L’offerta di pagamento effettuata prima del passaggio in giudicato della sentenza non vale per la messa in mora

L’offerta reale del prezzo residuo eseguita prima del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai fini dell’esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto art. 2932 c.c. , non vale a mettere in mora il promittente-venditore.

Il caso. La Cassazione, con la sentenza 28454 del 19 dicembre 2013, affronta ancora una volta il tema dell’esecutività della sentenza di esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., occupandosi in particolare dell’obbligo in capo al promissario-acquirente – in favore del quale la pronuncia è stata emessa – di versare il residuo del prezzo pattuito al promittente-venditore. La decisione citata, ribadendo la natura costitutiva della sentenza di cui all’art. 2932 c.c., riconosce che alla stessa debba essere attribuita efficacia esecutiva solo con il passaggio in giudicato, con la conseguenza che, con riguardo all’esecuzione specifica di un preliminare di compravendita, l’effetto traslativo del diritto di proprietà del bene oggetto del contratto si determinerà con l’acquisizione del carattere di incontrovertibilità della pronuncia di primo grado che produce gli effetti del contratto definitivo non concluso. Sentenza di esecuzione specifica del contratto preliminare subordinata al pagamento del residuo prezzo. Nei casi in cui il giudice rilevi che con il preliminare di vendita di un immobile le parti abbiano espressamente pattuito che il prezzo integrale fosse corrisposto al momento della conclusione del definitivo, nell’accogliere la domanda di esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., può subordinare il verificarsi dell’effetto traslativo al pagamento del prezzo, obbligazione per l’adempimento della quale può fissare anche un termine ulteriore rispetto al passaggio in giudicato della sentenza. In tali ipotesi, il promissario-acquirente non sarà tenuto a pagare od offrire di pagare, dal momento che l’obbligazione di pagamento costituisce la condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo e diverrà attuale solo con il passaggio in giudicato della sentenza, mentre potrà essere adempiuta fino allo spirare del termine - finale - stabilito dal giudice. Insussistenza della provvisoria esecutività del capo della sentenza relativo al pagamento del residuo del prezzo? Essendo ormai pacifico in giurisprudenza che le sentenze costitutive emesse ai sensi dell’art. 2932 c.c. non possano produrre effetti prima del passaggio in giudicato, la Suprema Corte, seguendo un orientamento sancito dalle S.U. con la richiamata pronuncia n. 4059/2010, ribadisce che il carattere di provvisoria esecutività di cui all’art. 282 c.p.c. possa essere riconosciuto esclusivamente a quei capi della sentenza che non riguardino, o comunque non condizionino, la produzione dell’effetto costitutivo. Si tratta quindi di quei capi della sentenza che risultino essere compatibili con il verificarsi dell’effetto traslativo in un momento successivo, cioè al passaggio in giudicato della sentenza. Tali considerazioni non valgono per i capi della sentenza che difettino di tali caratteristiche in quanto si pongano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. A fronte di ciò, va esclusa la provvisoria esecutività al capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile in danno del promittente-venditore, posto che l’effetto traslativo della proprietà del bene disposto dalla sentenza di primo grado si determina solo con il passaggio in giudicato della stessa, momento in cui avverrà l’acquisizione del bene al patrimonio del promissario-acquirente. A ciò consegue che debba essere altresì escluso il carattere di provvisoria esecutività al capo relativo al pagamento del prezzo, in quanto quest’ultimo si pone in stretta correlatività con il capo della sentenza regolante il trasferimento coattivo del bene. Accogliere la soluzione opposta – si legge nella pronuncia delle S.U. sopra richiamata – significherebbe spezzare il nesso tra pagamento del prezzo e effetto traslativo, con la conseguenza di alterare il sinallagma contrattuale. Impossibilità di messa in mora del creditore con l’offerta di pagamento effettuata prima del passaggio in giudicato della sentenza. Una conseguenza della natura di prestazione corrispettiva attribuita al pagamento del – residuo – prezzo è l’impossibilità del promissario-acquirente di liberarsi dell’obbligazione stessa attraverso l’offerta di adempimento prima della scadenza del relativo termine finale. Infatti, essendo l’obbligazione del residuo del pagamento attuativa del sinallagma contrattuale, il termine – finale – di adempimento della stessa deve essere valutato a favore di entrambe le parti, debitore e creditore. Seguendo tale principio, la Suprema Corte arriva a sconfessare quanto affermato dalla Corte d’Appello, che nel caso di specie aveva sostenuto la possibilità di riferire il termine di adempimento del pagamento del prezzo a favore del solo debitore, giungendo di conseguenza a consentire che l’offerta di pagamento effettuata prima del passaggio in giudicato della sentenza e rifiutata dal creditore potesse liberare il debitore. Infatti – si legge in sentenza – l’obbligazione di pagamento, prima del passaggio in giudizio della sentenza, difetterebbe dei caratteri di attualità ed esigibilità, essendo chiaro altresì che in ogni caso a ciò non sarebbe potuto conseguire il rilascio dell’immobile che invece è espressamente subordinato al passaggio in giudicato della sentenza. Per quanto riguarda il caso in esame, la Suprema Corte, giunge a correggere la sentenza di secondo grado erroneamente motivata in diritto, pur riconoscendo che il dispositivo – di convalida dell’offerta reale effettuata dal promissario-acquirente – era conforme a diritto dal momento che nelle more del giudizio di appello era passata in giudicato la sentenza di primo grado di esecuzione coattiva.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 giugno – 19 dicembre 2013, n. 28454 Presidente Uccella – Relatore Chiarini Svolgimento del processo S.R. , premettendo di aver ottenuto, con sentenza della Corte di appello di Bari del 2 ottobre 2000 n. 858, il trasferimento coattivo della proprietà ed il rilascio di un terreno di R.G. - che glielo aveva promesso in vendita - subordinatamente alla prova del pagamento del residuo prezzo di L. 6.800.000 - da pagare, secondo il preliminare, alla stipula dell'atto pubblico - entro un mese dal passaggio in giudicato di detta sentenza, e che il R. nel febbraio 2001 gli aveva restituito l’assegno per il pagamento di detto importo e nel marzo 2001 aveva rifiutato l’offerta reale della predetta somma, nel maggio 2001 lo citava per la convalida dinanzi al Tribunale di Lucera. Il Tribunale, rilevato che la Corte di Appello di Bari aveva i disposto il trasferimento del terreno ed il suo rilascio alla condizione del passaggio in giudicato della sentenza, e ritenuto che da tale momento iniziava a decorrere il termine per il pagamento del prezzo, poiché avverso detta sentenza pendeva ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 1208 n. 5 cod. civ. rigettava la domanda. S.R. interponeva appello sostenendo che invece, correttamente interpretata la sentenza della Corte di Appello di Bari 2000/858 - anche alla luce della conferma della Corte di cassazione con sentenza n. 11572 del 2004 - il pagamento del prezzo era rimesso alla sua volontà a decorrere dalla pubblicazione della stessa, con termine ultimo di un mese dal suo passaggio in giudicato, evento quest'ultimo - ormai verificatosi - a cui era condizionato soltanto il trasferimento definitivo del diritto di proprietà del terreno. Infatti a norma dell'art. 2932 cod. civ. egli aveva l’obbligo di offrire o eseguire la sua prestazione e la sentenza poteva disporre il trasferimento coattivo del diritto alla condizione potestativa semplice di detto pagamento, sì che spettava a lui scegliere il momento dell'adempimento, entro il termine finale, e darne prova per ottenere il rilascio del terreno. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 22 gennaio 2007, nella contumacia del R. , ha accolto l’appello di S.R. convalidando l’offerta reale del residuo prezzo perché il termine di adempimento è a favore del debitore art. 1184 c.c. per cui, anche prima della scadenza, egli può mettere in mora il creditore per liberarsi dell'obbligo e senza nocumento per costui perché il trasferimento del bene era subordinato al passaggio in giudicato della sentenza. Ricorre per cassazione R.G. cui resiste S.R. che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione I due ricorsi vanno riuniti. 1.- Con il primo motivo il ricorrente principale deduce Violazione di norme di diritto e di principi informatori dell'ordinamento art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella relazione con l’art. 2932 c.c., art. 1208 c.c. e conclude, in via principale per violazione dell'art. 2932 c.c. perché l’offerta reale del prezzo a saldo, convalidata dalla Corte di Appello di Bari, è stata effettuata prima del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 858 del 2000 titolo azionato per la proposizione dell'azione di convalida da parte del sig. S. , costitutiva del contratto di compravendita in via subordinata per violazione del disposto di cui all'art. 1208 n. 3 c.c. in quanto l'offerta reale effettuata dal sig. S. non è comprensiva della totalità della somma dovuta dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, con riserva di eventuale supplemento e mancando la richiesta al giudice adito della liquidazione dell'ammontare dovuto , e correda le censure, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., con la richiesta a questa Corte di statuizione che l’offerta reale del prezzo non può farsi in tema di decisione ex art. 2932 c.c. prima del passaggio in giudicato di tale decisione perché la sentenza resa ex art. 2932 c.c. di natura costitutiva di un contratto preliminare non ha efficacia esecutiva immediata e che non è valida e non produce effetti l’offerta reale effettuata senza la specificazione che la stessa sia comprensiva della totalità della somma dovuta, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, senza la riserva di un eventuale supplemento e in assenza della richiesta al giudice adito della liquidazione dell'ammontare del dovuto, perché in violazione delle disposizioni dell'art. 1208 comma 1 n. 3 c.c. . La prima censura è infondata, la seconda inammissibile. Ed infatti, premesso che, come emerge dalla narrativa, in base all'accordo preliminare tra S. e R. il residuo prezzo doveva esser pagato alla stipula del contratto definitivo, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte in tal caso il promissario compratore il quale chieda, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, non è tenuto a pagare o ad offrire il prezzo. In questa ipotesi, infatti la sentenza costitutiva, che ex art. 2932 cod. civ. tiene luogo del contratto definitivo non concluso, imporrà, con le opportune statuizioni, il pagamento del prezzo o della parte residua di esso come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia e a questi principi si è attenuta la Corte di appello di Bari con la sentenza n. 858 del 2000. E poiché ì l'esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e perciò non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale, essa non può essere riconosciuta né al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore Sezioni Unite n. 4059 del 2010 , come infatti nella specie espressamente stabilito nella suddetta sentenza. Quindi, essendo il pagamento del prezzo prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, il termine - nella specie finale - di adempimento deve ritenersi stabilito a favore di entrambe le parti e perciò, se il giudice ha stabilito un termine ulteriore rispetto al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce coattivamente il bene Cass. 690 del 2006 , come nella specie il promittente venditore non può esser messo in mora se rifiuta di ricevere il pagamento prima di tale scadenza e dunque, al momento della citazione in giudizio del R. per la convalida dell'offerta reale del prezzo da parte dello S. , non avendo questi nessun interesse a liberarsi della sua obbligazione poiché non ancora esigibile Cass. 8250 del 2009 - né potendo in tal modo lo S. anticipare il rilascio dell'immobile espressamente subordinato dalla Corte di Appello al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva - il rifiuto del R. era legittimo e la domanda era infondata. Tuttavia, poiché nelle more tra la sentenza di primo grado ed il giudizio di secondo grado la sentenza della Corte di appello di Bari n. 858 del 2000 è passata in giudicato, si è verificata la condizione di accoglimento della domanda di convalida ancorché i suoi elementi costitutivi siano venuti ad esistenza solo in detta seconda fase di giudizio. Così corretta, ai sensi dell'art. 384 ultimo comma cod. civ., la motivazione della sentenza impugnata, il motivo va respinto. 1.2 - La seconda censura è invece inammissibile perché il R. è rimasto contumace in appello e quindi devono ritenersi rinunciate, a norma dell'art. 346 cod. proc. civ., le sue domande ed eccezioni, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, in tal modo ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace Cass. 19555 del 2006, 23489 del 2007 , con la conseguenza che è precluso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che legittimamente non ha preso in esame le eccezioni del R. a norma dell'art. 1208, n. 3 cod.civ. da ritenere rinunciate. 3.- Con il terzo motivo lo S. deduce Insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia. Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. . Il motivo, privo della indicazione del fatto controverso e delle ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, onere imposto dall'art. 366-bis cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, da formulare riassuntivamente e sinteticamente in modo da costituire un quid pluris rispetto alla illustrazione della censura, così da consentire al giudice di valutare immediatamente il nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente, è inammissibile. 3.- Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. 4.- Si compensano le spese del giudizio di cassazione per le alterne vicende del giudizio e per le ragioni della decisione. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.