La delibera dell’AEEG non ha integrato il contratto: nessun inadempimento

L’AEEG può integrare il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via derogatoria delle norme di legge, ma solo se sussistono determinate condizioni.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 28182, depositata lo scorso 17 dicembre. Il caso. Enel distribuzione veniva condannata, nei giudizi di merito, a risarcire un utente il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica, visto il mancato rispetto del provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia integrando, così il contratto di somministrazione. Proposto ricorso per Cassazione, Enel si vede accogliere le doglianze sulle basi di un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità. I rapporti di utenza possono essere integrati. Nello specifico, la S.C. ha più volte affermato che il potere di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi dell’AEEG si può concretare anche nella previsione di prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario margini di scelta sul ‘quando’ e sul ‘quomodo’ , le quali possono integrare, in via riflessa, il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via derogatoria delle norme di legge . Tuttavia – viene precisato dalla Cassazione – devono sussistere 2 condizioni che le norme di legge siano meramente dispositive – dunque derogabili dalle stesse parti – e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando invece esclusa la deroga a norma di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore Cass., n. 27818/2011 . Clausola contrattuale inesistente. La deliberazione in questione art. 6, comma 4, deliberazione AEEG n. 200/1999 non ha comportato la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione né l’integrazione dei contratti di utenza. Pertanto, l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel contratto di utenza. In conclusione, è evidente, secondo gli Ermellini, che se la delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere insorto .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 5 – 17 dicembre 2013, n. 28182 Presidente Segreto – Relatore Vivaldi Fatto e diritto 1. - Con sentenza depositata in data 22.2.2011 il Tribunale di Benevento - Sezione distaccata di Airola rigettò l'appello proposto da Enel Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace che l'aveva condannata a risarcire ad R.A. il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica. 2. - L'inadempienza venne ravvisata nel mancato rispetto del provvedimento dell'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l'obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento dell'energia, in tal senso integrando - ex art. 1339 c.c. - il contratto di somministrazione. 3 - Avverso tale sentenza Enel Servizio Elettrico s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A. nonché Enel Servizio Elettrico s.p.a., quale beneficiaria di ramo di azienda di Enel Distribuzione spa, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi. L'utente intimato non ha espletato attività difensiva. 4 - Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Questa Corte si è già pronunciata, in varie occasioni, sui temi oggetto del presente ricorso affermando che Il potere normativo secondario o, altrimenti, il potere di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas A.E.E.G. ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h , della legge 14 novembre 1995, n. 481, si può concretare anche nella previsione di prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario margini di scelta sul quando e sul quomodo , le quali, tramite l'integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 31 dello stesso art. 2 citato, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive - e, dunque, derogabili dalle stesse parti - e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando invece esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta - la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore Cass. 27.7.2011 n. 16401 da ultimo, con particolare riferimento al presente ricorso trattandosi di questioni sollevate negli stessi termini Cass. 20.12.2011 n. 27818 . Concludendo che la prescrizione dell'art. 6, comma 4, della deliberazione dell'A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all'epoca della sua adozione e, di riflesso, l'integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell'art. 1339 c.c., di modo che l'azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel contratto di utenza. La giurisprudenza così formatasi è pienamente condivisibile ed i principi enunciati possono essere posti alla base della presente decisione di accoglimento del proposto ricorso. Conclusivamente, il ricorso è accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi quattro motivi, e la sentenza è cassata. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti. 5 - Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta dall'utente debba essere rigettata. Al riguardo, la sua infondatezza emerge anche per il profilo subordinato, inerente il preteso inadempimento dell'obbligo di informazione è evidente che, se la delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l'oggetto dell'obbligo de quo non può essere insorto. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell'efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti, come risulta anche da ricorsi esaminati nella stessa odierna udienza, nei quali l'Enel era convenuta. Le spese del giudizio di cassazione seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi. Dichiara assorbiti i successivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'appello e rigetta la domanda proposta da R.A. . Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro seicento, di cui Euro quattrocento per compensi, oltre accessori di legge.