionale ai sensi dell'art. 45 della legge Regione Trentino numero 1 del 1993, che, a differenza di quella statale, prevede che l'organizzazione e la attività dell'azienda speciale sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile che l'azienda speciale ha piena capacità di diritto privato e la opposta è società di diritto privato, anche ai fini del utilizzabilità dei mezzi necessari al proprio pio finanziamento. Fa in ogni caso presente che il contratto di sponsorizzazione oggetto del presente giudizio non rientrava fra quella attività delegate e corrispondenti al servizio pubblico, e ciò senza considerare che gli accordi in questione erano una mera integrazione di quelli già scritti. 2.2. - Il motivo è infondato. Anche alla stregua della normativa regionale invocata dalla ricorrente - non diversamente da guanto previsto dall'art. 114 legge numero 267 del 2000, l'azienda speciale a è definito ente pubblico strumentale dell'ente locale che lo costituisce nella specie il Comune di Trento , dovendo istituzionalmente perseguire non finalità proprie ma dell'ente locale che le conferisce il capitale di dotazione, ovvero i beni che vengono assegnati al momento della costituzione dell'azienda b è sottoposta al controllo dell'ente locale il quale fra l'altro approva i bilanci annuale e pluriennale e quello di esercizio, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi sociali preventivamente determinati. Il rilievo che l'organizzazione e l'attività sono regolate dal codice civile e che l'ente ha capacità di diritto privato sta a significare che l'azienda speciale agisce iure privatorum ma ciò non esclude la forma scritta prescritta ad substantiam per i contratti delle Pubbliche Amministrazioni, tenuto conto che, anche quando la P.A. agisca iure privatorum , è richiesta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, numero 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta ad substantiam , che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività, costituendo remora ad arbitri e agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e quindi espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. Cass. 1606/2007 1702/2006 14524/2002 . Pertanto, correttamente è stata rigettata la domanda di pagamento che, come si è detto, era fondata su quanto dalle parti convenuto con accordo verbale che avrebbe dovuto comunque essere redatto in forma scritta, non assumendo al riguardo alcun rilevo che il contratto scritto prevedesse anche la possibilità di successivi accordi integrativi, essendo poi questi ultimi la fonte dei relativi diritti e obblighi. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese della presente fase vanno a carico della ricorrente, risultata soccombente. P.Q.M. Riunisce i ricorsi rigetta quello principale assorbito l'incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.