Polizza inefficace: manca il potere del rappresentante, ma ad eccepirlo può essere solo il rappresentato

Il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma è soltanto inefficace, e configura tutt’al più fattispecie in via di formazione, fino all’eventuale ratifica da parte del rappresentato. Pertanto l’inefficacia degli atti compiuti dal rappresentante senza potere è quindi rilevabile solo su eccezione del rappresentato e non d’ufficio.

Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8152 dell’8 aprile 2014. Il caso. Una srl notificava decreto ingiuntivo ad una società assicuratrice, recante condanna al pagamento di una somma di denaro, in forza di polizza fideiussoria con cui l’ ingiunta si era costituita garante di altra società del gruppo, in relazione all’obbligo assunto da quest’ultima di consegnare una serie di immobili che aveva promesso in vendita. La compagnia assicuratrice proponeva opposizione, in primo grado veniva rigettata, ma in appello veniva accolta l’eccezione di inefficacia della polizza assicurativa, perché sottoscritta da rappresentante senza potere. Nessuna eccezione può essere opposta. Conseguentemente la srl proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza, sul rilievo che l’eccezione di carenza dei poteri rappresentativi non poteva essere proposta dall’Assicurazione, né poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice, essendo unico soggetto legittimato la società rappresentata, la quale non aveva proposto alcuna domanda o eccezione. In secondo luogo il ricorrente rilevava che la Corte d’appello non avrebbe potuto applicare neanche il principio per cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, poiché la sentenza di primo grado ha inequivocabilmente deciso e accertato che la polizza fideiussoria integra un autonomo contratto di garanzia, con obbligo del garante di pagare a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni. Solo il rappresentato può eccepire l’inefficacia degli atti. La Corte esamina congiuntamente i motivi di ricorso, e non può che convenire con quanto eccepito dalla ricorrente, cioè che il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma è soltanto inefficace, e configura tutt’al più fattispecie in via di formazione, fino all’eventuale ratifica da parte del rappresentato. Il potere di decidere se tenere o meno in vita gli effetti dell’attività negoziale, mediante la ratifica, spetta esclusivamente al rappresentato. L’inefficacia degli atti compiuti dal rappresentante senza potere è quindi rilevabile solo su eccezione di quest’ultimo e non d’ufficio . Inoltre neanche la compagnia assicuratrice poteva ritenersi legittimata a proporre l’eccezione, ex art. 1945 c.c. Eccezioni opponibili dal fideiussore , se non previa dimostrazione che la polizza fideiussoria integrava gli estremi di una fideiussione ordinaria, circostanza che la sentenza di primo grado ha escluso, come risulta dal testo della sentenza medesima, riportato nel ricorso. Pertanto corretta è stata la valutazione de Tribunale che ha ravvisato nella fattispecie un contratto autonomo di garanzia, in forza del quale la compagnia assicuratrice ha assunto l’impegno di pagare l’indennizzo alla prima richiesta del creditore, senza poter opporre eccezioni. Per questi motivi la Corte evidenzia come il giudice del gravame non poteva dichiarare l’inefficacia della polizza, per carenza dei poteri rappresentativi in chi l’ha sottoscritta, quindi la sentenza impugnata viene annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 febbraio – 8 aprile 2014, n. 8152 Presidente Amatucci – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo La s.r.l. Edilsette Costruzioni d'ora in avanti E. Costruzioni ha notificato alla s.p.a. Assicurazioni Generali AG decreto ingiuntivo n. 30626/2004 del Tribunale di Milano, recante condanna al pagamento di Euro 752.000,00, in forza di polizza fideiussoria con cui l’ingiunta si è costituita garante di altra società del gruppo, cioè della s.r.l. Edilsette, in relazione all'obbligo da questa assunto di consegnare entro il 30 aprile 2004 una serie di immobili che aveva promesso in vendita. La compagnia assicuratrice ha proposto opposizione, chiedendo di essere assolta da ogni domanda e proponendo domanda di manleva nei confronti dei coobbligati di Edilsette, s.a.s. Cà di Mocco di F.G. , F.G. personalmente, R.S. e R.F. . L'opposta si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Hanno parimenti resistito alle domande i coobbligati, eccependo la nullità-inefficacia dei contratti preliminari di compravendita immobiliare e delle fideiussioni stipulate a garanzia dell'adempimento. Secondo la versione dell'opponente e dei terzi, i contratti preliminari erano stati artificiosamente predisposti nell'ambito di un'operazione diretta a trasferire alla E. Costruzioni l'intero attivo facente capo a Edilsette - essendo le due società all'epoca rappresentate e amministrate dalla stessa persona - ed a consentire alla prima società di avvantaggiarsi delle fideiussioni, stipulate a prima richiesta, a fronte del previsto e prevedibile inadempimento di Edilsette. Relativamente alla vicenda era infatti pendente fra le due società altra causa davanti al Tribunale di Bergamo, di cui l'opponente ha eccepito la pregiudizialità. Il Tribunale ha respinto l'opposizione, confermando il decreto opposto. Ha respinto anche le domande di manleva proposte dall'opponente contro i coobbligati. AG ha proposto appello per vari motivi, fra cui un'eccezione di inefficacia della polizza, sottoscritta da R.E. , deducendo la carenza del potere di rappresentare la società Edilsette da parte della R. ha altresì sollevato una sorta di exceptio doli generalis , in relazione all'intera vicenda. Gli appellati Cà di Mocco, F.G. e R.F. hanno resistito, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, quanto al rigetto della domanda di manleva proponendo appello incidentale, quanto al capo relativo alle spese processuali, ed appello incidentale condizionato, quanto alla nullità-inefficacia dei contratti preliminari di compravendita e del contratto di assicurazione. Sono rimasti contumaci Edilsette, nel frattempo dichiarata fallita, il Curatore del relativo fallimento e R.S. . Con sentenza 14 aprile - 7 luglio 2010 n. 2042, notificata in data 11 novembre 2010, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo l'eccezione di inefficacia della polizza assicurativa, perché sottoscritta da rappresentante senza potere. Ha respinto anche l'appello incidentale in ordine alle spese del giudizio. Con atto notificato il 4 gennaio 2011 E. Costruzioni propone quattro motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. Resiste A.G. con controricorso e con memoria. Gli altri intimati non hanno depositato difese. Motivi della decisione 1.- Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del controricorso per asserita inesistenza della notificazione, eccezione sollevata dalla ricorrente nella memoria di replica, sul rilievo che la lettera raccomandata di spedizione dell'atto sarebbe stata erroneamente indirizzata alla parte presso il domicilio del difensore, anziché direttamente al difensore, e che non è allegato agli atti l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui è stata richiesta la notificazione avvenuta a mezzo posta, su richiesta del difensore, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine Forense ai sensi della legge . La notificazione del controricorso è stata correttamente indirizzata, sia nella relazione di notifica contenuta nell'atto, sia nella ricevuta di partenza della lettera racc.ta, alla parte, nel domicilio eletto in Roma presso il suo difensore. La mancanza dell'avviso di ricevimento è irrilevante, considerato che la ricorrente si è ampiamente difesa, nella memoria di replica, sulle questioni discusse nel controricorso cfr. in particolare le difese sulla carenza di poteri rappresentativi ed il p. 3, p. 9 ss. . Se ne desume che la ricorrente ha dimostrando di avere avuto cognizione dell'atto che assume non notificato, in tempo utile per replicare. Si ricorda che, anche in relazione alla notificazione del ricorso a mezzo posta la mancata produzione dell'avviso di ricevimento è causa di inammissibilità solo a condizione che l'intimato non abbia svolto le proprie difese cfr. Cass. civ. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627 Cass. civ. Sez. 1, 10 luglio 2009 n. 16292 . A maggior ragione il principio si deve applicare per la notificazione del controricorso, ove il ricorrente sia costituito e per di più abbia depositato memoria, replicando alle argomentazioni contenute nel controricorso asseritamente non ricevuto. 2.- Con il primo motivo di ricorso E. Costruzioni denuncia violazione degli art. 100, 112, 167 e 183 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, sul rilievo che l'eccezione di carenza dei poteri rappresentativi non poteva essere proposta da Ass.ni Generali, né poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice, unico soggetto legittimato essendo la società rappresentata, cioè Edilsette, la quale non ha proposto alcuna domanda o eccezione in tal senso. 3.- Con il secondo motivo, denunciando violazione degli art. 1945, 1956, 1957, 1363, 1363 3 1370 cod. civ., nonché omessa o contraddittoria motivazione, rileva che la Corte di appello non poteva neppure applicare il principio per cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale art. 1945 cod. civ. , poiché la sentenza di primo grado ha inequivocabilmente accertato e deciso che la polizza fideiussoria integra un contratto autonomo di garanzia, con obbligo del garante di pagare a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni fattispecie che preclude l'applicazione dei principi che presuppongono l'accessorietà della garanzia all’obbligazione principale. 4.- Con il terzo motivo soggiunge che la sentenza impugnata è incorsa anche in violazione dell'art. 324 cod. proc. civ. in quanto ha disatteso il giudicato formatosi sulla questione di cui sopra, non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato la polizza come contratto autonomo di garanzia che la questione è stata sollevata solo dai coobbligati e ricorrenti incidentali, limitatamente ai loro rapporti con le Ass.ni Generali, al fine di ottenere il rigetto della domanda di manleva, e che questi non hanno neppur essi impugnato la sentenza di primo grado, quanto alla qualificazione del contratto di garanzia. 5.- Con il quarto motivo denuncia violazione degli art. 1398 e 1399 cod. civ., per avere la sentenza impugnata negato che sia intervenuta ratifica dell'operato della R.E. da parte della rappresentata Edilsette, in considerazione del fatto che il pagamento del premio di assicurazione è avvenuto in data 7 marzo 2003, dopo che la R. era stata nominata amministratrice della società che il pagamento in tale data risulta per iscritto dalla stessa polizza e che comunque la fideiussione non richiede forme particolari per la sua validità, ma può essere stipulata in qualunque forma donde la validità della ratifica, pur se manifestata tramite comportamento concludente. 6.- I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati perché connessi e sono fondati. Non può che essere condiviso quanto la ricorrente eccepisce nel primo motivo di ricorso, cioè che il contratto concluso da rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma è soltanto inefficace, e configura tutt'al più fattispecie in via di formazione, fino all'eventuale ratifica da parte del rappresentato. Il potere di decidere se tenere o meno in vita gli effetti dell'attività negoziale, mediante la ratifica, spetta esclusivamente al rappresentato. L'inefficacia degli atti compiuti dal rappresentante senza potere è quindi rilevabile solo su eccezione di quest'ultimo e non d'ufficio Cass. civ. Sez. 2, 15 gennaio 2000 n. 410 Idem, 24 ottobre 2013 n. 24133 . Ne consegue che solo Edilsette avrebbe potuto e dovuto eccepire l'inefficacia dell'operato di R.E. . Né la compagnia assicuratrice poteva ritenersi legittimata a proporre l'eccezione, ai sensi dell'art. 1945 cod. civ., se non previa dimostrazione che la polizza fideiussoria integrava gli estremi di una fideiussione ordinaria circostanza che la sentenza di primo grado ha escluso, come risulta dal testo della sentenza medesima, riportato nel ricorso. Il Tribunale ha ravvisato nella fattispecie un contratto autonomo di garanzia, in forza del quale la compagnia assicuratrice ha assunto l’impegno di pagare l’indennizzo alla prima richiesta del creditore, senza poter opporre eccezioni. Non interessa in questa sede accertare se la statuizione sul punto sia stata o meno impugnata da alcuna delle parti o se sia invece passata in giudicato, come si afferma nel terzo motivo di ricorso. Trattasi di questione che potrà essere esaminata in sede rinvio, in relazione a tutti gli atti ed a tutte le domande delle parti. Qui è sufficiente rilevare che la Corte di appello non poteva ritenere assiomaticamente inefficace la polizza, per carenza dei poteri rappresentativi in colei che l'ha sottoscritta, omettendo ogni motivazione sulla proponibilità dell'eccezione da parte della compagnia assicuratrice, in relazione alla qualificazione da attribuirsi al contratto di assicurazione. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata. 6.- Ciò premesso, questa Corte è ben consapevole delle vicende sottostanti alla controversia, che la sentenza di appello ha richiamato, rilevando che è emersa dai documenti prodotti in giudizio una dichiarazione scritta di tale D.L.G. che menziona l'avvenuta simulazione fra le due società Edilsette di otto preliminari di vendita relativi ad altrettante unità immobiliari in corso di costruzione da parte della stessa Edilsette simulazione estesa anche all'accordo sul pagamento del prezzo di vendita, l'inadempimento del quale aveva consentito a Edilsette Costruzioni di escutere le garanzie parimenti simulate quale indennizzo della pretesa insolvenza ulteriore sintomo della condotta dolosa della garantita l’azione giudiziaria da questa promossa ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti della promittente venditrice foriera di ingiuste locupletazioni a vantaggio della prima cfr. espositiva in fatto della sentenza di appello, pag. 5 . Analoghi rilievi sono contenuti nel controricorso, che richiama un esplicito disegno delle due società diretto a svuotare Edilsette dei suoi cespiti attivi, a tutto vantaggio di E.Costruzioni - disegno agevolato dal fatto che all'epoca la rappresentanza legale delle due società spettava alla stessa persona - sì da consentire a E.Costruzioni di avvantaggiarsi anche della polizza fideiussoria, convenuta per il prevedibile inadempimento di Edilsette. Resta il fatto che gli istituti e gli argomenti giuridici utilizzati per contrastare ipotetici comportamenti di mala fede debbono essere congruenti con la natura delle questioni prospettate e con la loro corretta soluzione giuridica. Va ricordato a tal proposito che l’ exceptio doli generalis ed il principio fraus omnia corrumpit debbono essere tenuti costantemente presenti dal giudice e ben possono essere utilizzati, nel dare soluzione alle controversie. A fronte di comprovati comportamenti fraudolenti, scorretti o di mala fede, di alcuna delle parti in danno dell'altra, il perspicuo richiamo dei suddetti principi - sorretto da concreti e attendibili elementi di prova - ben può giustificare il diniego di efficacia anche a fattispecie che sarebbero formalmente idonee a produrne, sì da evitare che leggi ed istituti giuridici siano in realtà piegati al perseguimento di obiettivi in frode alla legge stessa o consapevolmente indirizzati allo scopo di arrecare ingiusto danno ai diritti altrui cfr. Cass. civ. Sez. 5, 11 maggio 2012 n. 7320, circa la proponibilità dell' exceptio doli anche nei contratti di garanzia a prima richiesta, qualora la domanda di pagamento sia prima facie abusiva o fraudolenta . 7.- Con riferimento a tali premesse, che imporranno il riesame della vertenza anche in questa prospettiva, nei limiti in cui ricorrano gli estremi di cui all'art. 346 cod. proc. civ., la sentenza impugnata è annullata, in accoglimento del primo e del secondo motivo, restando assorbiti il terzo ed il quarto motivo. La causa è rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte dì appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.