Fideiussione e obbligazione garantita: autonomia o dipendenza?

L’obbligazione principale e quella fideiussoria, seppure collegate, sono tra loro autonome ed indipendenti e mantengono una individualità non solo soggettiva ma anche oggettiva.

Nell’ordinanza n. 27503 depositata il 10 dicembre 2013, la VI sezione civile della Suprema Corte ha fatto luce sulla natura della fideiussione e sul rapporto esistente tra l’obbligazione di garanzia e quella garantita, prendendo le mosse da una domanda di accertamento negativo del credito formulata dal debitore principale nei confronti del creditore garantito. Il caso. Più precisamente, con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, il debitore principale ed il fideiussore si opponevano al decreto con il quale era stato loro ingiunto di pagare ad un istituto di credito locale la somma di euro 113.649,75. Nel ricorso, deducevano l’incompetenza per territorio per continenza, asserendo che il debitore principale aveva già incardinato altro giudizio innanzi al Tribunale di Napoli per l’accertamento negativo del debito del conto corrente sul quale dovevano essere contabilizzate le operazioni relative alla concessione di credito su fatture. Il Tribunale, separata l’opposizione proposta dal fideiussore, da quella svolta dal debitore principale, dichiarava la propria incompetenza per territorio con riferimento a quella incardinata dal secondo, ritenendo competente, per continenza, il giudice partenopeo. Revocava, in conseguenza, anche il decreto emesso nei suoi confronti mentre disponeva la prosecuzione della causa incardinata dal fideiussore. Quest’ultimo, tuttavia, ha proposto tempestivo regolamento di competenza. Il regolamento di competenza. Il fideiussore ha chiesto dichiararsi l’incompetenza del giudice del giudizio monitorio e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, asserendo che non avrebbe dovuto dichiarare la revoca parziale del decreto ingiuntivo limitatamente ad una sola delle parti. In particolare, ha rilevato che una volta ritenuta la competenza per territorio di altro tribunale quanto all’accertamento del debito del debitore principale, non poteva residuare una competenza territoriale sulla domanda proposta dal fideiussore, stante la natura accessoria dell’obbligazione contratta da quest’ultimo. La Corte, tuttavia, non ha ritenuto di condividere le doglianze mosse dal ricorrente e ha rigettato il suo ricorso. Indipendenza tra obbligazione principale e quella di garanzia. In adesione alla tesi del Tribunale di Jesi, la Corte ha sottolineato come vi è indipendenza tra l’obbligazione principale e quella di garanzia, chiarendo che, per quanto collegate, esse mantengono comunque una propria individualità. Detta individualità rileva sia dal lato soggettivo, data l’estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, sia da quello oggettivo, atteso che la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo. Dunque, non può esservi litispendenza con la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal debitore principale, mancando l’identità della causa petendi e dei soggetti, mentre, così come correttamente ritenuto dal Tribunale di Jesi, vi è continenza tra la causa promossa innanzi ai giudici napoletani accertamento negativo del credito del debitore principale e quella di accertamento e condanna avanzata dal creditore contro il debitore principale. Trattandosi, dunque, di ipotesi in cui il fideiussore non era parte del primo giudizio, la causa petendi era diversa e, addirittura, allo stesso fideiussore era stato fatto obbligo di pagare il debito anche in caso di opposizione del debitore, è risultata esente da vizi la decisione impugnata, non essendo applicabili gli invocati principi relativi alla continenza delle cause ed alla connessione qualificata. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna alla refusione delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 23 ottobre - 10 dicembre 2013, n. 27503 Presidente Piccialli – Relatore Proto Osserva in fatto e in diritto 1. PE.FE. Service s.r.l. e S F. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con il quale era loro ingiunto, nella rispettiva qualità di debitore principale e di fideiussore, di pagare alla Banca Popolare di Ancona la somma di Euro 113.649,75 dovute alla Banca in conseguenza di erogazione di credito garantito con fideiussione del F. . In particolare, quanto al F. , la Banca produceva le condizioni di fideiussione, recanti, tra l'altro la previsione artt. 7 e 8 delle condizioni delle fideiussioni in atti per la quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore le condizioni delle fideiussioni, già prodotte, sono state allegate al controricorso. Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo l'incompetenza per territorio per continenza in quanto era pendente davanti al Tribunale di Napoli un giudizio promosso da PE.FE., Service contro la Banca Popolare di Ancona avente ad oggetto l'accertamento negativo del debito del conto corrente sul quale dovevano essere contabilizzate le operazioni relative alle concessioni di credito su fatture e sul quale era stato accreditato il prestito la cui restituzione era richiesta con il decreto ingiuntivo. 2. Il Tribunale di Ancona con sentenza del 6/3/2012, separata l'opposizione proposta dal fideiussore dall'opposizione proposta dal debitore principale, dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine all'opposizione del debitore principale, ritenendo competente, per continenza, il Tribunale di Napoli pertanto revocava il decreto ingiuntivo nei confronti di PE.FE,. s.r.l. in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente , ma disponeva la prosecuzione della causa avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo del fideiussore rilevando che la sua posizione debitoria non era oggetto di accertamento avanti il Tribunale di Napoli. 3. F.S. ha tempestivamente proposto regolamento di competenza chiedendo la declaratoria di incompetenza del giudice del giudizio monitorio e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. Il ricorrente sostiene che non poteva disporsi la revoca parziale del decreto ingiuntivo limitatamente ad una sola delle due parti sul presupposto che, ritenuta la competenza territoriale di altro Tribunale quanto all'accertamento del debito del debitore principale, non poteva residuare una competenza territoriale quanto alla domanda proposta contro il fideiussore, stante la natura accessoria dell'obbligazione e la circostanza che sul rapporto obbligatorio era chiamato a pronunciarsi altro giudice. 4. Il ricorso è infondato. Correttamente non è stato revocato il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del fideiussore tenuto conto dell'indipendenza dell'obbligazione principale da quella di garanzia perché l'assunzione dell'obbligo pecuniario da parte del fideiussore nasce esclusivamente da un contratto di natura privatistica per quanto fra loro collegate, l'obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva, data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo. Nessun dubbio che tra la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal debitore principale nei confronti del creditore garantito proposta non sussiste litispendenza alcuna pur essendo identico il petitum è differente la causa petendi manca inoltre l'identità dei soggetti perché nella causa di accertamento negativo non è parte il fideiussore. Il Tribunale di Ancona ha ritenuto la competenza del Tribunale di fronte al quale era stata in precedenza proposta domanda di accertamento negativo del credito del debitore principale in virtù di un rapporto di continenza della prima causa con la domanda di accertamento e condanna proposta dal creditore contro il debitore principale e ha escluso la continenza con riferimento ad una domanda di condanna proposta contro il fideiussore che non era parte nel primo giudizio. La conclusione è corretta e merita conferma. Il ricorrente, deducendo la natura accessoria dell'obbligazione del fideiussore implicitamente introduce la questione se la continenza comprenda ogni caso di interferenza negli effetti pratici delle pronunce, corrispondendo all'esigenza di evitare conflitti pratici di giudicati e ben potendo così riguardare ipotesi che, sotto il profilo della competenza, potrebbero considerarsi di semplice connessione qualificata la tesi è stata accolta dalla giurisprudenza che ha affermato il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., la continenza ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui siano prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, poste in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi in tale senso v. Cass. 22/3/2005 n. 6159 Cass. sez. un. 27 luglio 2001 n. 10011 . I suddetti principi non sono tuttavia applicabili al caso di specie nel quale nel primo giudizio il fideiussore non è parte, la causa petendi è diversa e, addirittura, al fideiussore è fatto obbligo di pagare il debito anche in caso di opposizione del debitore. Infatti, ai limitati fini della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per ogni diversa valutazione all'esito del giudizio di merito, si deve ritenere che la clausola contrattuale artt. 7 e 8 delle condizioni delle fideiussioni in atti attribuisca al creditore la facoltà di procedere ad immediata riscossione delle somme, a prescindere dal rapporto garantito, realizzando così una funzione del tutto simile a quella dell'incameramento di una somma di denaro a titolo di cauzione Cass. 17/5/2001, n. 6757 Cass. 21/4/1999, n. 3964 la funzione della convenzione appare essere quella di creare un affidamento su di una rapida e sollecita escussione del garante, senza il rischio di vedersi opporre, in sede processuale, il regime tipico delle eccezioni fideiussorie, così che tale funzione sarebbe del tutto frustrata se si dovesse imporre al creditore garantito di partecipare al giudizio che lo vede contrapposto al creditore garantito e attenderne l'esito la fideiussione, in questo caso, non perde il suo connotato di accessorietà, ma ne posterga gli effetti, quanto alle eccezioni opponibili, all'avvenuto pagamento con riserva di ripetizione. 3. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere dichiarato manifestamente infondato . Rilevato che il ricorrente non ha depositato memoria e nulla ha opposto alla relazione Considerato che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore Considerato che le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna F.S. a pagare alla Banca Popolare di Ancona S.p.A. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.500,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi.