Mutuo ed usura sopravvenuta: scatta il meccanismo sostitutivo e l’immediato adeguamento ai tassi di legge

Valide le clausole vessatorie dei mutui siglati prima dell’entrata in vigore della L. 108/96 legge anti usura che impongono un tasso d’interesse all’11,75%, mentre, per le rate successive a tale data, le quote d’interessi, eccedenti tale limite, saranno eliminate tramite il meccanismo sostitutivo dell’art. 1319 c.c Non si applicano le sanzioni ex art. 1815 c.c. e 644 c.p

È questa la massima ricavabile dalla sentenza del Tribunale di Napoli, sez. V Civile, depositata l’8 luglio 2013. Ripercorre le più recenti correnti giurisprudenziali sull’indebito bancario relativamente al mutuo fondiario e sul calcolo degli interessi di mora e di legge dovuti alla banca. Il caso. Il 2/06/93 gli attori stipulavano un mutuo, dando in pegno una somma, incamerata, poi, dalla banca convenuta per compensare la morosità, poiché erano state saldate solo alcune rate nel 1993 e 1994. La materia è, quindi, regolata dal DLgs 385/93. In seguito ci sono state varie cessioni in blocco dei crediti dell’istituto originario mutuante a diverse finanziarie e da ultimo a quella che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo de qua, per la refusione del capitale e degli interessi dovuti, visto che il mutuo non era stato né estinto né saldato. Gli attori si opponevano sostenendo che la somma richiesta non era dovuta perché già ripianata con la riscossione del pegno ed in ogni caso era prescritta, perché era decorso il termine decennale. Il G.I. ha respinto l’opposizione, salvo ridurre la somma perché erroneamente calcolati gli interessi dovuti per quanto sopra esplicato. La rinuncia al pignoramento non comporta la prescrizione del debito. In primis si ricordi che la legittimità del pignoramento deve essere eccepita con un’apposita impugnazione non basta la generica contestazione dei documenti prodotti in copia ex adverso Cass. 7496/95 . Il precetto del 1999, anche se poi si è rinunciato al pignoramento, denota la mancata prescrizione del mutuo è un’unica obbligazione restitutoria, perciò la prescrizione decorre dal saldo dell’ultima rata Cass. 17798/11 . L’incasso del pegno estingue il mutuo? Nel mutuo il denaro è messo a disposizione dei mutuanti, confluisce sul loro conto e questi ne rilasciano quietanza. Non ha rilevanza, da un punto di vista di diritto sostanziale, la successiva costituzione di un pegno dovevano essere gli opponenti a dimostrare l’avvenuto storno della somma a favore della banca. Ergo l’eccezione è stata respinta. Clausole vessatorie ed usura sopravvenuta quale tasso-soglia? Il punto focale della sentenza è il calcolo degli interessi, visto che nelle more dal precetto alla lite erano avvenuti pagamenti ed integrazioni del conto, perciò si doveva distinguere tra le morosità anteriori al 1996 e quelle comprese tra il 2/4/97 ed il 30/11/08. La Cass. 603/13 ha stabilito che tutte le clausole che prevedevano tassi ultralegali, se maturati prima della vigenza della L. 108/96, pur se vessatorie, sono legittime, mentre dopo quella data si ha una sostituzione automatica ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. la parte usuraria è sostituita automaticamente da una somma conteggiata sui tassi legali Cass. 5324/04 . In breve la legge si estende a quella parte di rapporto successiva alla vigenza e non ancora esaurita, pur se antecedente alla stessa. Contrasto giurisprudenziale. In ogni caso si segnali un contrasto in materia. La Cass. SS.UU. 18128/05 nega l’opponibilità della L. 108/96 a questi contratti, mentre l’opinione costante afferma quanto sinora detto Cass. 8442/02 e 1126/00 . Il legislatore per superare ogni dubbio esegetico, dovuto a questo ius superveniens , ha emanato la L. 24/01 in cui si stabilisce che l’usura è un reato immediato e che, perciò, rileva solo il momento in cui sono pattuiti o promessi interessi ultralegali e non il momento della loro dazione. Vigono le sanzioni previste dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.? No, perché così come sono stati novellati da questa legge risultano inapplicabili le sanzioni penali e civili previste da essi. Infatti, avendo rilevanza il momento genetico e non quello funzionale dell’usura, non saranno opponibili alle clausole stipulate prima di detta vigenza, per le altre scatta il citato meccanismo di sostituzione. La liceità dei mutui antecedenti tale data è confermata dalla C.Cost. 29/02. E se il mutuo è a tasso variabile? Come visto il rapporto a monte incidenza dei tassi sulla validità del patto è salvo, essendo esclusa la nullità. Più complicato è il discorso per quello a valle, id est sui restanti rapporti derivanti dal mutuo che soggiacciono ad altre regole, ma non alle evidenziate sanzionatorie attengono al negozio e non alle derivanti obbligazioni. Tesi seguita dal G.I. Risolve l’impasse ermeneutico rilevando che l’art. 1339 c.c. si applica ai rapporti non esauriti alla vigenza della L.108/06, perché divenuti inefficaci ex nunc Cass. 15621/07, 2140/06 e 4092/05 , essendo inapplicabili dette sanzioni.

Tribunale di Napoli, sez. V Civile, sentenza 30 giugno – 8 luglio 2013, n. 8740 Giudice Unico Antonio Attanasio Motivi della Decisione Con citazione notificata in data 11/6/09, RP e Z.MR si opponevano al precetto di pagamento di complessivi euro 118.833,35 loro intimato addì 22/5/09 da spa quale procuratore di c.f. srl in virtù di mutuo ipotecario del 2/6/93 race. 10609 , deducendo, in sintesi, la carenza di legittimazione ad agire di controparte, l'intervenuta prescrizione decennale del credito azionato, la sopravvenuta inesistenza del titolo negoziale per avere la banca già incassato l'importo mutuato facendo valere il pegno costituito dalle parti unitamente al contratto di mutuo , la genericità del precetto e la mancata considerazione in deconto dei versamenti effettuati nei mesi di gennaio ed ottobre 1994 , la possibile violazione -sempre ad opera del precettante della legge 108/96 e la praticata applicazione dell'illegittima capitalizzazione trimestrale e/o semestrale. Per tali riassunti motivi v., amplius, citazione introduttiva , gli opponenti chiedevano quindi dichiararsi la prescrizione dell'azionato credito e, in subordine, l'erroneità del precetto, da annullarsi, altresì dichiarandosi l'avvenuto incameramento della somma data in pegno ed accertando in ogni caso l'entità del residuo dovuto, in esito al computo dei versamenti già effettuati in deconto. Italfondiario spa, costituitosi quale procuratore di CFSRL deduceva a sua volta l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto v. comparsa di risposta . Il mutuo ipotecario è stato concesso con rogito del 2/6/93 dalla Banca spa agli odierni opponenti trattasi dunque di mutuo anteriore all'entrata in vigore del DLgs 385/93 e, peraltro, non concesso, all'epoca, ai sensi della speciale disciplina,fondiaria . Parte opposta, sin dal precetto, ha invero dedotto e poi dimostrato tutti i passaggi societari cioè cessioni in blocco e modifiche statutarie intervenuti tra l'originario mutuante e, infine, l'ultimo cessionario-procedente CF , passaggi quali tutti indicati anche da pag. 2 a pag. 5 della citazione introduttiva, cui si rinvia, non essendovi perciò dubbio che quest'ultimo istituto e per esso la costituita mandataria sia pienamente legittimato ad esigere oggi, in via esecutiva, il credito per cui è causa i passaggi, in sintesi, sono i seguenti Banca spa si fonde in Banca che assume la nuova denominazione abbreviata di quest'ultima cede in blocco i crediti Italia in sofferenza a GU 145/01 , cessione integrata con successivo atto specificativo quest'ultima assume poi la denominazione di per poi riassumere la denominazione di quest'ultima ha quindi ceduto in blocco i crediti a GU 300/05 che, poi, ha conferito procura a Italfondiario spa tale procura, in particolare, viene conferita il 23/10/06 a Londra dal presidente del consiglio di amministrazione di srl dinnanzi al notaio pubblico inglese e contiene, tra l'altro, la facoltà di promuovere procedure esecutive . La prima censura oppositoria appare pertanto infondata e va di conseguenza respinta. In secondo luogo, deve evidenziarsi che, rispetto a morosità iniziata a partire dalla rata del 31/12/94, l'istituto al tempo creditore ha notificato un primo ed allegato atto di pignoramento immobiliare notificato il 29/6/99, poi abbandonato ed estinto peraltro, il generico e tardivo disconoscimento debitorio di conformità della allegata copia del detto atto di pignoramento risulta inidoneamente formulato, occorrendo infatti impugnativa di contenuto specifico e chiaro, non essendo allo scopo sufficiente la deduzione di impugnare i documenti prodotti ex adverso in copia cfr. ad es. Cass. 7496/95 . Considerato che il qui opposto precetto è stato intimato in data 22/5/09, ne discende che l'invocata prescrizione decennale non è pertanto maturata v. anche Cass. 17798/11 che, per il mutuo, configura una unica obbligazione restitutoria, con la conseguenza che la prescrizione cominci peraltro a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata . Anche la seconda doglianza attorea deve essere dunque disattesa. In terzo luogo, va osservato che il mutuo notarile del 2/6/93 -avente ad oggetto la somma di lire 100.000.000 da restituirsi in 19 semestralità-contiene, all'art. 1, l'espressa quietanza della parte mutuataria in ordine all'importo ad essa erogato inoltre, al successivo art. 2, esso prevede, uno actu ma con negozio giuridicamente successivo -ancorché collegato al primo, che la somma corrisposta sia costituita impegno fino alla prova -da fornirsi in apposito termine di tempo che l'iscrivenda ipoteca sia prima in grado a beneficio del mutuante la stessa disposizione contrattuale stabilisce anche che siffatta somma su disposizione della parte mutuataria è stata accreditata come più sopra nel conto ad essa intestato . In sostanza, l'importo in parola -come emerge dallo stipulato atto pubblico notarile è stata erogato confluendo su conto della mutuataria che, infatti, ne rilascia quietanza, ciò che dimostra la sicura acquisizione della titolarità e della disponibilità giuridica della somma in favore dei mutuatari medesimi la successiva -ancorché contestuale costituzione in pegno non sposta questo esito di diritto sostanziale cfr., in parte motiva, Cass. 14270/11 . Essendo poi tale somma erogata e quietanzata già appunto in proprietà, ab initio, di ne deriva che sarebbe dunque spettato agli stessi dimostrare un eventuale acquisizione diretta di essa ad opera della banca, attraverso ad es. la semplice allegazione di un estratto contabile che, agevolmente, dimostrasse che il relativo importo fosse stato stornato dal loro conto a beneficio dell'istituto bancario concedente. Ma tale pregresso incasso della banca non si evince dagli atti né viene comunque segnalato, come evento altrimenti centrale, dal nominato CTU contabile , considerando inoltre, invero, che una simile vicenda apparirebbe anche illogica atteso che almeno le prime due rate semestrali come si vedrà oltre sono state onorate dai debitori, il che pure induce ragionevolmente a ritenere che essi abbiano appunto avuto la disponibilità del denaro loro concesso, tant'è che avevano quindi cominciato ad eseguirne la pattuita restituzione rateale. Anche la terza censura, nell'insieme, appare perciò destituita di fondamento, e va parimenti respinta. In quarto luogo, come accennato, gli istanti lamentano poi la mancata considerazione in precetto, in deconto morosità, dei pregressi versamenti effettuati nei mesi di gennaio ed ottobre 1994. Più precisamente, si legge in citazione che come risulta dai bollettini, di versamento che si allegano in atti, risultano effettuati versamenti nei mesi di gennaio ed ottobre 1994 per l'importo di lire 10.380.660 e di lire 9.404.388 trattasi dunque di circa euro 9.000,00 che non risultano in alcun modo decurtati dalla banca opposta . Invero, ed in primo luogo, tali bollettini non risultano allegati in atti, né risultano indicati nel foliario di parte, e ciò non consente di vagliarne, non adeguatamente, la dedotta portata. Inoltre, tali pagamenti sarebbero precedenti rispetto al periodo oggi precettato, che inizia cioè dalla successiva morosità della rata del 31/12/94 cronologicamente posteriore al secondo dedotto versamento dell'ottobre 1994 . Infatti, l’istituto bancario riferisce che i detti pagamenti si riferiscono appunto alle prime due semestralità contrattuali inclusa la relativa mora trattasi delle rate del 31/12/93 e del 30/6/94, pagate comunque con ritardo , sicché esse non sono state ovviamente precettate, decorrendo l'intimata morosità solo dalla posteriore e ripetuta rata del 31/12/94. La banca, poi, nell'impugnato precetto porta invece in deconto la somma di euro 7.230,40, sicché tale importo -in mancanza di diverse dimostrazioni da parte degli opponenti deve ritenersi appunto medio tempore pagato dagli stessi debitori oltre all'adempimento delle due prime semestralità di mutuo . La deduzione attorea va pertanto disattesa, nel senso che controparte ha invece decurtato tale riconosciuta somma di euro 7.230,40, non risultando poi corrisposti importi maggiori. Altra questione -ai fini del calcolo del residuo dovuto è invece quella dell'esatto momento in cui detti versamenti siano stati precisamente effettuati, non risultando ciò -non univocamente dagli atti prodotti o da precise deduzioni di parte. Tale profilo cronologico-contabile appare tuttavia meglio valutabile nell'ambito dell'ultima contestazione oppositoria, relativa alla ritenuta violazione della legge 108/96 e alla indebita applicazione di anatocismo periodico, vicende qui di seguito passate in rassegna. Come anche risulta dalle CTU in atti del dott.comm. depositate il 3/11/10 ed il 10/11/11, l'allegato mutuo del 2/6/93 di originarie lire 100.000.000 pari ad euro 51.645,69 doveva essere restituito in 19 semestralità, con interesse a tasso variabile, a partire dal prima rata del 31/12/93. Occorre a riguardo premettere che l'elaborato tecnico principale, non sempre chiaro, è stato successivamente integrato proprio per alcune ritenute improprietà o imprecisioni peritali, sicché esso, in questa sede, viene utilizzato solo per i singoli dati laddove univocamente emergenti dalle rispettive tabelle sinottiche. I debitori, come accennato, pagavano le prime due rate, risultando poi pacificamente morosi per le semestralità nn. 3-4-5-6 rispettivamente scadenti il 31/12/94, 30/6/95, 31/12/95 e 30/6/96 . Quindi, con allegata missiva del 16/7/96 l'allora Banca , proprio a causa dell'inadempimento di queste 4 rate, comunicava ai debitori l'avvenuta risoluzione del mutuo in questione. Su tali prime basi negoziali e di fatto, può dunque procedersi al computo del credito effettivamente esistente, per quanto gli atti consentano ovviamente di fare, nel rispetto dei parametri di applicazione anche cronologica della legge 108/96 e della contestata capitalizzazione periodica, riservando poi ai prosieguo il più ampio esame della giurisprudenza della Suprema Corte che legittima l'adozione delle soluzioni oltre indicate. In primo luogo, come anche si evince sia dalla tabella b di ammortamento sviluppata dal detto CTU in forza del contratto di mutuo sia dal successivo elaborato integrativo depositato il 10/11/11, occorre evidenziare che il capitale puro rimasto insoluto, al netto delle due prime rate pagate, risulta pari ad euro 48.785,62. In secondo luogo, le quote-interessi di ammortamento conglobate ab initio nelle 4 rate rimaste insolute sono complessivamente pari all'importo di euro 8.159,09 cioè, come risulta dalla tabella b del piano di ammortamento elaborato dal CTU nella prima relazione del 3/11/10, ammortamento quale praticato dalla banca a tasso variabile, euro 3.279,13+2.242,18+2.673,78+2.567,38, queste essendo le quote-interessi delle 4 suindicate rate insolute . In secondo luogo, gli interessi di mora sono anzitutto pari al 7% semestrale 14% annuo , in quanto rapportati all'iniziale tasso di ammortamento, poi variato v. artt. 5 e 8 del mutuo e art. 4 delle condizioni generali di contratto . Ebbene, computando sulla porzione di capitale puro di ciascuna delle 4 rate in parola gli interessi moratori decorrenti dalle rispettive scadenze fino, per tutte, alla data del 30/6/96, il consulente tecnico calcola un complessivo importo da ritardo di euro 794,52 e cioè euro 871,98, computati dal CTU nell'integrazione depositata il 10/11/11, cui vanno però sottratti euro 77,46 relativi all'anteriore periodo, qui non precettato e non oggetto di morosità, compreso tra l’1/7/94 ed il 31/12/12/94 . Dunque, fino a questo punto risultano dovuti euro 48.785,62 per capitale residuo puro insoluto, euro 8.159,09 per interessi di ammortamento sulle 4 indicate rate rimaste impagate e, senza anatocismi, euro 794,52 per interessi moratori computati fino al 30/6/96 quanto alla pattuita compatibilità -senza capitalizzazione di interessi contrattuali e di mora, cfr. Cass. 4920/87 . Con la ricordata missiva bancaria del 16/7/96, l'istituto ha poi risolto il mutuo, sicché, come anche sancito da SSUU n. 12639/08, ad esso creditore, in tali casi, spettano gli ulteriori interessi di mora negoziali nella specie dal luglio 1996 ma non anche gli interessi di ammortamento conglobati nelle successive semestralità a scadere pertanto, vanno qui computati i soli interessi di mora annuo sul capitale residuo puro di euro 48.785,62 maturati dall'1/7/96 all'1/4/97 cioè fino al primo tasso-soglia pubblicato il 2/4/97 . Invero, il CTU ha nuovamente omesso di contabilizzare tale periodo ma il creditore, con condivisibile conteggio riferito al praticato saggio dell'11,75% v. comparsa conclusionale , ha computato su euro 48.785,62 interessi moratori per complessivi euro 4.318,86 dal luglio 1996 all'1/4/97 , anche perché tale saggio risulta anche dalla tabella b della perizia in atti. Successivamente, e cioè dal 2/4/97 quale richiamata data di pubblicazione del primo tasso-soglia ex lege 108/96 , tale limite usurano -come da giurisprudenza di legittimità oltre diffusamente analizzata va sempre applicato, anche perché, come si vedrà infine, la complessiva quota di interessi moratori sinteticamente indicati dall'istituto in precetto per euro 2.481,42+63.464,88 pari ad euro 65.946,30 risulterà essere di fatto di non poco superiore agli importi qui calcolati per il medesimo periodo al tasso-soglia, e senza anatocismi pari a loro volta a complessivi euro 46.756,23 . Il dies ad quem di tale ultimo conteggio, come accennato, è invece più complesso, non risultando, non univocamente, l'esatta o le esatte date in cui è avvenuto il ricordato versamento debitorio in deconto di complessivi e riconosciuti euro 7.230,40. Ebbene, per quanto sia dato presumere dagli atti allegati e dalle scarne o improvate deduzioni di parte, può ritenersi, in mancanza di diverse dimostrazioni processuali, che il pagamento testé detto di euro 7.230,40 sia evidentemente intervenuto dopo la missiva del 16/7/96 e prima del precetto qui impugnato del 22/5/09 probabilmente, il pagamento parziale è successivo anche al pignoramento del 29/6/99 . Invero, nel precetto stesso siffatto versamento in deconto viene in sostanza computato al 30 novembre 2008, sicché, si ripete, in mancanza di diverse dimostrazioni di parte, il pagamento deve dunque ritenersi avvenuto in tale data d'altro canto, per vero, se anche l'adempimento parziale fosse intervenuto prima, esso avrebbe comunque eroso la sola porzione di interessi dovuti, senza però intaccare il capitale e senza perciò provocare differenze rilevanti, atteso che gli interessi sarebbero in ogni caso ripresi a decorrere sull'intera ed immodificata sorta residua di euro 48,785,62 a partire da una data precedente all'ipotizzato 30 novembre 2008 . In definitiva, il tasso-soglia va computato su tali euro 48.785,62 senza anatocismi dal 2/4/97 al 30/11/08 il totale di soglia usuraria, nel periodo, è pari ad euro 41.642,85 v. relativa tabella peritale contenuta nell'integrazione depositata il 10/11/11 . Sicché, a tale ultima data, anche nel rispetto della legge 108/96 e senza il contestato anatocismo, il credito complessivo è pari ad euro 103.736,94 48.785,62+8.195,09+794,52+41.642,85 a riguardo va altresì segnalato che il CTU, a pag. 19 del primo elaborato, evidenzia che l'istituto ha praticato invece la capitalizzazione per la complessiva somma di euro 12.418,09 . Da tale importo, va quindi detratto il cennato versamento debitorio di euro 7.230,40. La differenziale somma dovuta, al 30/11/08, è pertanto pari ad euro 96.506,54 tale somma finale, essendo inferiore di euro 20.931,84 rispetto all'importo precettato -per capitale ed interessi di euro 117.438,38, dimostra in sostanza che l'istituto ha nell'insieme e di fatto travalicato, almeno in alcuni periodi, il tasso-soglia e ha proceduto alla detta capitalizzazione di euro 12.418,09 . La proposta opposizione va dunque parzialmente accolta, nel senso che a siffatta data del 30/11/08 non sono dovuti gli intimati euro 117.438,38 ma sono invece dovuti minori euro 96.506,54 oltre, naturalmente, agli ulteriori interessi al tasso-soglia su euro 48.785,62 dall'1/12/08 fino al soddisfo, sempre che i relativi interessi contrattuali via via ulteriormente maturati siano appunto superiori ai saggi ex lega 108/96, applicandosi altrimenti i minori tassi contrattuali . Come premesso, occorre ora richiamare il percorso di legittimità che ha condotto lo scrivente -invero da molti anni alle soluzioni sin qui indicate, da ultimo confermate con la recentissima pronuncia della Suprema Corte, I sezione civile, n. 603/13. Prendendo le mosse da tale sentenza, va osservato che la Corte di Cassazione, per mutuo venuto in essere come nella specie prima della legge 108/96, ha in parte motiva affermato, in primo luogo, che la questione dell'anatocismo può essere considerata anche d'ufficio inoltre, e soprattutto, il Giudice di legittimità riferisce che, per fattispecie anteriore alla detta legge anti/usura, Valide dunque le clausole contrattuali, va richiamato l'art. 1 L. n. 108 del 1996 che ha previsto la fissazione di tassi soglia al di sopra dei quali gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari al riguardo, Cass. 5324 del 2003 e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt 1419, secondo comma e 1399 ce, circa l'inserzione automatica delle clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia sottolineature dello scrivente quindi, la Suprema Corte, confermando per questa parte la gravata pronuncia della Corte di Appello di Roma, afferma altresì che tale sentenza di seconde cure, per le pattuizioni anteriori alla legge 108/96, precisa correttamente l'illegittimità degli effetti, relativamente ai rapporti non ancora esauriti, con sostituzione del tasso divenuto usurano con il tasso soglia . In pratica, il Giudice di legittimità, in forma più esplicita e positiva, eleva e ribadisceilprincipiopercuisonosìvalideleclausole-interessianteriori alla legge 108/96 ma afferma altresì, che esse, con il sopraggiungere dei successivi tassi-soglia, divengono illegittime negli effetti a partire, naturalmente, dal momento in cui intervengano i medesimi e più bassi tassi usurari, generandosi in tal modo un fenomeno di sostituzione automatica ex art. 1339 ce. ed applicandosi da tale momento, in conseguenza, il saggio di soglia in luogo del maggiore interesse contrattuale rispetto alla porzione di rapporto non ancora esaurita, ad es. in ordine agli interessi moratori ancora dovuti. Tale principio, per vero, era già evincibile da una cospicua serie di anteriori pronunce di legittimità, per lo più a contrario rispetto ai contenuti da esse espressi. La vicenda va necessariamente ricostruita e richiamata, anche per dimostrare che la più recente pronuncia della Suprema Corte costituisce, in realtà, l'approdo di un già avviato e pregresso percorso interpretativo, non rappresentando perciò essa statuizione isolata. In particolare, va osservato che a fronte di un primo orientamento giurisprudenziale sintetizzabile in SSUU 18128/05 che nega l'applicabilità della legge 108/96 ai contratti venuti in essere anteriormente, vi è invece altro cospicuo filone interpretativo che, in sostanza, attraverso varie modulazioni, riconosce invece l'applicabilità della nuova disciplina anti/usura anche ai negozi stipulati in epoca precedente, in riferimento a quella porzione di rapporto negoziale ancora in corso che non sia completamente esaurita o conclusa cfr. Cass. 1126/00, 5286/00, 14899/00, 8442/02 è vero che tali sentenze -le prime tre sono intervenute prima della legge d'interpretazione autentica n. 24/01 in cui ai fini della commissione del reato di usura, si è ritenuto rilevante il solo momento della pattuizione o promessa degli interessi e non quello della loro concreta dazione avendosi così riguardo al solo momento genetico, di conclusione del contratto e della sua validità e liceità , ma ciò non toglie che, quanto al profilo funzionale -relativo cioè al successivo rapporto-, in base agli ordinari principi dello ius superveniens possano appunto applicarsi, se del caso, i tassi/soglia rispetto a quelle porzioni del rapporto stesso che siano ancora in corso e che, quindi, siano suscettive di ricevere la nuova disciplina imperativa più precisamente, l'eco e il vivace dibattito suscitati dall'accennato orientamento del Giudice di legittimità, ha indotto il Legislatore che, infatti, nella relazione di presentazione ne ha fatta apposita menzione ad emanare, come dichiarata interpretazione autentica , il D.L. 394/00 convertito, con modifiche, nella L. 24/01. Come è noto, quanto al 1° comma dell'art. 1, sgombrando il campo da ogni dubbio interpretativo e ritornando all'idea dell'usura come reato istantaneo, il legislatore, ai fini dell'applicazione degli artt. 644 c.p. illecito penale e 1815 2° co. ex. nullità civilistica della clausola usuraria e non debenza degli interessi , ha stabilito che siffatti accessori s'intendono usurari nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento . In tal modo, avendosi riguardo -sul piano sanzionatorio alla sola fase genetica promessa o convenzione e non anche a quella funzionale relativa cioè al momento del pagamento , si esclude senz'altro, come si è ancora osservato in dottrina, l'incidenza dei tassi-soglia sulla validità dell'originario titolo negoziale ante-I08/96 sicché, viene così bandita la configurabilità del reato nel penale e della nullità nel civile rispetto ai contatti stipulati prima della nuova disciplina, pur se i conseguenti rapporti, ancora in corso, eccedano poi, tuttavia, le predette soglie usurarle. Nello stesso senso e sia pure incidenter , si legge in Corte Cost. n. 29/02, su cui oltre, che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod.pen. [reato] e 1815, secondo comma, cod.civ. [nullità negoziale] novellati trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarle . Ciò dunque a contrario conferma che i contratti stipulati prima della L. 108/96 -i cui rapporti ancora pendano sono comunque leciti tranne che non fossero illeciti già secondo le anteriori regole pur se detti rapporti, nel loro funzionale sviluppo, superino poi i sopravvenuti tassi-soglia. Ne deriva, in pratica e per quanto qui interessa, che i mutui ancora in corso, stipulati anteriormente all'accennata riforma, non vengono colpiti da nullità nonostante la successiva eccedenza rispetto alle nuove soglie usurane. Acclarata la genetica validità -nei termini indicati dei contratti conclusi in epoca precedente alle viste modifiche normative, va ora analizzata la specifica tematica dei mutui a tasso variabile qui ricorrente stipulati sì prima di dette modifiche e perciò leciti ma i cui rapporti, tuttavia, non siano ancora esauriti alla loro entrata in vigore e, di conseguenza, siano potenzialmente suscettivi di interferenze, quanto agli interessi, con i nuovi e corrispondenti tassi-soglia. Ebbene, come osserva la più attenta dottrina, se il suddetto comma 1° dell'art. 1 della L. 24/01 circoscrive all’usurarietà originaria promessa o convenzione contrattuali la sanzione civile della nullità della clausola-interessi Ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 -con la ripetuta conseguenza che i negozi stipulati anteriormente alla 108/96 siano geneticamente validi-, tuttavia ciò non esclude, sul diverso e successivo piano esecutivo/funzionale, che la nuova disciplina possa rilevare sotto profili diversi da quello, testé detto, della illiceità della pattuizione originaria. In sostanza, se la citata disposizione esclude l'incidenza dei tassi-soglia {a monte sulla validità del titolo negoziale, nulla però dice quanto alla possibile incidenza degli stessi questa volta a valle sul derivante rapporto che, a sua volta, soggiace pertanto alle altre regole del sistema e non a quella sanzionatoria codificata solo rispetto all'atto generatore . Altrettanto, del resto, può evincersi dalla ricordata pronuncia della Corte Costituzionale che, nel far salvo il citato comma 1° in ordine ai profili sanzionatoti del contratto, riferisce però, tra l’altro, che restano evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali . In pratica, le sanzioni del primo comma riguardano -in genesi il negozio, ma per gli ulteriori aspetti non esclusa, perciò, la valutazione dell'incidenza delle soglie usurane sui conseguenti effetti , devesi aver riguardo alle generali regole sui rapporti privatistici. Siffatta clausola di apertura della Consulta lascia dunque libero l'interprete di condurre l'indagine sui profili escutivo-funzionali alla luce dei criteri generali evincibili dal sistema. Nella specie, al di là del nomen iuris che si preferisca adottare ma sembra sia preferibile parlare di inefficacia sopravvenuta, in parte qua, delle porzioni di interessi eccedenti le soglie usurarie fissate a partire dai 2/4/97 , può appunto affermarsi che gli interessi debbano datale data armonizzarsi con le nuove disposizioni di legge. In particolare, ed in applicazione di siffatti criteri, ne discende che è valido il mutuo stipulato il 2/6/93 ante/1.108/96 e che, tuttavia, a decorrere dal 2/4/97 data di pubblicazione del primo tasso-soglia , la porzione di rapporto moroso non ancora esaurita debba da tale momento appunto confrontarsi con le soglie usurarie fissate dalla legge, da cui la prima può essere sostituita attraverso il meccanismo di cui all'art, 1339 c.c. la conferma di siffatta interpretazione si ha -a contrario leggendo anche alcune recenti pronunce della Suprema Corte secondo cui le norme che prevedono la nullità di patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi o che -come qui interessa fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia usuraria di cui, rispettivamente, agli artt. 4 L. 154/92 e 4 L. 108/96 , non sono retroattive e, pertanto, in relazione a contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto -si noti implicarne l’inefficacia ex nunc cfr. Cass. 2140/06, 4092/05 e 4093/05 in pratica, secondo il Giudice di legittimità, ferma la genetica validità del negozio, i tassi che risultino superiori ai limiti usurari in corso di rapporto divengono inefficaci ex nunc, applicandosi di conseguenza, in loro sostituzione, i tassi/soglia. Tale univoca interpretazione della Suprema Corte trova indiretta ed ulteriore conferma in Cass. 15497/05 e, più di recente, in Cass. 15621/07, laddove queste affermano che la legge 108/96 non si applica a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore questo significa anche che, al contrario, ove il rapporto non sia ancora completamente esaurito allora, alla sua porzione ancora corrente, debbano quindi applicarsi, per tale residua parte, i corrispondenti tassi-soglia. In definitiva, un cospicuo e forse numericamente prevalente orientamento di legittimità evidenzia in sostanza, a ben vedere, che -ferma la ribadita validità del contratto stipulato ante/1.108/96 la porzione di rapporto tuttavia non ancora esaurita all'entrata in vigore della nuova legge debba soggiacere, ex nunc, all'applicazione delle sopravvenute soglie usurane, divenendo inefficaci le eccedenze illegali. Tutto ciò, come premesso, è stato da ultimo più esplicitamente ribadito e confermato da Cass. n. 603/13. L'opposizione va dunque parzialmente accolta, nel ripetuto senso che alla data del 30/11/08 non è dovuta, per capitale ed interessi, l'intimata somma di euro 117.438,38 ma è invece dovuto il minore importo di euro 96.506,54 oltre, naturalmente, agli ulteriori interessi al tasso-soglia su euro 48.785,62 dall'1/12/08 fino al soddisfo, sempre che i relativi tassi contrattuali siano appunto superiori ai saggi ex lege 108/96 via via in maturazione . Infine, l'accoglimento solo parziale della domanda induce a compensare per la metà le spese di lite inclusi la metà della già liquidata CTU di complessivi euro 6.518,30 , mentre il restante 1/2 incluso 1/2 di CTU segue la parziale soccombenza di parte opposta e si liquida come in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da con citazione notificata l'11/6/09, così provvede a in parziale accoglimento, dichiara che il diritto di procedere in executivis in virtù dell'azionato mutuo ipotecario del 2/6/93 è limitato a complessivi euro 96.506,54 per capitale ed interessi al 30/11/08, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora —nei limiti di soglia usurarla se superiori alla stessa sul solo capitale puro di euro 48.785,62 dall'1/12/08 al soddisfo b rigetta nel resto c compensa per 1/2 tra le parti le spese di lite incluse le spese di CTU già liquidate con decreto del 17/11/10 e condanna l'opposta a pagare in favore dell'opponente il residuo 1/2 incluso quello di detta liquidazione/CTU che, per questa parte, liquida in complessivi euro 4.300, di cui euro 3.300 per esborsi, oltre CPA e IVA come per legge.