Sospende il pagamento dei canoni senza alcuna giustificazione: giusto risolvere il contratto

La condotta del conduttore costituisce senza dubbio un inadempimento particolarmente grave la morosità, infatti, aveva avuto inizio prima delle infiltrazioni che avevano interessato l’immobile ed era proseguita anche nel periodo successivo.

Lo ha rilevato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8095/13, depositata il 3 aprile. Il caso. Il conduttore di un immobile destinato ad uso commerciale si vede intimare lo sfratto per morosità il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione e la pronuncia viene confermata in Appello. Il soccombente ricorre allora per cassazione. Sentenza viziata da ultrapetizione? Con un primo motivo di ricorso, l’uomo lamenta vizio di ultrapetizione, in quanto la sentenza, a fronte di una domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., conseguente all’intimazione di sfratto per morosità, ha dichiarato la risoluzione ai sensi dell’art. 1457 c.c. in assenza di domanda di parte. A giudizio degli Ermellini, però, la questione è completamente disancorata dalla fattispecie in esame e, peraltro, non è stata oggetto di appello. L’inadempimento è grave. Per quanto riguarda l’inadempimento imputato al ricorrente, i giudici di legittimità rilevano che la morosità aveva avuto inizio prima delle infiltrazioni che avevano interessato l’immobile ed era proseguita anche nel periodo successivo. Contrariamente a quanto sostenuto dal conduttore, insomma, la Corte di merito ha accertato che la sospensione del pagamento dei canoni era iniziata senza alcuna giustificazione, per cui di per sé avrebbe comportato la risoluzione del contratto. Valutati i comportamenti di entrambe le parti. I giudici di appello, inoltre, hanno valutato gli opposti comportamenti delle parti, anche secondo il criterio di buona fede in conclusione, il mancato intervento della proprietaria, anche se fosse stato effettivamente intempestivo, avrebbe comunque rappresentato un inadempimento di lieve entità rispetto a quello del conduttore. Rilevato che neppure le ultime due doglianze, volte a censurare l’omessa motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio, sono fondate, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 febbraio – 3 aprile 2013, numero 8095 Presidente Petti – Relatore Uccella Svolgimento del processo In data 20 ottobre 2005 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta da P M. , che aveva intimato lo sfratto per morosità a D S. in relazione ad un immobile destinato ad uso commerciale, in virtù di un contratto di locazione stipulato in data 1 luglio 1999 e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione dello stesso, condannando il S. al pagamento di Euro 11.035, 36, oltre accessori e spese. Su gravame del S. , la Corte di appello di Catanzaro il 27 febbraio 2007 confermava la sentenza di prime cure. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il S. , affidandosi a sette motivi e depositando memoria e costituzione di nuovo difensore. Resiste con controricorso la M. . Motivi della decisione 1.-Con il primo motivo nullità della sentenza. Violazione dell'articolo 112 per omessa decisione in ordine a un motivo di appello e per ultrapetizione con riferimento alla domanda di intimazione in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c. il ricorrente lamenta l’omesso esame in sede di appello delle sue deduzioni e comunque il vizio di ultrapetizione, in quanto la M. avrebbe proposto una domanda di intimazione di fratto per morosità con relativa risoluzione ex articolo 1457 c.c. del rapporto locatizio e poi l’avrebbe mutata in domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis ex articolo 1456 c.c A corredo della illustrazione della doglianza il ricorrente formula il seguente quesito di diritto Dica l’Ecc.ma Corte se sia affetta da vizio di omessa pronuncia la sentenza che ometta di pronunciare sul motivo di appello con cui si denunzi il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado dica altresì la Corte se sia affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, a fronte di una domanda di risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c. conseguente all'intimazione di sfratto per morosità dichiari la risoluzione ai sensi dell'articolo 1457 c.c. in assenza di domanda di parte . Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue. A prescindere dalla circostanza, rilevata dalla resistente, che come risulta anche dalle conclusioni rassegnate e trascritte dallo stesso ricorrente, tale censura non è stata oggetto di appello, va posto in rilievo che il quesito non è conferente perché si concreta in un astratto interrogativo circolare che già presuppone una risposta o meglio la cui risposta è completamente disancorata dal caso in esame e, quindi, non consente di risolvere la fattispecie sub iudice Cass. numero 7179/09 . Peraltro, la censura è infondata perché il giudice dell'appello, non essendone stato investito, non poteva pronunciarsi. 2.-Con il secondo motivo Insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. il ricorrente lamenta che il giudice dell'appello non avrebbe valutato se fosse o meno grave l'inadempimento imputato ad esso ricorrente. Alla illustrazione della censura non segue il c.d. quesito di fatto, ossia la sintesi logico-giuridica del fatto decisivo e controverso. Peraltro, il giudice a quo ha precisato che la morosità ha avuto inizio prima delle infiltrazioni e l'inadempimento del S. era particolarmente grave per avere omesso il pagamento dei canoni anche nel periodo successivo p. 5 sentenza impugnata . 3.-Con il terzo motivo violazione degli articolo 1456, 1457 e 1460 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. , in estrema sintesi, da un lato il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell'appello avrebbe ritenuto che la sospensione del pagamento consentiva ex se la risoluzione, dall'altro che nel caso di eccezione di inadempimento il giudice avrebbe dovuto procedere ad una valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico p.14 ricorso . A corredo della illustrazione della doglianza il ricorrente formula il seguente quesito di diritto Dica l’Ecc.ma Corte se l’eccezione di inadempimento possa essere sollevata nei confronti della domanda di risoluzione e a fronte dell'azione della parte volta a far dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1457 c.c. e della dichiarazione della parte di valersi di una clausola risolutiva espressa e se nel caso di eccezione di inadempimento il giudice debba o meno procedere alla valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti delle parti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico e stabilendo se sussista tra l'inadempimento dell'una e il precedente inadempimento dell'altra relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione econonomico - sociale del contratto valutando anche il comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda che offra il pagamento . Al riguardo va detto che il quesito non si attaglia al caso di specie e non scalfisce il convincimento del giudice dell'appello, il quale ha accertato, in primis, che la sospensione del pagamento dei canoni era iniziata senza alcuna giustificazione, per cui di per sé avrebbe comportato la risoluzione del contratto e poi ha valutato gli opposti comportamenti al punto da ritenere che il mancato intervento della M. , ove fosse da ritenere effettivamente intempestivo, avrebbe rappresentato un inadempimento di lieve entità rispetto a quello ben più rilevante del S. p.5 sentenza impugnata . 4.-Ciò detto, va disatteso il quarto motivo Insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. , con cui il ricorrente denuncia un vizio logico nella motivazione anche con riferimento alla valutazione della proporzionalità della condotta p. 17 ricorso e, comunque, si tratta di una richiesta di valutazione di documenti e di prove dedotte che sono stati disattesi in modo corretto dal giudice a quo. 5. Di qui, il rigetto del quinto motivo Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. , dichiarato espressamente connesso al precedente, precisandosi, peraltro, che il giudice dell'appello ha valutato la condotta delle parti anche secondo il criterio della buona fede cui esse hanno il dovere di uniformarsi p.4-5 sentenza impugnata . 6.-Con il sesto motivo Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. il ricorrente si duole di omessa motivazione sull'elemento psicologico circa l’inadempimento dell'obbligazione di cui all'articolo 1576 c.c., conseguente al verificarsi dell'allagamento dei locali e con il settimo Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. rinviene una insufficiente motivazione in ordine al fatto decisivo e controverso per il giudizio, a suo avviso consistente, nella circostanza che per i canoni delle mensilità-marzo/ aprile 2004 vi sia stata l’offerta banco judicis circostanza, a suo dire, rilevante per valutare il comportamento c.d. inadempiente. Le due censure costituiscono, in realtà, una unica doglianza. Al riguardo, il Collegio osserva che esse non meritano accoglimento non solo per quanto, contrariamente all'assunto del ricorrente, è rinvenibile nella sentenza impugnata e per quanto detto in precedenza, ma perché non si può parlare di omessa motivazione, tenuto conto che il giudice dell'appello ha precisato che lo stesso S. aveva ammesso che avrebbe potuto intervenire per eliminare l'inconveniente o almeno per ridurne la portata, ma che giuridicamente non ne aveva alcun obbligo. Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200 di cui 200 per spese, oltre accessori come per legge.