Nel contratto è prevista una penale, ma non è necessaria la specifica approvazione

Pagamento di una penale pattuita tra le parti nel contratto di comodato? Nessuna vessatorietà, quindi nessun obbligo di specifica sottoscrizione.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21847/13, depositata il 24 settembre scorso. Il caso. Una s.p.a. si vedeva accogliere l’appello contro la sentenza del Giudice di pace che aveva, in primo grado, respinto la sua domanda di condanna di un’altra società s.n.c. al pagamento della penale pattuita tra le parti nel contratto di comodato. Tale penale, infatti, secondo il Tribunale, non era da ritenersi vessatoria e, quindi, non era richiesta la specifica sottoscrizione. La società soccombente, al contrario, ritiene che la clausola che prevede l’indennizzo in caso di inadempimento richiede una specifica sottoscrizione. Persona giuridica? Nessuna tutela per il consumatore. La S.C., nel decidere sulla questione, sottolinea, in primis , che al caso in esame non si applica la disciplina prevista a tutela del consumatore art. 33, comma 2, lett. f, d.lgs. n. 206/2005 , in quanto la società comodataria è una persona giuridica, che ha agito per scopo inerente alla sua attività commerciale . Condizioni generali. Pertanto – conclude la Cassazione – la decisione del Tribunale è corretta secondo il principio di diritto enunciato con la sentenza n. 12153/2006, avendo il giudice di merito escluso che le predisposte condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 giugno – 24 settembre 2013, n. 21847 Presidente Trifone – Relatore D’Amico Svolgimento del processo La Arcaffè s.p.a. propose appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Livorno che aveva respinto la sua domanda di condanna della M. & amp C. s.n.c. di M. Angotzi & amp C. al pagamento della penale pattuita tra le parti nel contratto di comodato stipulato il 20 aprile 2003, sostenendo la erroneità della decisione nella parte in cui era stata ritenuta la vessatorietà della clausola contenente detta penale e la conseguente necessità di specifica approvazione della stessa. Il Tribunale ha accolto l'appello proposto dalla Arcaffè sostenendo che la clausola in esame non richiedeva la specifica sottoscrizione, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 1341 c.c. ha pertanto affermato la validità della clausola con conseguente diritto della Arcaffè al pagamento della somma richiesta. Propone ricorso per cassazione la M. & amp C. s.n.c. di M. Angotzi & amp C. con un unico motivo. Resiste con controricorso Arcaffè s.p.a Motivi della decisione Con l'unico motivo parte ricorrente denuncia Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360/5 comma, cod. proc. civ. su un punto decisivo della controversia”. Sostiene parte ricorrente che la scrittura privata del 20 aprile 2003, stipulata dalla Arcaffè s.p.a. e dalla M. & amp C. s.n.c. di M. Angotzi & amp C, è stata interpretata in modo erroneo dal Giudice di Appello il quale ha ritenuto che tale documento fosse relativo alla regolamentazione contrattuale del solo rapporto fra le suddette parti, anziché di una serie indefinita di rapporti di natura commerciale della Società Arcaffè che aveva predisposto il relativo stampato. È pertanto errato, secondo parte ricorrente, sostenere che la clausola che prevede l'indennizzo in caso di inadempimento non richieda una specifica sottoscrizione. Il motivo è infondato. Deve premettersi che alla fattispecie in esame non si applica la disciplina prevista a tutela del consumatore in particolare la norma di cui all'art. 33, 2 comma, lett. f del d.leg. 6 settembre 2005, n. 206 , in quanto la società comodataria è una persona giuridica, che ha agito per scopo inerente alla sua attività commerciale. Pertanto la decisione del Tribunale è corretta secondo il principio di diritto enunciato con la sentenza n. 12153/2006, avendo il giudice di merito escluso che le predisposte condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti. La cessione in comodato, nel caso particolare, riflette comunque un singolo rapporto, basato sull' intuitus personae . In ogni caso è da considerare che l'unico motivo vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.c. presenta un quesito di diritto riferibile ad una pretesa violazione di norme in tema di interpretazione dei contratti, non pertinente rispetto alla censura di vizio di motivazione. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte di ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.