Frazionamento del mutuo: non può costituire fonte di nuove obbligazioni per il terzo

Il presidente del tribunale, accertata la legittimazione del ricorrente e l’inadempimento della banca all’obbligo di frazionare il mutuo, designa il notaio che vi deve provvedere in sostituzione della banca. Nel caso in cui il frazionamento sia richiesto dal terzo acquirente, dal promissario acquirente o dall’assegnatario, l’ipoteca dopo il frazionamento, deve garantire soltanto la quota di mutuo che il richiedente si è accollato e non una quota proporzionata al valore della singola unità rispetto al valore del complesso delle unità immobiliari gravate dall’ipoteca.

Per tale ragione al procedimento non devono partecipare altri soggetti oltre al mutuante ed al soggetto che ha chiesto il frazionamento. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15685 del 21 giugno 2013. Il caso. Un noto istituto di credito proponeva reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale aveva designato un notaio per redigere ex art. 39, comma 6 ter, D.Lgs. 385/1993, l’atto pubblico di suddivisione del finanziamento concesso ad una cooperativa edilizia per la realizzazione di un programma edilizio del quale faceva parte l’unità immobiliare acquistata dal ricorrente. La Corte d’appello rimetteva gli atti al primo giudice rilevando che il giudizio di primo grado si sarebbe dovuto svolgere anche nei confronti della cooperativa. Il ricorrente proponeva ricorso in cassazione. Quando un provvedimento è decisorio e definitivo? La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché i provvedimenti aventi forma giuridica diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso ex art. 111 Cost. solo quando nel loro contenuto e nella loro disciplina sono presenti i caratteri della decisorietà e della definitività. Il primo consiste nella risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status il secondo consiste nella mancanza di rimedi diversi e nell’attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l’efficacia propria del giudicato, quegli status e quei diritti. Il provvedimento della Corte d’appello nel caso di specie difettava di tali requisiti. La suddivisone è illegittima se non ha rispettatole quote di accollo pattuite dal mutuatario con i terzi acquirenti. Ad ogni modo, nonostante l’inammissibilità del ricorso in cassazione, la Suprema Corte ha ritenuto, vista la particolare importanza della questione, di entrare nel merito e pronunciare il principio di diritto applicabile al procedimento previsto dall’art. 39, comma 6 ter, D.Lgs. 385/1993. Già in passato la Corte di cassazione era stata chiamata a pronunciarsi sulla disposizione da ultimo citata nel testo anteriore alle modifiche dettata dal D.Lgs. 122/2005. Nonostante le variazioni intervenute è ancora attuale il principio di diritto espresso in passato dai giudici di Piazza Cavour secondo il quale il frazionamento del mutuo fondiario, in quanto atto unilaterale di rinuncia all’indivisibilità dell’ipoteca, non può costituire fonte di nuove obbligazioni per il terzo acquirente che non vi abbia partecipato, il quale rimane obbligato nei confronti del mutuante nei limiti in cui si è accollato il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta. Ne consegue l’illegittimità della suddivisione che non abbia rispettato le quote di accollo pattuite dal mutuatario con i terzi acquirenti, aumentandone l’ammontare. Questo l’iter argomentativo a supporto del principio espresso. In primo luogo la Suprema Corte giungeva a tali conclusioni sulla base dell’assunto secondo cui a norma dell’art. 1273, ultimo comma, c.c., il terzo accollante è obbligato verso il creditore nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta. Inoltre, il frazionamento dell’ipoteca deve essere eseguito correlativamente alla suddivisione del mutuo ciò vuol dire che nel frazionamento deve essere mantenuta la correlazione tra garanzia e debito, nel senso che il vincolo reale sulla singola unità immobiliare frazionata deve garantire tutta e soltanto, la quota risultante dalla suddivisione del mutuo. Pertanto, rientra nel rischio accettato dalla banca, nell’erogare il mutuo senza procedere l frazionamento, la possibilità che una parte dell’importo mutuato non sia più assistito da una garanzia ipotecaria ed è invece da escludere che la garanzia possa trasferirsi sulle altre unità immobiliari in misura superiore alla quota di mutuo accollata dagli altri acquirenti. Concludendo. Nell’esaminare la questione in tutte le sue sfaccettature, anche alla luce delle ultime modifiche, la Suprema Corte giunge a sostenere che nel procedimento previsto dall’art. 39, comma 6 ter, D.Lgs. 385/1993, il presidente del tribunale, accertata la legittimazione del ricorrente e l’inadempimento della banca all’obbligo di frazionare il mutuo, designa il notaio che vi deve provvedere in sostituzione della banca. Nel caso in cui il frazionamento sia richiesto dal terzo acquirente, dal promissario acquirente o dall’assegnatario, l’ipoteca dopo il frazionamento, deve garantire soltanto la quota di mutuo che il richiedente si è accollato e non una quota proporzionata al valore della singola unità rispetto al valore del complesso delle unità immobiliari gravate dall’ipoteca. Per tale ragione al procedimento non devono partecipare altri soggetti oltre al mutuante ed al soggetto che ha chiesto il frazionamento. Nonostante la Suprema Corte affermi il suddetto principio di diritto, il ricorso proposto viene dichiarato inammissibile e le spese del giudizio vengono compensate.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 maggio - 21 giugno 2013, n. 15685 Presidente Carnevale – Relatore Di Amato Svolgimento del processo La Banca Popolare di Novara s.p.a. proponeva reclamo avverso il decreto in data 28 novembre 2006 con cui il Presidente delegato del Tribunale di Roma, su ricorso di C C. e previa chiamata in causa di R A. , aveva designato un notaio per redigere, ai sensi dell'art. 39, comma 6 ter, del d. lgs. n. 385/1993, l'atto pubblico di suddivisione del finanziamento concesso alla Cooperativa Edilizia Cynthia a r.l. per la realizzazione di un programma edilizio del quale faceva parte l'unità immobiliare acquistata dai soci C. e A. . Con decreto del 4 aprile 2007 la Corte di appello di Roma, ritenuto che il giudizio doveva svolgersi anche nei confronti della Cooperativa e dei suoi soci in quanto la suddivisione del finanziamento rispetto ad un socio assegnatario incideva necessariamente sulla loro posizione, rimetteva gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c C C. propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. La Banca Popolare di Novara s.p.a., oggi Banco Popolare Soc. Coop., resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. La Banca ha anche presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva accolto l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dalla Banca malgrado la stessa non avesse indicato nominativamente i soci che dovevano partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e malgrado dall'atto di assegnazione risultasse la quota di mutuo che il ricorrente si era accollata e la quietanza liberatoria rilasciata dalla Cooperativa Cynthia ai signori C. e A. con riferimento a tutte le obbligazioni su di essi gravanti nella loro qualità di soci e assegnatari. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. e degli artt. da 1362 a 1371 c.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva omesso di considerare che la Banca Popolare di Novara, con lettera del 28 ottobre 2010, aveva manifestato il suo assenso alle reiterate richieste di frazionamento con attribuzione di una quota pari a lire 230.000.000 che, sulla base di quanto risultava dall'atto di assegnazione, rappresentava l'intero debito del C. . Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 39, commi sesto, sesto bis, sesto ter, sesto quater, del d. lgs. n. 385/1993, degli artt. 2514 e 2541 c.c. e dell'art. 102 c.p.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che l'integrazione del contraddittorio era stata disposta malgrado dall'atto di assegnazione risultasse chiaramente la quota di mutuo accollata e l'assenza di ulteriori debiti verso la cooperativa e malgrado non fosse prospettabile una responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la Banca Popolare di Novara deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva omesso di pronunziare sulla domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del frazionamento redatto dal notaio sulla base del provvedimento del presidente delegato del Tribunale di Roma sia perché tale provvedimento era stato impugnato con reclamo e, quindi, ne era sospesa l'efficacia sia perché, comunque, era affetto da errore essenziale e riconoscibile nella identificazione della quota di mutuo e della relativa ipoteca oggetto di frazionamento. Il ricorso è inammissibile. I provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. soltanto quando presentano, nel loro contenuto e nella loro disciplina, i caratteri della decisorietà e della definitività. Tali caratteri, che devono coesistere, consistono, quanto alla decisorietà, nella risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status e, quanto alla definitività, nella mancanza di rimedi diversi e nell'attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, quegli status o quei diritti e plurimis e da ultimo Cass. 18 gennaio 2013, n. 1240 Cass. s.u. ord. 7 dicembre 2006, n. 26181 . Nella specie, la Corte di appello, ritenuto che il provvedimento del Presidente delegato del Tribunale di Roma era stato emesso senza la presenza di tutti i necessari contraddittori, ha rimesso gli atti al primo giudice. Tale provvedimento, pertanto, manca evidentemente di contenuto decisorio non essendo idoneo ad incidere sul diritto al frazionamento del finanziamento e della correlativa garanzia ipotecaria. Alla inammissibilità del ricorso principale consegue l'assorbimento di quello incidentale condizionato. La Corte, peraltro, ritenuta di particolare importanza la questione decisa con il decreto impugnato, ritiene opportuno enunciare ex art. 363, comma terzo, c.p.c. il principio di diritto applicabile al procedimento previsto dall'art. 39, comma 6 ter, del d. lgs. n. 385/1993. La Corte è stata chiamata in passato a pronunziarsi, con riferimento all'art. 39 del d. lgs. n. 385/1993 nel testo anteriore alle modifiche dettate dal d. lgs. n. 122/2005, sulla domanda promossa dal terzo acquirente ed intesa ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del frazionamento, eseguito dalla banca mutuante a richiesta del mutuatario, nella parte in cui imputava all'unità immobiliare acquistata dal terzo una quota di mutuo superiore a quella che questi si era accollata. Nell'occasione la Corte ha affermato il principio che il frazionamento del mutuo fondiario, in quanto atto unilaterale di rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca, avente carattere dichiarativo, non può costituire fonte di nuove obbligazioni per il terzo acquirente che non vi abbia partecipato, il quale rimane obbligato nei confronti del mutuante nei limiti in cui si è accollato il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta. Ne consegue l'illegittimità della suddivisione che non abbia rispettato le quote di accollo pattuite dal mutuatario con i terzi acquirenti, aumentandone l'ammontare” Cass. 20 marzo 2008, n. 7453 . In particolare, nell'occasione la Corte ha ritenuto che 1 le norme che si sono succedute nella disciplina del frazionamento come facoltà del mutuante ex art. 3, comma 6, del d.p.r. n. 7/1976 come diritto del mutuatario ex art. 5 della legge n. 175/1991 come diritto anche del terzo acquirente ex art. 39 del d. lgs. n. 385/1993 come diritto anche del promissario acquirente e dell'assegnatario ex art. 39 cit. dopo le modifiche dettate dal d. lgs. n. 122/2005 si limitano a prescrivere, affermandone il carattere dichiarativo, la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia 2 a norma dell'art. 1273 c.c., u.c., il terzo accollante è obbligato verso il creditore nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta 3 il frazionamento dell'ipoteca deve essere eseguito, secondo le norme ricordate, correlativamente alla suddivisione del mutuo. La formulazione letterale delle norme in questione, rimasta inalterata nel tempo, esprime con chiarezza la volontà del legislatore che, nel frazionamento, sia mantenuta la correlazione tra garanzia e debito, nel senso che il vincolo reale sulla singola unità immobiliare frazionata deve garantire tutta, e soltanto, la quota risultante dalla suddivisione del mutuo o del finanziamento 4 nel caso in cui il frazionamento non sia contestuale alla consegna della somma mutuata può porsi un problema di tutela delle ragioni della banca, che tuttavia può esigere immediatamente dal mutuatario il pagamento delle quote di mutuo le quali, in conseguenza del fatto, a questi imputabile, della vendita delle unità immobiliari senza accollo di quota, o con accollo di quota inferiore alla garanzia potenziale della singola unità trasferita, non siano più garantite dall'ipoteca, frazionata in modo legittimo 5 il rischio che il mutuatario non sia in grado di soddisfare queste richieste è quello comune di insolvenza e viene accettato dalla banca nel momento in cui decide di erogare il denaro indipendentemente dal frazionamento contestuale della garanzia ipotecaria. Le modifiche all'art. 39 del d. lgs. n. 385/1993 dettate dal d. lgs. n. 122/2005, oltre ad ampliare il novero dei soggetti aventi diritto al frazionamento del finanziamento, hanno anche previsto uno specifico rimedio nel caso in cui la banca, richiesta legittimamente del frazionamento, non vi abbia provveduto. In questo caso il presidente del tribunale designa con decreto il notaio che deve procedere al frazionamento. Il contenuto del frazionamento è, tuttavia, predeterminato dalla legge il presidente del tribunale non interviene nel determinare il contenuto del frazionamento, ma designa soltanto il notaio, una volta accertata la legittimazione a chiedere il frazionamento. Pertanto, solo relativamente alla affermazione o alla negazione della legittimazione può predicarsi il carattere decisorio dei provvedimenti assunti dal presidente del tribunale, prima, e dalla Corte di appello, poi, in sede di eventuale reclamo. Il frazionamento, infatti, sulla base dei principi affermati dalla ricordata Cass. n. 7453/2008, ha carattere vincolato e riguarda soltanto il mutuante ed il soggetto che lo ha chiesto. L'ipoteca, dopo il frazionamento, deve garantire soltanto la quota di mutuo che il terzo si è accollato e non una quota corrispondente al valore della singola unità rispetto al valore del complesso delle unità immobiliari gravate dall'ipoteca pertanto, rientra nel rischio accettato dalla banca, nell'erogare il mutuo senza procedere al frazionamento, la possibilità che una parte dell'importo mutuato non sia più assistito da una garanzia ipotecaria ed è, invece, da escludere che la garanzia possa trasferirsi sulle altre unità immobiliari in misura superiore alla quota di mutuo accollata dagli altri acquirenti. Nel caso in cui il frazionamento redatto dal notaio in sostituzione della banca non rispetti i criteri dettati dalla legge ed anche ove ciò accada per le indicazioni date dal presidente del tribunale nel suo decreto, il frazionamento deve ritenersi nullo totalmente nel caso in cui l'acquirente abbia pagato il prezzo senza accollarsi alcuna quota del mutuo ovvero parzialmente nella parte in cui il frazionamento abbia posto a carico di una unità immobiliare una quota del mutuo superiore a quella accollatasi dal suo acquirente . La nullità può essere accertata in un giudizio contenzioso nel quale non sono contraddittori necessari né gli altri acquirenti né il mutuatario. In conclusione si deve affermare il seguente principio di diritto nel procedimento previsto dall'art. 39, fa comma 6 ter, del d. lgs. n. 385/1993, il presidente del tribunale, accertata la legittimazione del ricorrente e l'inadempimento della banca all'obbligo di frazionare il mutuo, designa il notaio che vi deve provvedere in sostituzione della banca. Nel caso in cui il frazionamento sia richiesto dal terzo acquirente, dal promissario acquirente o dall'assegnatario, l'ipoteca, dopo il frazionamento, deve garantire soltanto la quota di mutuo che il richiedente si è accollato e non una quota proporzionata al valore della singola unità rispetto al valore del complesso delle unità immobiliari gravate dall'ipoteca. Per tale ragione al procedimento non devono partecipare altri soggetti oltre al mutuante ed al soggetto che ha chiesto il frazionamento”. Soccorrono giusti motivi per compensare per intero le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale compensa le spese del giudizio di cassazione.