In presenza di un preliminare di compravendita, la volontà di non rinnovare il contratto di locazione si può solo presumere

La produzione del contratto preliminare, il quale ha effetti soltanto obbligatori, non costituisce da sola la prova delle inequivoca volontà di rilasciare l’immobile, una volta acquisita la disponibilità di un’altra abitazione.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1473 del 24 gennaio 2014. Il fatto. Un uomo chiede la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma in materia di contratto di locazione. Natura presuntiva del preliminare di compravendita. La Corte di merito ha giustamente ritenuto che la produzione del contratto preliminare di compravendita di altro immobile fosse solo un elemento presuntivo della volontà del ricorrente di non rinnovare il contratto di locazione, non appena acquisita la disponibilità di altra abitazione. Di conseguenza, il locatore ha interesse ad agire per conseguire la pronuncia di cessazione del rapporto alla suindicata scadenza, nonché il titolo per il rilascio del bene. Nella specie, non risulta fornita dall'appellante prova alcuna di aver manifestato inequivocabilmente al locatore la propria intenzione di non rinnovare il contratto e rilasciare l'immobile alla scadenza. Si tratta, pertanto, soltanto di un elemento probatorio giudicato, da solo insufficiente a dimostrare l’assunto del convenuto. Il ricorso, pertanto, si intende respinto.

Corte di Cassazione, sez. VI – 3 Civile, ordinanza 7 novembre 2013 – 24 gennaio 2014, n. 1473 Presidente Segreto – Relatore Vivaldi Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. - È chiesta la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 26.5.2010 in materia di contratto di locazione. Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18.6.2009 n. 69, per essere il provvedimento impugnato stato depositato successivamente all'entrata in vigore della indicata normativa 4 luglio 2009 . Con due motivi il ricorrente denuncia 1 violazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 in riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., 110 e 116 c.p.c. 2 violazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 91, comma 1, c.p.c. nella sua previsione antecedente alla novella di cui alla legge 18.06.2009 n. 69, con riferimento alla condanna alla rifusione delle spese processuali e all'applicazione del criterio della soccombenza sia in primo grado che nel grado di appello. Il primo motivo è manifestamente infondato. Al di là delle possibili ragioni di novità della censura proposta, la Corte di merito, nel condividere le ragioni di diritto espresse dal primo giudice, ha ritenuto che la produzione del contratto preliminare di compravendita di altro immobile fosse elemento soltanto presuntivo della volontà dell'odierno ricorrente di non rinnovare il contratto di locazione, non appena acquisita la disponibilità di altra abitazione. Ha conseguentemente ritenuto sussistere l'interesse ad agire del locatore al fine di conseguire la pronuncia di cessazione del rapporto alla suindicata scadenza, nonché il titolo per il rilascio del bene . Trattasi di una valutazione di merito - peraltro avallata anche dai fatti successivi se corrisponde al vero che l'immobile fu rilasciato solo in data 10.5.2010 come rileva il resistente pag. 4 - nella quale non entra il valore della prova presuntiva, come denunciato dal ricorrente. La produzione del contratto preliminare - il quale ha effetti soltanto obbligatori - non costituisce da sola, per il giudice del merito, la prova della inequivoca volontà di rilasciare l'immobile una volta acquisita la disponibilità di altra abitazione e ciò perché nella specie, non risulta fornita dall'appellante prova alcuna di aver manifestato inequivocabilmente al locatore la propria intenzione di non rinnovare il contratto e rilasciare l'immobile alla scadenza del 1-11-2009 . Si tratta, pertanto, soltanto di un elemento probatorio, giudicato, da solo insufficiente a dimostrare l'assunto del convenuto. Né in senso contrario, l'attuale ricorrente fornisce ulteriori elementi non considerati dal giudice del merito, al quale spetta la loro valutazione, che possono essere censurati, in sede di legittimità, esclusivamente sotto il profilo della motivazione viziata. Quanto al secondo motivo, relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado, la sua corretta attribuzione all'attuale ricorrente deriva dal principio della soccombenza, correttamente applicato. Il motivo è, quindi, inammissibile . La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.