La banca non può opporre al prenditore un difetto della circolazione delle informazioni interbancarie

La tardiva informazione sul protesto del titolo coincide con l’erronea convinzione dell’esistenza della provvista perché si fonda su un difetto dell’organizzazione e della circolazione delle informazioni interbancarie, ovvero sul regime degli obblighi e delle responsabilità intercorrenti tra delegante e delegato che della convenzione interbancaria sono esclusivi componenti, con totale estraneità del delegatario prenditore.

Pertanto, la richiesta di pagamento da parte del prenditore è del tutto legittima alla luce delle norme che regolano la circolazione e l’incasso dell’assegno, essendo fondata su un titolo di pagamento valido ed efficace. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4426 del 25 febbraio 2014. Il caso. Un istituto bancario otteneva un provvedimento monitorio per aver pagato indebitamente un assegno risultato privo di provvista e protestato. La società prenditrice dell’assegno in questione proponeva opposizione. Dopo una pronuncia di rigetto in primo grado, al termine del giudizio d’appello, la Corte territoriale accoglieva l’opposizione, ponendo a fondamento della decisione un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria, sull’erroneo presupposto dell’esistenza di sufficiente provvista, non può considerarsi indebito e non è quindi suscettibile di ripetizione perché la banca solvente, in qualità di delegato al pagamento del correntista traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista, il proprio errore. L’istituto bancario si rivolge quindi alla Corte di Cassazione. Le eccezioni opponibili al prenditore dalla banca. Il principio posto a fondamento della decisione della Corte d’appello è ricavabile dall’art. 1271, comma 2, c.c., che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potevano essere opposte al delegante. Tale disposizione prevede infatti che, per poter opporre tali eccezioni, è necessaria una pattuizione espressa non sussistente nel caso di specie , salva la nullità del rapporto tra delegante e delegatario. Secondo la parte ricorrente, detto principio non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie dal momento che il pagamento non era avvenuto a causa dell’erroneo presupposto dell’esistenza di sufficiente provvista, bensì per un disguido nella trasmissione del protesto, effettuato in ritardo, rispetto al termine stabilito dalla convenzione ABI. Nel dettaglio, secondo la convenzione richiamata, la banca che aveva negoziato l’assegno nell’interesse e su istanza della banca trattaria poteva chiedere al correntista l’autorizzazione allo storno della somma indebitamente accreditata, con l’avvertimento della facoltà della banca trattaria di agire per l’indebito. Detta autorizzazione non veniva però rilasciata, sicché – a giudizio della ricorrente – si era determinato il pagamento dell’indebito. Il regime di comunicazione delle informazioni interbancarie. Sul punto, la Suprema Corte, nel respingere la censura mossa dalla ricorrente, osserva che il rapporto sotteso al giudizio ha caratteristiche del tutto analoghe a quello posto a base dell’orientamento richiamato dai Giudici di merito, salva la differenza della tipologia del prenditore dell’assegno, che, tuttavia, a giudizio della Cassazione, rafforza l’efficacia del principio. Ed invero, la banca ricorrente è incontestabilmente trattaria dell’assegno, il traente è suo cliente, mentre il prenditore è il creditore del traente. Ne consegue che ai sensi dell’art. 1271, comma 2, c.c., il delegato al pagamento la banca trattaria non può opporre al delegatario-prenditore dell’assegno al quale non è legata da alcun vincolo negoziale alcuna eccezione che avrebbe potuto opporre al delegante banca traente . Nella specie, traente e trattaria fanno parte di una rete convenzionale interbancaria che ha anche la finalità di proteggere gli istituti bancari tenuti al pagamento di assegni bancari emessi da propri correntisti dal rischio di versamenti non dovuti perché fondati su titoli inidonei od inefficaci. Tale sistema prevede un regime di comunicazione delle anomalie” della circolazione dei titoli predetti, regolato da norme ABI, e sottoposto a precisi vincoli temporali imposti dalle citate disposizioni convenzionali interbancarie al fine di contemperare l’esigenza della tempestiva negoziazione con quella della limitazione del rischio dell’insolvenza. Al prenditore non può opporsi un’eccezione fondata su una convenzione interbancaria. Ciò posto, la Suprema Corte osserva che il prenditore/delegatario dell’assegno è del tutto estraneo a tali regole, essendo vincolato esclusivamente dal regime giuridico generale previsto dal codice civile con l’integrazione della legge sull’assegno che disciplina la circolazione e l’incasso del titolo, oltre che dal rapporto causale con il proprio debitore, ma non dalla rete normativa protezionistica interbancaria. Ne consegue che allo stesso non può essere opposto il difetto dell’organizzazione e della circolazione delle informazioni interbancarie, ovvero il regime degli obblighi e delle responsabilità intercorrenti tra delegante e delegato, che della convenzione interbancaria sono esclusivi componenti. Pertanto, la richiesta di pagamento da parte del prenditore è del tutto legittima alla luce delle norme che regolano la circolazione e l’incasso dell’assegno, essendo fondata su un titolo di pagamento valido ed efficace. Del pari legittimo sarebbe stato il rifiuto della banca di pagare nel caso fosse stata informata del protesto o della mancanza di provvista, essendo il diritto del predetto creditore al pagamento condizionato dal preventivo riscontro positivo del sistema di compensazione interbancario. Per questa ragione, l’esclusione dell’indebito oggettivo, fondata sull’inopponibilità al delegatario delle eccezioni relative al rapporto delegante-delegato, deve essere applicata alla fattispecie in esame, in cui il prenditore è un soggetto del tutto estraneo al circuito delle convenzioni interbancarie.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 gennaio – 25 febbraio 2014, n. 4426 Presidente Macioce – Relatore Acierno Fatto e diritto Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado sull'opposizione a decreto proposta dalla s.n.c. Lieco nei confronti dell'istituto bancario che aveva ottenuto un provvedimento monitorio per aver pagato indebitamente un assegno al prenditore risultato privo di provvista e protestato, affermava - il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria, sull'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è quindi suscettibile di ripetizione perché la banca solvente che riveste la qualità di delegato al pagamento del correntista traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista, il proprio errore, ostandovi la disposizione di cui all'art. 1271, secondo comma cod. civ., la quale non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potevano essere opposte al delegante. - il principio, conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità è pienamente applicabile al caso di specie nel quale la banca ingiungente trattaria ha veste di delegata al pagamento, per conto della traentedelegante soc. Bontà Verde in virtù della convenzione di assegno bancario su conto corrente rapporto di provvista intrattenuto con la cliente, nei confronti del prenditoredelegatario. Ne consegue che, essendo stato effettuato il pagamento alla creditrice s.n.c. Lieco pur in mancanza di fondi, non possono essere opposte dalla banca trattaria alla prenditrice le eccezioni che si sarebbero potuto opporre alla delegante. L'art. 1271 cod. civ. prevede infatti che per poter opporre tali eccezioni è necessaria una pattuizione espressa, salva la nullità del rapporto tra delegante e delegatario, non sussistente nel caso di specie. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'istituto bancario. Ha resistito con controricorso la società Lieco. - nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1271 cod. civ. per non avere la Corte d'Appello considerato che il pagamento effettuato dalla banca non era stato frutto dell'erroneo presupposto dell'esistenza di una sufficiente provvista ma di un disguido nella trasmissione del protesto, effettuato in ritardo, rispetto al termine stabilito dalla convenzione ABI 229 del 14/4/93. Ha esposto la ricorrente che l'assegno, regolarmente protestato il 12/7/96 dalla Banca di Credito Cooperativo, veniva restituito alla banca del Fucino in data 25/7/96 con richiesta di riaddebito sul conto della Lieco. La Banca del Fucino comunicava però, in data 6/8/96 che l'assegno era stato restituito oltre il termine del 18/7/96 previsto dalla Convenzione ABI e che conseguentemente esso doveva essere addebitato alla banca trattaria non potendosi autorizzare l'operazione di ripetizione di indebito. Pertanto veniva osservato dalla parte ricorrente che non era stato effettuato alcun pagamento per errore ma un accredito automatico dovuto ad un disguido comunicativo dell'avvenuto protesto. In conclusione si era trattato esclusivamente di una presunzione di pagamento derivante da una convenzione interbancaria quale conseguenza della tardiva comunicazione del protesto. La fattispecie risultava del tutto diversa da quelle che avevano generato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine all'art. 1271 cod. civ. Il pagamento non era stato dettato dall'errore sull'esistenza della provvista ma dalla circostanza della tardiva comunicazione del protesto. Secondo la convenzione ed il modello di lettera diffuso dall'Abi il 29/9/93 la banca che aveva negoziato l'assegno nell'interesse e su istanza della banca trattaria chiedeva al correntista l'autorizzazione allo storno della somma indebitamente accreditata, con l'avvertimento della facoltà della banca trattaria di agire per l'indebito. Nella specie la Banca del Fucino aveva richiesto al cliente Lieco l'autorizzazione allo storno ma la cliente aveva negato l'autorizzazione determinando il pagamento dell'indebito. Nel secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con riferimento al parametro di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per non essere stata esaminata dalla Corte d'Appello la domanda formulata ex art. 2041 cod. civ. Ha precisato al riguardo la parte ricorrente che, all'esito della proposizione dell'appello da parte della Lieco, nella comparsa di costituzione e risposta, l'appellata ricorrente aveva espressamente riproposto la domanda subordinata di arricchimento senza causa, non esaminata in primo grado in virtù dell'accoglimento della domanda principale d'indebito. Ne conseguiva l'evidente error in procedendo da cui è risultata affetta la sentenza impugnata. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte con la pronuncia n. 535 del 2000, seguita dalla conforme n. 4371 del 2003 ha affermato che Il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria sull'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è, quindi, suscettibile di ripetizione, perché la banca solvente, che riveste la qualità di delegato al pagamento del correntista - traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore , ostandovi la disposizione dell'art. 1271 comma secondo cod.civ., che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante. Secondo la parte ricorrente, nella specie non poterebbe trovare applicazione il principio esposto nella massima sopracitata dal momento che il pagamento non è avvenuto a causa dell'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista. Deve invece osservarsi che il rapporto sotteso al presente giudizio ha caratteristiche del tutto analoghe a quello posto a base degli orientamenti espressi, salva la differenza che tuttavia rafforza l'efficacia del principio, della tipologia del prenditore dell'assegno, consistente nei precedenti citati, in una banca. La banca ricorrente è incontestabilmente trattaria dell'assegno. Il traente è suo cliente. Il prenditore è il creditore del traente. Ne consegue che ai sensi dell'art. 1271 secondo comma, cod. civ., il delegato al pagamento la banca trattaria non può opporre al delegatario-prenditore dell'assegno al quale non è legata da alcun vincolo negoziale, né tanto meno dalla convenzione di assegno alcuna eccezione che avrebbe potuto opporre al delegante banca traente . Nella specie traente e trattaria fanno parte di una rete convenzionale interbancaria che ha anche la finalità di proteggere gli istituti bancari tenuti al pagamento di assegni bancari emessi da propri correntisti dal rischio di versamenti non dovuti perché fondati su titoli inidonei od inefficaci. Tale sistema prevede un regime di comunicazione delle anomalie della circolazione dei titoli predetti, regolato da norme ABI, e sottoposto a precisi vincoli temporali imposti dalle citate disposizioni convenzionali interbancarie al fine di contemperare l'esigenza della tempestiva negoziazione con quella della limitazione del rischio dell'insolvenza. Il prenditore/delegatario dell'assegno è del tutto estraneo a tali regole, essendo vincolato esclusivamente dal regime giuridico generale previsto dal codice civile con l'integrazione della legge sull'assegno che disciplina la circolazione e l'incasso del titolo, oltre che dal rapporto causale con il proprio debitore, nella specie ininfluente ma non dalla rete normativa protezionistica interbancaria. La tardiva informazione sul protesto del titolo nella specie per mancanza di fondi coincide, pertanto con l'erronea convinzione dell'esistenza della provvista perché si fonda su un difetto dell'organizzazione e della circolazione delle informazioni interbancarie, ovvero sul regime degli obblighi e delle responsabilità intercorrenti tra delegante e delegato che della convenzione interbancaria sono esclusivi componenti, con totale estraneità del delegatario prenditore. La richiesta di pagamento da parte del prenditore è, pertanto, del tutto legittima alla luce delle norme che regolano la circolazione e l'incasso dell'assegno essendo fondata su un titolo di pagamento valido ed efficace. Del pari legittimo è, tuttavia, il rifiuto della banca di pagare nel caso sia informata del protesto o della mancanza di provvista, essendo il diritto del predetto creditore al pagamento, condizionato dal preventivo positivo del sistema di compensazione interbancario. Per questa ragione, l'esclusione dell'indebito oggettivo, fondata sull'inopponibilità al delegatario delle eccezioni relative al rapporto delegante delegato, risulta ancora più significativa nei precedenti di legittimità in quanto applicata nonostante il prenditore dell'assegno fosse una banca ovvero un soggetto non estraneo al circuito delle convenzioni interbancarie. Se ne deve desumere la piena applicabilità ad una fattispecie in cui il prenditore ne sia invece del tutto estraneo. Il secondo motivo è, invece, manifestamente fondato. La Corte d'Appello ha del tutto omesso l'esame della domanda subordinata. Da tale omissione non può desumersi un'implicita censura d'inammissibilità. Tanto meno può trovare applicazione il principio invocato dal contro ricorrente stabilito nella pronuncia delle S.U. 26128 del 2010 che, oltre a riguardare una fattispecie del tutto diversa, ovvero la correlazione tra domanda di adempimento ed arricchimento senza causa, presuppone comunque un vaglio, quanto meno sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda, nella specie del tutto mancante. In conclusione ove si condividano i predetti rilievi, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato ed il secondo accolto, con cassazione e rinvio della causa al giudice di merito. Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione, e che, pertanto, rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento P.Q.M. La Corte, accoglie secondo motivo di ricorso. Rigetta il primo e rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.