Marito separato vende immobile in comunione dei beni a Malta: chi ha la giurisdizione?

Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva, in materia di diritti reali immobiliari e di contratto di affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27495 del 10 dicembre 2013. Il fatto. Davanti al Tribunale di Rieti pende una controversia tra due ex coniugi, cittadini italiani residenti e domiciliati in Italia, in relazione alla intervenuta vendita da parte del marito – dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio - di un immobile sito in Malta. In detto procedimento l'attrice ha sostenuto che l'immobile, acquistato in costanza di matrimonio, ricadeva nella comunione legale tra i coniugi e ha chiesto al giudice la condanna del convenuto alla restituzione della metà del prezzo conseguito. Il marito ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice maltese alla luce del regolamento CE n. 44/2001 che, all’art. 22, prevede che, indipendentemente dal domicilio, in materia di diritti reali immobiliari, hanno esclusivamente competenza i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato la domanda sarebbe diretta a tutelare una prerogativa connessa al diritto di comproprietà dell’attrice sull’immobile, mediante l’esercizio di una singolare azione di rivendica avente ad oggetto il valore venale del bene e, quindi, dovrebbe essere interpretata come domanda di scioglimento della comunione con richiesta di liquidazione in denaro della quota. La convenuta resiste con controricorso. Il regolamento CE n. 44/2001 norme in materia di competenza giurisdizionale. Se è vero quanto affermato dall’art. 22, la Corte di Giustizia ha precisato che la competenza esclusiva dei giudici dello stato contraente ove si trova l’immobile ingloba non il complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari ma solo quelle che tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo. L’art. 22 citato priva le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente e, in alcuni casi, le porta davanti ad un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse, considerando che la ragione essenziale della competenza attribuita ai giudici dello stato in cui si trova l’immobile è data dalla circostanza che tali giudici sono quelli meglio in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari che sono, nella generalità dei casi, quelli dello Stato di ubicazione dell'immobile . Occorre considerare la natura della controversia. Nel caso in esame, però, nessuna rivendicazione di comproprietà e nessuna azione recuperatoria del bene immobile sono state compiute dall’attrice. L’azione esercitata non è un'azione reale ai sensi dell'art. 22 punto 1, intesa a far valere, erga omnes , prerogative concernenti direttamente l’immobile, bensì un’azione personale volta ad esercitare, nei confronti dell'ex marito, un diritto di obbligazione nascente dal contratto di vendita del bene immobile da costui stipulato in quanto unico intestatario formale dello stesso, ma in realtà acquistato, secondo la prospettazione dell'attrice, in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale tra i due ex coniugi una causa petendi che rientra perfettamente nella esclusione generale dal campo di applicazione del regolamento secondo quanto prevede l'art. 1, comma 2, lettera a , dello stesso. Nella specie, quindi, la natura immobiliare e la posizione del bene venduto, non incidono sulla configurazione della controversia. Conclusivamente, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano enunciandosi il principio di diritto secondo cui la domanda diretta ad ottenere la condanna dell'ex coniuge al pagamento di metà dell'importo conseguito dalla vendita a terzi, stipulata successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di un immobile, già ricadente in comunione legale situato a Malta, non rientra nell'ambito di applicazione della regola sulla competenza esclusiva, in materia di diritti reali immobiliari, prevista dall’art. 22, punto 1, del regolamento CE n. 44/2001.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 3 – 10 dicembre 2013, n. 27495 Presidente Rovelli – Relatore Giusti Ritenuto in fatto 1. - Davanti al Tribunale di Rieti pende una controversia tra gli ex coniugi A P. e L M. , cittadini italiani residenti e domiciliati in Italia, in relazione alla intervenuta vendita da parte di quest'ultimo - dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio - di un immobile sito in omissis . In detto procedimento l'attrice A P. ha sostenuto che l'immobile, acquistato nel giugno 1989 dal M. in costanza di matrimonio, ricadeva nella comunione legale tra i coniugi. E poiché il M. , intestatario formale del bene, una volta cessati, nel 1997, a seguito di sentenza del Tribunale di Roma, gli effetti civili del matrimonio, lo aveva venduto a terzi con rogito notarile del luglio 2007, ricevendone il pagamento dell'intero prezzo, l'attrice ha chiesto al giudice la condanna del convenuto alla restituzione della metà del prezzo conseguito, pari ad Euro 69.881. Nel giudizio così incardinato il convenuto ha eccepito, con la comparsa di costituzione e risposta, la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice maltese, e ciò alla luce del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il quale, all'art. 22, punto 1, prevede che, indipendentemente dal domicilio, in materia di diritti reali immobiliari hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato. 2. - Questa eccezione veicola i motivi di ricorso per regolamento preventivo proposto, con ricorso notificato il 23 ottobre 2012, dal M. . Ad avviso del ricorrente, la domanda avanzata dall'attrice andrebbe qualificata come di accertamento del diritto di comproprietà della P. sul bene immobile che ha formato oggetto del contratto di compravendita concluso separatamente dall'ex marito, ovvero di accertamento e declaratoria dell'avvenuta vendita del medesimo immobile e tale domanda - che assumerebbe il valore di causa pregiudiziale, da tale accertamento facendosi discendere il riconoscimento del diritto ad esigere la metà del prezzo di vendita - introdurrebbe una controversia in materia di diritti reali immobiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del citato regolamento CE, il quale, in deroga al criterio generale costituito dal foro del domicilio del convenuto, attribuisce competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato. Infatti, la domanda sarebbe diretta a tutelare una prerogativa asseritamente connessa al diritto di comproprietà dell'attrice sull'immobile in Malta, mediante l'esercizio di una singolare azione di rivendica avente ad oggetto il valore venale del bene . Secondo il ricorrente, la stessa domanda di condanna al pagamento della metà del valore del prezzo di vendita si presserebbe] ad essere interpretata come domanda di scioglimento della comunione avente ad oggetto un bene immobile con richiesta di liquidazione in danaro della . quota . Infine, poiché al momento della vendita l'immobile in questione avrebbe costituito oggetto di una comunione ordinaria, neppure vi sarebbe spazio per l'operatività della deroga prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a , del citato regolamento con riferimento al regime patrimoniale fra coniugi. La convenuta ha resistito con controricorso. 3. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha richiesto alla Corte di rigettare il ricorso, dichiarando che sussiste la giurisdizione italiana. Memorie illustrative sono state depositate, in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio, da entrambe le parti. Considerato in diritto 1. - Si tratta di stabilire se spetta al giudice italiano o al giudice maltese conoscere della domanda promossa nei confronti dell'ex coniuge, cittadino italiano residente e domiciliato al pari dell'attrice in Italia, diretta ad ottenere la condanna al pagamento di metà dell'importo incassato dal convenuto a seguito della vendita a terzi, stipulata successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di un immobile situato a Malta, già ricadente secondo la prospettazione della parte in comunione legale. 2. - L'art. 22, punto 1, del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevede - in continuità con l'art. 16, punto 1, della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 21 luglio 1971, n. 804 - che, indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva, in materia di diritti reali immobiliari e di contratto di affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato. 3. - Nella sua giurisprudenza relativa all'art. 16, punto 1, della convenzione di Bruxelles - che vale anche, secondo il considerando 19 del regolamento n. 44/2001, per l'interpretazione dell'art. 22, punto 1, di quest'ultimo - la Corte di giustizia ha stabilito che la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente ove si trova l'immobile ingloba non il complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, rientrano nell'ambito di applicazione di tale convenzione e tendono a determinare l'estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l'esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo sentenza 10 gennaio 1990, nella causa C-115/88, Reichert e Kockler e Società Dresdner Bank . A questa conclusione la Corte di giustizia è pervenuta sul rilievo che l'articolo in questione non dev'essere interpretato in senso più largo di quanto non richieda la finalità da esso perseguita, dal momento che ha per effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente, e, in taluni casi, di portarle davanti ad un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse e considerando che la ragione essenziale della competenza esclusiva attribuita ai giudici dello Stato in cui si trova l'immobile è data dalla circostanza che tali giudici sono quelli meglio in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari che sono, nella generalità dei casi, quelli dello Stato di ubicazione dell'immobile . Su questa base, la Corte di giustizia ha ritenuto non riconducibili al campo di applicazione dell'art. 16, punto 1, della Convenzione o dell'art. 22, punto 1, del regolamento l'azione che, intentata da un creditore, tende a rendere non opponibile nei suoi confronti un atto di disposizione relativo ad un diritto reale immobiliare che egli sostenga essere stato compiuto dal suo debitore in frode ai suoi diritti sentenza 10 gennaio 1990, cit. l'azione volta a far constatare che una persona detiene un bene immobile in qualità di trustee e ad ottenere che le sia ingiunto di compiere gli atti necessari affinché l'attore diventi titolare della legal ownership sentenza 17 maggio 1994, nella causa C-294/92, Webb e Webb la domanda di indennizzo per il godimento di un'abitazione in seguito all'annullamento del trasferimento della proprietà sentenza 9 giugno 1994, nel procedimento C-292/93, Lie-ber e Gòbel l'azione di risoluzione di un contratto di compravendita riguardante un immobile e di risarcimento dei danni a causa di tale risoluzione sentenza 5 aprile 2001, nel procedimento C-518/99, Gaillard e Che-kili l'azione diretta ad impedire le immissioni che producono o che rischiano di produrre i loro effetti su beni immobiliari di cui la parte attrice è proprietaria costituite da radiazioni ionizzanti provenienti da una centrale nucleare situata nel territorio di uno Stato confinante con quello in cui tali beni sono ubicati sentenza 18 maggio 2006, nella causa C-343/04, Obe-rosterreich e CEZ il procedimento di volontaria giurisdizione promosso da un cittadino di uno Stato membro, dichiarato parzialmente incapace dopo essere stato sottoposto a regime di curatela in conformità della normativa di tale Stato, dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro per ottenere l'autorizzazione alla vendita della sua quota di proprietà di un immobile, situato nel territorio di quest'ultimo Stato membro sentenza 3 ottobre 2013, nella causa C-386/12, Schneider . 4. - Dall'esame diretto del contenuto della domanda giudiziale risulta che - come ha esattamente evidenziato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - nessuna rivendicazione di comproprietà e nessuna azione recuperatoria del bene immobile sono state nella specie compiute dall'attrice. L'azione esercitata dalla P. non è un'azione reale ai sensi dell'art. 22, punto 1, del regolamento CE n. 44 del 2001, intesa a far valere, erga omnes , prerogative concernenti direttamente l'immobile, bensì un'azione personale volta ad esercitare, nei confronti dell'ex marito, un diritto di obbli-gazione nascente dal contratto di vendita del bene immobile da costui stipulato in quanto unico intestatario formale dello stesso, ma in realtà acquistato, secondo la prospettazione dell'attrice, in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale. L'esistenza e il contenuto del diritto di comunione ordinaria, dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale sull'immobile hanno, in tale contesto, un significato soltanto incidentale, mentre la causa petendi dell'azione personale esercitata nei confronti del debitore della prestazione pecuniaria rimanda all'ormai cessato regime patrimoniale tra i due ex coniugi una causa petendi che rientra perfettamente nella esclusione generale dal campo di applicazione del regolamento, secondo quanto prevede l'art. 1, comma 2, lettera a , dello stesso. Del resto, la competenza esclusiva in materia di diritti immobiliari, prevista dal citato art. 22, punto 1, del regolamento, si giustifica con il fatto che le controversie relative ai diritti immobiliari spesso comportano contestazioni che implicano accertamenti, inchieste e perizie che dovranno effettuarsi sul posto. Ma nella specie la natura immobiliare e la posizione del bene venduto dal M. non incidono sulla configurazione della controversia questa si sarebbe presentata nei medesimi termini se avesse avuto ad oggetto un appartamento situato nel territorio di qualsiasi altro Stato membro o un quadro di valore. 5. - Conclusivamente, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano enunciandosi il principio di diritto secondo cui la domanda diretta ad ottenere la condanna dell'ex coniuge, al pari dell'attrice cittadino italiano residente e domiciliato in Italia, al pagamento di metà dell'importo conseguito dalla vendita a terzi, stipulata successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di un immobile, già ricadente in comunione legale, situato a Malta, non rientra nell'ambito di applicazione della regola sulla competenza esclusiva, in materia di diritti reali immobiliari, prevista dall'art. 22, punto 1, del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. 6. - Il Tribunale di Rieti, dinanzi al quale la causa pende, provvederà sulle spese del regolamento unitamente al merito. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara che la giurisdizione spetta al giudice italiano.