Vizi e difetti nella realizzazione dell’opera appaltata: statuizioni in materia di onere probatorio

In tema di inadempimento del contratto di appalto, l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l’onere – allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 344 del 10 gennaio 2014. Il fatto. Una ditta di costruzioni conveniva in giudizio una società chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti in virtù del subapparto tra di loro intercorso. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, lamentando la ritardata e difettosa esecuzione dei lavori, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento di una penale e il risarcimento dei danni. Tale domanda veniva respinta in quanto non era stata offerta la prova dei vizi lamentati. Viene, quindi, proposto ricorso in Cassazione. Su chi incombe l’onere probatorio? Il ricorso va accolto nella parte in cui la ricorrente lamenta l’inversione dell’onere probatorio relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale diretta al risarcimento dei danni conseguenti ai denunciati vizi delle opere eseguite dall’appaltatrice. Infatti, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali relative alla garanzia per i vizi e le difformità dell’opera art. 1667 c.c. non derogano al principio generale che governa l’inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l’appaltatore , il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l’onere – allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte. Tenuto conto di ciò, la causa deve essere rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, la quale riesaminerà la controversia alla stregua del principio di diritto sopra enunciato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 6 giugno 2013 – 10 gennaio 2014, n. 344 Presidente Goldoni – Relatore San Giorgio Fatto e diritto Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 26 novembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. 1. La Costruzioni S.M.S. Crepaldi di Crepaldi Sandro & amp C. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Padova la Mattioli s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti in virtù del subappalto intercorso tra le parti. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, lamentando la ritardata e difettosa esecuzione dei lavori, i via riconvenzionale, chiedeva il pagamento della pattuita penale e il risarcimento dei danni. Il tribunale accoglieva la domanda proposta dall'attrice, peraltro riconoscendo a favore della convenuta soltanto in parte la penale ritenendo giustificato il ritardo di 14 giorni mentre per il resto la riconvenzionale era respinta sul rilievo che la convenuta non aveva offerto la prova dei lamentati vizi. La sentenza era in parte riformata in sede di gravame laddove era stata determinata la penale, essendo stato ritenuto ingiustificato anche il ritardo di gg. 14, e non erano state considerate talune spese affrontate dalla sub committente, era confermata nella parte in cui era stato dal primo giudice escluso che la convenuta avesse offerto la prova dei vizi denunciati. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la Consta s.p.a., già Mattioli s.p.a. Ha resistito l'intimata. 2. Preliminarmente andrà verificata la legittimazione attiva della ricorrente Consta s.p.a., che deve dimostrare di essere subentrata alla Mattioli s.p.a., parte nel giudizio di merito in caso negativo, dovrà dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ove tale prova sia fornita, il ricorso è manifestamente fondato relativamente al quarto motivo, assorbiti i primi tre, e può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376,380 bis e 375 cod.proc.civ Va infatti accolto il quarto motivo laddove, fra l'altro, si lamenta l'inversione dell'onere della prova relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale diretta al risarcimento dei danni conseguenti ai denunciati vizi delle opere eseguite dall'appaltatrice. Qui occorre chiarire che, per quelli visibili e accertati dal consulente d'ufficio, la sentenza impugnata ha rilevato la loro inconsistenza dal punto di vista economico e patrimoniale, trattandosi di modestissime irregolarità trattasi di accertamento di fatto, che è incensurabile in sede di legittimità che peraltro non ha formato oggetto di specifiche censure . Per gli altri vizi lamentati, per i quali la sentenza ha ritenuto che, a stregua della documentazione prodotta dalla convenuta, questa non aveva offerto la prova, i Giudici hanno implicitamente ritenuto che incombeva alla medesima l'onere probatorio, così disattendendo il motivo di gravame al riguardo formulato. Tale statuizione è errata tenuto conto che in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod.civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere — allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione — di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte Cass. 936/2010 . I primi tre motivi, con i quali si censura la valutazione degli elementi di prova offerti dalla convenuta, sono evidentemente assorbiti dall'accoglimento del quarto motivo . Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra Che, pertanto, verificata la legittimazione attiva della ricorrente alla luce della documentazione prodotta dalla stessa, dalla quale emerge che la stessa è subentrata alla Mattioli s.p.a., parte nel giudizio di merito, deve essere accolto il quarto motivo del ricorso, assorbiti i primi tre, e la causa deve essere rinviata ad altro giudice - che viene individuato nella Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio - che riesaminerà la controversia alla stregua del principio di diritto sopra enunciato. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla corte d'appello di Venezia in diversa composizione.