Contratto di leasing: l’utilizzatore può rispondere per mala fede contrattuale!

I poteri dell’utilizzatore sono talmente ampi da poter essere assimilati ad una sorta di domino utile e, per tale ragione, l’utilizzatore potrebbe essere certamente chiamato a rispondere per responsabilità precontrattuale, in relazione agli atti che ha il potere di compiere per effetto del contratto di leasing.

Il caso. Con atto di citazione una società conveniva in giudizio due diverse imprese, chiedendone la condanna di queste ultime in via solidale al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, a seguito dell’interruzione delle trattative dirette a concludere un accordo. In forza di tale intesa, parte attrice avrebbe conseguito il diritto di costruire in aderenza ad un capannone di cui una delle due società convenute era utilizzatrice, in forza di un contratto di locazione finanziaria. Quale corrispettivo parte attrice avrebbe costruito una tettoia ed un pergolato al servizio del capannone della predetta utilizzatrice. A ciò si aggiunga come, strumentale all’attuazione dell’accordo era la concessione di apposita servitù da parte della concedente in leasing terza società , proprietaria dell’immobile in oggetto. Ebbene, parte attrice invocava la responsabilità delle convenute per interruzione ingiustificata delle trattative. Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che la mera utilizzatrice del capannone non poteva considerarsi parte del contratto da concludere, quindi non era legittimata a rispondere dei danni. In grado di appello la sentenza veniva parzialmente riformata, ma la domanda di parte appellante veniva comunque respinta, in quanto la Corte territoriale riteneva che l’utilizzatore non risponderebbe mai per mala fede perché non proprietario. La società soccombente, nonché attrice del primo grado del giudizio proponeva ricorso per cassazione. Responsabilità precontrattuale chiunque può essere chiamato a rispondere! A dire della Corte d’appello, la società utilizzatrice non poteva considerarsi parte legittimata a rispondere per responsabilità precontrattuale, perché non proprietaria del capannone oggetto dell’accordo, ma mera utilizzatrice in forza di contratto di leasing. La società ricorrente eccepiva altresì che la Corte territoriale aveva sottovalutato il contratto avente ad oggetto la costruzione in aderenza e l’edificazione di una tettoia e di un pergolato, attribuendo sola importanza all’atto costitutivo di servitù. La Suprema Corte, in riforma della sentenza del precedente grado di giudizio ha ritenuto che ognuno può essere chiamato a rispondere degli affidamenti ingiustamente creati nei terzi in relazione ad affari che rientrino nell’ambito di poteri, pur limitati, che concretamente gli spettino su un determinato bene. Quali i poteri dell’utilizzatore? La Corte di Cassazione inoltre, entrando nel merito della questione, ha ritenuto che i poteri dell’utilizzatore sono talmente ampi da poter essere assimilati ad una sorta di domino utile e per tale ragione, l’utilizzatore potrebbe essere certamente chiamato a rispondere per responsabilità precontrattuale, in relazione agli atti che ha il potere di compiere per effetto del contratto di leasing. E quali gli obblighi dell’utilizzatrice? Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che, seppur l’utilizzatrice non era in grado di concedere direttamente alla ricorrente un dato diritto, era sicuramente titolata a favorirne o ostacolarne la concessione da parte dell’altra società convenuta pertanto, anche in forza di tale comportamento può essere certamente chiamata a rispondere, ove abbia effettivamente dato alla controparte ingiustificati affidamenti in proposito, inducendola ad affrontare oneri e spese. In forza di quanto argomentato la Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso principale, rinviando alla Corte d’appello la decisione in merito anche alle spese del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 dicembre 2013 – 13 febbraio 2014, n. 3362 Presidente Russo – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 9 e 10 aprile 1997 la s.r.l. OR'S Caviar d'ora in avanti OC ha convenuto davanti al Tribunale di Bologna la s.r.l. AL 7 MEIPA d'ora in avanti A7M e la s.p.a. Centro Leasing, chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, a seguito dell'interruzione delle trattative dirette a concludere un accordo in forza del quale l'attrice avrebbe conseguito il diritto di costruire in aderenza ad un capannone di cui A7M era utilizzatrice, in forza di un contratto di locazione finanziaria, e OC, quale corrispettivo, avrebbe a costruito una tettoia ed un pergolato al servizio del capannone di A7M. Strumentale all'attuazione dell'accordo era la concessione a OC di apposita servitù da parte della concedente in leasing, s.p.a. Centro Leasing, intestataria della proprietà dell'immobile. In previsione dell'affare, OC aveva fatto predisporre dai propri tecnici una bozza di progetto l'aveva fatta modificare secondo le richieste della controparte ed aveva infine fatto redigere il progetto definitivo, che aveva inviato ad A7M ed a Centro Leasing, per pervenire all'accordo scritto. A7M aveva chiesto dapprima un ulteriore prestazione non prevista, cioè la conclusione di altro accordo con una società terza s.r.l. Crasa avente ad oggetto la permuta di un appezzamento di terreno a cui era interessata. Procurata da Or's Caviar la permuta, nei primi mesi del 1997 aveva abbandonato le trattative, iniziate nel 1995. Centro Leasing, dal canto suo, aveva mandato deserti due appuntamenti per la stipula dell'atto notarile di costituzione della servitù, eccependo di non avere ricevuto il consenso dall'utilizzatrice. Le convenute hanno resistito alla domanda, che il Tribunale ha respinto, con la motivazione che A7M - quale mera utilizzatrice del capannone - non poteva considerarsi parte del contratto da concludere, quindi non era legittimata a rispondere dei danni mentre nei confronti di Centro Leasing l'attrice non aveva proposto alcuna domanda. Proposto appello dalla soccombente, a cui hanno resistito le appellate, con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, quanto alla carenza di legittimazione passiva di A7M ha invece ritenuto che l'attrice abbia proposto la domanda risarcitoria contro Centro Leasing, ma ha respinto nel merito la domanda stessa, compensando le spese dell'intero giudizio. OC propone due motivi di ricorso per cassazione, articolati in diverse censure. Resiste con controricorso A7M, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale. Resiste con controricorso anche Centro Leasing, proponendo anch'essa un motivo di ricorso incidentale. Motivi della decisione 1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi art. 335 cod. proc. civ. . 2.- Deve essere sempre preliminarmente respinta l'eccezione della resistente A7M di inammissibilità e improcedibilità del ricorso per inidoneità alla difesa dell'avv. Mazzoni, a cui è stata conferita la delega per il giudizio di cassazione. Assume la ricorrente che l'avv. Mazzoni aveva rinunciato al mandato difensivo, in sede di merito, per poter deporre come testimone e che, resa la deposizione, ha riassunto la difesa per il giudizio di cassazione. A prescindere da ogni valutazione di merito, l'eccezione è nella specie ininfluente sull'ammissibilità del ricorso, poiché OC ha conferito la procura speciale per il giudizio di cassazione sia all'avv. Gianluigi Mazzoni, sia anche all'avv. Massimo Bonafede, anche disgiuntamente fra di loro. In relazione all'avv. Bonafede non è stata prospettata, né appare rilevabile in questa sede, alcuna eccezione di incapacità o inidoneità alla difesa. 3.- Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che A7M possa considerarsi parte legittimata a rispondere per responsabilità precontrattuale, perché non proprietaria del capannone oggetto dell'accordo, ma mera utilizzatrice in forza di un contratto di leasing. Denuncia violazione dell'art. 1337 cod. civ Assume che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che le trattative fossero orientate alla conclusione di un solo contratto quello avente ad oggetto la costituzione di una servitù a carico del fondo di proprietà di Centro Leasing. Parte preminente di esse era invece l'accordo da concludere con A7M, avente ad oggetto la costruzione in aderenza e l'edificazione di una tettoia e di un pergolato, a cui si è aggiunta la permuta di un terreno l'atto costitutivo di servitù - l'unico che richiedeva la diretta partecipazione di Centro Leasing - era solo strumentale alla realizzazione dell'altro e, rispetto a quest'ultimo, A7M è indubbiamente legittimata a rispondere per responsabilità precontrattuale perché, quale utilizzatrice del fondo, ne sarebbe divenuta proprietaria con l'esercizio del riscatto e ne deteneva comunque il pieno godimento. 3.1.- Il motivo è fondato. Erroneamente la sentenza impugnata ha negato ad A7M la legittimazione a rispondere per responsabilità precontrattuale, perché mera utilizzatrice, e non formale proprietaria, del bene oggetto di leasing. In primo luogo, ognuno può essere chiamato a rispondere degli affidamenti ingiustamente creati nei terzi in relazione ad affari che rientrino nell'ambito dei poteri, pur limitati, che concretamente gli spettino su di un determinato bene così il locatore può risponde per mala fede o per ingiustificato recesso dalle trattative attinenti a una sublocazione, pur se non proprietario del bene. Per quanto poi concerne i contratti di leasing traslativo, qual è quello in oggetto, i poteri dell'utilizzatore sono talmente ampi da poter essere assimilati ad una sorta di dominio utile, tale da rendere inaccettabile, perché non conforme alla natura del contratto e della sottostante operazione economica, il principio per cui l'utilizzatore non potrebbe essere chiamato a rispondere per responsabilità precontrattuale come anche per responsabilità contrattuale o aquiliana in relazione agli atti che ha il potere di compiere per effetto del contratto di leasing. Si ricorda che il contratto di leasing traslativo sottende un'operazione tendente ad attuare un acquisto dell'utilizzatore ed una mera operazione di finanziamento da parte del concedente. È l'utilizzatore che sceglie presso il terzo venditore non presso il concedente il bene oggetto di leasing, in termini conformi alle sue peculiari esigenze, mentre il concedente si limita a fornire i mezzi economici per il pagamento del prezzo, erogando la somma necessaria, che verrà restituita - con l'aggiunta di interessi, spese ed utile dell'operazione ratealmente e tramite l'esercizio finale dell'opzione di acquisto. La formale intestazione della proprietà al concedente ha mera funzione di garanzia della restituzione del finanziamento e configura una sorta di proprietà fiduciaria in funzione di garanzia, che si contrappone al vero e proprio dominio utile, spettante all'utilizzatore. Se è vero infatti che quest'ultimo rimane privo dei poteri di disposizione della proprietà o di diritti reali sul bene oggetto del leasing, è anche vero che neppure il concedente - benché formalmente proprietario - potrebbe disporre di tali diritti in favore di terzi, senza il consenso dell'utilizzatore, in virtù degli obblighi contrattualmente assunti di garantire a quest'ultimo non solo il pacifico godimento del bene per l'intera durata del contratto, ma anche soprattutto il regolare esercizio dell'opzione di acquisto alla scadenza del rapporto. L'utilizzatore consegue, dal canto suo, tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria il pieno godimento del bene, con poteri più ampi di quelli che spettano all'usufruttuario, non essendo soggetto al limite di mantenere inalterata la consistenza e la destinazione economica del bene, di cui all'art. 981 cod. civ. - di cui potrebbe essere chiamato a rispondere solo nella situazione patologica in cui il rapporto si sciolga prima del termine per suo inadempimento all'obbligo di pagare i canoni di leasing - ed assumendo rischi e responsabilità simili a quelle che gravano sul proprietario pieno. Vero è che l'acquisto finale del bene è affidato a una mera opzione dell'utilizzatore, ma a rendere pressoché necessitato il positivo esercizio dell'opzione medesima è lo stesso contenuto economico dell'operazione, per cui i canoni periodici da corrispondere al concedente comprendono ben più che il mero corrispettivo del godimento, essendo in essi inclusa una frazione della somma da restituire quale importo del finanziamento, dei relativi interessi, spese ed utili dell'operazione ragion per cui - al termine del rapporto - il bene risulta quasi interamente pagato ed il corrispettivo dell'opzione è normalmente di importo irrisorio rispetto al valore del bene. L'opinione della Corte di appello - secondo cui l'utilizzatore non risponderebbe per mala fede nelle trattative perché non proprietario - è quindi irrealistica e non congruente con la natura dell'operazione economica sottostante al contratto di leasing traslativo. Di ciò la giurisprudenza ha tenuto conto sotto vari aspetti cfr., fra le altre, Cass. civ. sez. 1, 11 luglio 2012 n. 11643 e 2 aprile 2012 n. 5253 Cass. civ. Sez. 3, 25 gennaio 2011 n. 1747, quanto al subentro automatico dell'utilizzatore nei contratti di locazione stipulati dal proprietario Cass. civ. Sez. 5, 21 marzo 2012 n. 4507, quanto all'applicazione all'utilizzatore della tassa di possesso dei veicoli Cass. civ. Sez. 3, 12 ottobre 2010 n. 21011 e 12 gennaio 2011 n. 534, quanto alla legittimazione dell'utilizzatore ad agire in risarcimento dei danni arrecati al bene in leasing Cass. Civ. Sez. 3, 10 settembre 2010 n. 19287 Idem, 8 gennaio 2010 n. 73, quanto all'applicabilità al leasing finanziario delle norme in tema di vendita con riserva della proprietà . Per poter respingere la domanda la sentenza impugnata avrebbe dovuto accertare, pertanto, se Or's Caviar, quale utilizzatrice in leasing, avesse il potere di concludere il contratto a cui si riferivano le trattative se cioè avesse o meno il potere di concedere a OC il diritto di costruire in appoggio al suo capannone se del caso con effetti meramente obbligatori e di farle costruire in cambio una tettoia e di un pergolato al servizio del capannone medesimo se abbia comunque irresponsabilmente indotto l'odierna ricorrente principale a fare ingiustificato affidamento sul suo potere di dare corso all'operazione economica su cui si è svolta la trattativa ed in vista della quale OC ha affrontato le spese e gli oneri di cui chiede il risarcimento o se abbia addirittura ostacolato la cooperazione di Centro Leasing, quanto alla costituzione del diritto di servitù. Se è pur vero che A7M non era in grado di concedere direttamente ad OC un tale diritto, era però certamente in grado di favorirne o di ostacolarne la concessione da parte di Centro Leasing ed anche di un tale comportamento potrebbe essere chiamata a rispondere, ove abbia effettivamente dato alla controparte ingiustificati affidamenti in proposito, inducendola ad affrontare oneri e spese. 4.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora violazione dell'art. 1337 cod. civ., nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la responsabilità precontrattuale di Centro Leasing per la mancata costituzione della servitù di appoggio. Assume che Centro Leasing è stata tenuta costantemente informata delle trattative che vi ha interferito attivamente e che ingiustificatamente si è sottratta per due volte alla stipulazione dell'atto costitutivo di servitù. 4.1.- Il motivo è inammissibile, prima ancora che non fondato. È inammissibile in primo luogo per l'inadeguatezza del quesito, così formulato La sentenza della Corte di appello di Bologna non appare viziata da mancanza o insufficienza di motivazione sul punto decisivo della partecipazione del Centro Leasing spa alle trattative, con conseguente falsa applicazione a questo del principio e della responsabilità di cui all'art. 1337 c.c.? . Trattasi di quesito generico e astratto, che non contiene una sintesi dei vizi di motivazione nei quali sarebbe incorsa la sentenza impugnata, né l'indicazione delle ragioni per cui la motivazione è da ritenere inidonea a giustificare la decisione, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 bis cod. proc. civ., ma affida alla Corte il compito di individuarli. Si ricorda che il ricorrente che denunci un vizio di motivazione della sentenza impugnata è tenuto ad indicare chiaramente, in modo sintetico, evidente e autonomo, il fatto controverso rispetto al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, così come le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. A tale fine è necessaria la enucleazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso nel quale tutto ciò risalti in modo non equivoco. Tale requisito non può ritenersi rispettato allorquando solo la completa lettura della illustrazione del motivo - all'esito di una interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione della parte ricorrente - consenta di comprendere il contenuto e il significato delle censure, posto che la ratio che sottende la disposizione di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. è associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito di fatto, quale sia l'errore commesso dal giudice del merito Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258 Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652 Cass. Civ. Sez. III, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008 Cass. civ. Sez. 5, 18 novembre 2011 n. 24255 Cass. civ. Sez. 3, 14 marzo 2013 n. 6549, fra le tante . 4.2.- Il motivo è altresì inammissibile poiché mette in questione gli accertamenti in fatto della Corte di appello circa la configurabilità di un comportamento di mala fede o di negligenza di Centro Leasing nel non avere concesso il diritto di servitù, comportamento che la Corte di appello ha escluso con motivazione adeguata e rispondente alla natura del rapporto e degli interessi delle parti. È chiaro che Centro Leasing, quale concedente, non aveva alcun interesse a negare o a concedere a OC il diritto di servitù, ove l'utilizzatrice fosse stata d'accordo in tal senso. È indubbio invece che un tale accordo le sarebbe stato necessario per assecondare le aspettative di OC, in considerazione dei limiti inerenti anche al diritto di proprietà della concedente in leasing, i cui poteri sono limitati dalla necessità di preservare integre le aspettative dell'utilizzatrice alla piena e completa acquisizione della proprietà alla scadenza del rapporto, tramite l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Per poter dimostrare una responsabilità di Centro Leasing per la mancata conclusione dell'affare OC avrebbe dovuto fornire la prova non solo del fatto che la servitù non le è stata concessa, ma che non le sia stata concessa nonostante la richiesta e la cooperazione dell'utilizzatrice in tal senso. Ogni ulteriore censura od istanza della ricorrente principale risulta assorbita. 5.- Parimenti assorbiti sono entrambi i ricorsi incidentali quello di Centro Leasing perché il rigetto del ricorso principale fa venir meno ogni pretesa nei confronti della stessa, quindi rende superflua l'indagine sulla corretta proposizione della domanda nei suoi confronti. Quello di A7M, che denuncia la violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ., poiché l'accoglimento del ricorso principale provoca la caducazione della sentenza impugnata anche nel capo attinente alle spese processuali. 6.- In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere annullata, nel capo in cui ha escluso che Al 7 Meipa sia tenuta a rispondere per responsabilità precontrattuale, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché proceda all'esame del merito della domanda attrice. La Corte di rinvio deciderà anche sulla ripartizione dell'onere delle spese fra OC e A7M. 7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, quanto ai rapporti fra la ricorrente principale e Centro Leasing, essendo la controversia ormai definita, e si liquidano nel dispositivo. P.Q.M. La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo motivo. Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa fra OC e Al 7 Meipa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Condanna Or's Caviar a rimborsare alla s.p.a. Centro Leasing le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 5.200,00, di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi oltre agli accessori previdenziali e fisici di legge.