Firma una transazione, ma è privo dei poteri di rappresentanza: si applica il principio dell’apparenza del diritto

Il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a normadell’art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

Il caso. Il Tribunale di Pistoia aveva respinto l’opposizione proposta da due soggetti al decreto ingiuntivo proposto da una società in accomandita semplice, che li aveva condannati al pagamento di alcuni oneri relativi ad una domanda di sanatoria. Il giudice di prime cure, infatti, aveva ritenuto non riferibile alla società una transazione sottoscritta da un rappresentante della stessa privo, però, di poteri. Gli opponenti pertanto, proponevano ricorso dinanzi alla Corte d’appello di Firenze. La società, nel costituirsi, chiedeva la conferma della pronuncia impugnata, previa declaratoria di inammissibilità del gravame per acquiescenza alla sentenza per intervenuto pagamento di quanto oggetto della condanna o di rigetto dello stesso per infondatezza. Acquiescenza sono necessari atti precisi ed univoci. A seguito della sentenza del giudice di Pistoia, i due opponenti avevano inviato un assegno circolare alla società, a titolo di pagamento di quanto dovuto in virtù della sentenza. A dire degli appellati detto pagamento avrebbe costituito indizio di adempimento spontaneo, incompatibile con la volontà di appellare. I giudici di appello però, non accolgono detta eccezione ritenendo che l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione, può ritenersi sussistente in forma tacita, soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia. A dire della corte territoriale tali presupposti non ricorrono nel caso di specie, dunque il gravame proposto è ammissibile. Quando il soggetto firmatario è falsus procurator Per ciò che concerne invece la transazione stipulata tra le parti, la corte d’appello dà atto che effettivamente tra la società ed i due soggetti era intercorso un accordo scritto nel quale si attestava l’avvenuto versamento e l’esecuzione della transazione, avendo gli appellanti rilasciato ampia e liberatoria quietanza. La prova della vincolatività della transazione per la società emerge non solo dagli scritti prodotti, ma anche dalla ratifica dell’operato del soggetto firmatario intervenuta con fatti concludenti. La Corte d’appello ha quindi ritenuto che il soggetto firmatario si atteggia a falsus procurator in quanto, privo di procura o di rappresentanza della società, agisce per suo conto e si impegna ed esegue versamenti. L’apparenza dei suoi poteri si evince chiaramente da una serie di atti e atteggiamenti che lo stesso falsus procurator ha posto in essere in più di una singola circostanza. si applica il principio dell’apparenza del diritto. La ratifica del negozio concluso da falsus procurator , se la forma scritta è per lo stesso richiesta ad probationem , può avvenire anche per facta concludentia , purché risultanti da atti scritti che è quanto ricorre nella specie. Ben viene invocato, quindi, dagli appellanti il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello della tutela dell’affidamento incolpevole con riguardo alla rappresentanza della società, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell’art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In altri termini, il comportamento tenuto dal falsus procurator è stato tale da ingenerare negli appellanti il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente, avendo stipulato altre volte, impegni di cui poi la società ha beneficiato. Per i giudici territoriali dunque, per effetto della transazione stipulata tra le parti, nulla risulta dovuto per il titolo fatto valere in via monitoria. La Corte d’appello in via conclusiva, accoglie l’appello proposto dai due soggetti e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo.

Corte di Appello di Firenze, sez. II Civile, sentenza 24 gennaio - 28 febbraio 2013, n. 366 Presidente Turco – Relatore Riviello Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 7/10/2005 C.C. e M.C. conve-nivano davanti alla Corte di Appello di Firenze la CANAPJUTA di Innocenti A. e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, I. A.M. di seguito più brevemente CANAPJUTA S.a.s. , proponendo appello avverso la sentenza 7/10/2004 n. 957, con la quale il Tribunale di Pistoia aveva respinto la loro opposizione al decreto ingiuntivo n. 206/2003 che li aveva condannati a pagare € 7.700,37 per oneri relativi ad una domanda di sanatoria, ritenendo non riferibile alla società una transazione sottoscritta da D.R Esponevano gli appellanti che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi 1 riferibilità della scrittura 11/11/2000 alla società in quanto sottoscritta per conto dei titolari delle quote della società, I. A.M. e R. E., A. e M. 2 avvenuta esecuzione della scrittura e ratifica per fatti concludenti da parte della società CANAPJUTA S.a.s. 3 assenza di eccezione di inefficacia della scrittura da parte della medesima società 4 preesistenza di altra transazione con la CANAPJUTA S.a.s. firmata dallo stesso Donello ROMITI 5 riferibilità della scrittura del 2000 alla sanatoria edilizia. Radicatosi il contraddittorio, la CANAPJUTA S.a.s. contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma previa declaratoria di inammissibilità del gravame per acquiescenza alla sentenza per intervenuto pagamento di quanto oggetto della condanna o di rigetto dello stesso per infondatezza. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 9/10/2012, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 24/1/2013. Motivi della decisione Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilità dell’appello per acquie-scenza alla sentenza conseguente a pagamento senza riserva della somma oggetto della condanna. È ben vero che la lettera 1°/12/2004 di invio dell’assegno circolare intestato alla CANAPJUTA S.a.s. a saldo dell’importo a suo tempo indicato” e manifestamente riferita alla richiesta 29/11/2004 di pagamento di quanto dovuto in virtù della sentenza” impugnata non contiene alcuna riserva di pagamento salvo il diritto alla ripetizione o salva la proposi-zione del gravame, ma ciò non può costituire indizio di adempimento spontaneo incom-patibile con la volontà di appellare, come anche affermato dalla costante giurisprudenza. Si legge, invero in alcune recenti sentenze della S.C. che in materia di impugnazioni, il pa-gamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza d'appello non com-porta acquiescenza alla stessa, trattandosi di fatto equivoco che può essere determinato dal fine di evitare l'esecuzione forzata, anche se non sia stata minacciata l'esecuzione o intimato il precetto” Cass. civ. sez. II, 11 giugno 2009, n. 13630 e, in senso conforme e in tempi meno recenti cfr. Cass. 1 dicembre 2000 n. 1242 Cass. 7 marzo 1995 n. 2618 . Ciò in quanto l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c., può ritenersi sussistente in forma tacita soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè qualora gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione” Cass. civ. sez. III, 9 agosto 2007, n. 17480 in senso conforme Cass. 4 gennaio 2007 n. 13 Cass. civ. sez. lav., 7 aprile 2005, n. 7207 Cass. 1° giugno 2004 n. 10480 Cass. 27 maggio 2003 n. 8433 . In particolare, per un caso analogo a quello qui in esame, si è affermato che il pagamento, anche senza riserva, delle spese processuali liquidate in una sentenza d'appello o, comunque, esecu-tiva, non può comportare acquiescenza a detta sentenza, neppure quando la relativa effettuazione sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto” Cass. civ. sez. un., 1° dicembre 2000, n. 1242 . L’appello appare, pertanto, ammissibile e se ne possono esaminare i motivi, che attengono, essenzialmente, all’intervenuta transazione stipulata validamente e impegnativamente per l’appellata da D.R. a definizione di tutti i rapporti inter partes e, a sostegno dell’efficacia dell’accordo le parti appellanti chiedono l’ammissione di interrogatorio formale dei legali rappresentanti della CANAPJUTA S.a.s. sulla circostanza che in relazione alla transazione sottoscritta in data 11.11.2000 è stato eseguito il punto n. 2 della stessa, mediante riduzione del prezzo di acquisto da parte della CANAPJUTA S.a.s. da £ 300.500.000 a £ 150.000.000 e che il signor Castellani ha effettivamente riscosso tale ridotto importo”. L’intento perseguito con la prova così formulata è quello di dimostrare la vincolatività della transazione per la società ancorché essa sia stata sottoscritta da soggetto che non ne aveva la rappresentanza. In astratto la prova non sarebbe preclusa dall’art. 345 c.p.c., applicandosi alla specie la formulazione vigente al momento dell’introduzione della causa per effetto dell'art. 52 l. 26 novembre 1990, n. 353, il cui terzo comma recitava le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio”. L’interrogatorio, tuttavia, non appare risolutivo ed è, anzi, ambiguo, poiché è lacunoso e reticente proprio nella parte che appare essenziale definire in questa sede e, cioè, quale prezzo d’acquisto sia stato ridotto se quello dell’acquisto degli immobili o quello della cessione delle quote. In altre parole, quand’anche si ritenesse la vincolatività della transazione per la società, deve osservarsi che il 26/11/1996 tra C.C. e M.C. da un lato e CANAPJUTA S.a.s. dall’altro furono stipulati i seguenti contratti a compravendita di una porzione di fabbricato artigianale posto in Agliana per il prezzo di £ 130.000.000 come da atto prodotto in primo grado dall’appellata b compravendita di fabbricato in Pistoia via Gorizia poi intestato su indicazione di D. R. a M. R. vedi premesse della scrittura 1°/4/1997 per un prezzo che non si conosce c cessione delle quote della società CANAPJUTA S.a.s. da C.C. e M.C. ad A.M. I. I. ed E. e A. R. vedi premesse della scrittura 1°/4/1997 per un prezzo che non si conosce. La scrittura del 1°/4/1997 fa espresso riferimento al contratto di cessione delle quote, de-finendo le parti che la sottoscrivono gli appellanti e D.R. talune questioni sorte in punto di sopravvenienze attive e passive indicate in un allegato che non è stato reperito e viene definita transattivamente ogni questione insorta in ordine alla interpretazione e esecuzione del contratto del 26 novembre 1996, in particolare per quanto riguarda la esatta quantificazione del valore del magazzino”. In essa nessuna menzione è contenuta di pratiche di sanatoria edilizia e le somme ancora dovute alla CANAPJUTA S.a.s. oltre a possibili e al momento non conosciute sopravve-nienze attive riguardano crediti in contenzioso oggetto di recupero. La scrittura 11/11/2000 regola tutti i rapporti intercorsi tra le parti e questa sembra essere risolutiva nelle premesse si richiamano i tre atti di cui sopra e la scrittura 1°/4/1997 e si fa menzione della già intervenuta definizione riguardo al magazzino ma alla insorgenza di situazioni di contrasto collegate in particolare ma non esclusivamente” all’insufficiente re-cupero dei crediti ed alla regolarizzazione di una tettoia costruita dalla CANAPJUTA S.a.s. senza il rispetto delle distanze legali e, quindi, decidono di chiudere definitivamente ogni questione collegata direttamente o indirettamente alle vicende di cui alle premesse che precedono” e, quindi, dopo aver dato atto che D.R. deve a C.C. e M.C. ancora la somma di £ 300.500.000 a saldo del prezzo dei beni acquistati” e non quindi per la sola cessione delle quote , si accordano accettando gli appellanti la minor somma di £ 150.000.000 così chiudendo e transigendo ogni contenzioso passato, presente e futuro” così da definire o prevenire irrevocabilmente qualsivoglia questione diretta-mente o indirettamente connessa con i fatti di cui alle premesse” tutti, quindi, compresi quelli che attengono ai contratti di vendita degli immobili . Dell’avvenuto versamento e dell’esecuzione della transazione si dà atto nella scrittura, rilasciando gli appellanti ampia e liberatoria quietanza”. La prova della vincolatività della transazione per la CANAPJUTA S.a.s. emerge dagli stessi atti scritti prodotti e dalla ratifica dell’operato di D.R. intervenuta con fatti concludenti. È fuori discussione che questi si atteggi a falsus procurator in quanto, privo di procura o di rappresentanza della società, per suo conto agisce, si impegna ed esegue versamenti. L’apparenza dei suoi validi poteri emerge dalla circostanza che egli già nel 1997 agisce e impegna la società il cui legale rappresentante è la moglie A.M. I., acquirente anche delle quote insieme con i loro figli Enzo e Alessandro ROMITI e riceve in forza della scrittura del 1° aprile 1997 un pagamento per sopravvenienze passive facenti capo alla società alla quale anche sarebbero stati riconosciuti eventuali crediti successivi, sempre in forza dell’impegno assunto dai C. – C. con D.R L’apparenza si rafforza e continua in occasione della scrittura 11/11/2000, che vede anco-ra una volta D.R. spendere il nome di moglie e figli ed agire per loro e per la società, tanto da definire ogni questione pendente alle condizioni che si sono più su indi-cate. Nell’accordo non può che ritenersi compreso anche quello relativo all’obbligazione assun-ta con il rogito di compravendita della porzione di fabbricato relativamente alla tettoia, che viene condonata proprio per effetto della domanda presentata dalla CANAPJUTA S.a.s. la quale versa, successivamente alla stipula della transazione del 2000, le somme richieste dal Comune di Agliana. Come è noto la ratifica del negozio concluso da falsus procurator, se la forma scritta è per lo stesso richiesta ad probationem, può avvenire anche per facta concludentia, purché risultanti da atti scritti Cass. civ. sez. III, 9 maggio 2008, n. 11509 in senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 10 ottobre 1996 n. 8855. Cass., sez. lav., sent. 5 novembre 1990 n. 10575 che è quanto ricorre nella specie, come dianzi ampiamente dimostrato. Ben viene invocato, quindi, dagli appellanti, il principio dell'apparenza del diritto, ricon-ducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole con riguardo alla rappresentanza della CANAPJUTA S.a.s., allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393, non solo vi sia la buo-na fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente confe-rito al rappresentante apparente Cass. civ. sez. II 13 agosto 2004 n. 15743 In relazione a tale principio, si deve ritenere accertato che, in relazione alle circostanze o-biettive del caso concreto che si sono più su evidenziate, il comportamento tenuto da Do-nello ROMITI sia stato tale da ingenerare negli appellanti il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente avendo agito altre volte quest’ultimo per impegna la società ed avendo anche stipulato impegni di cui essa ha be-neficiato vedi accordo del 1997 . Non resta, allora, che accogliere l’appello e revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto, per effetto della transazione del 2000, nulla risulta dovuto per il titolo fatto valere in via monitoria. In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della appellata e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto con di citazione notificato il 7/10/2005 da C. o C.F. C. e M.C. nei confronti della CANAPJUTA di Innocenti A. e C. S.a.s. avverso la sentenza 7/10/2004 n. 957, del Tribunale di Pistoia, in totale riforma della stessa, così provvede 1 accoglie l’appello e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 206/2003 del Tribunale di Pistoia dichiarando che nulla è dovuto alla CANAPJUTA S.a.s. per le ragioni con esso fatte valere 2 condanna la CANAPJUTA S.a.s. a rimborsare agli appellanti le spese proces-suali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dagli artt. 1 – 11 D.M. 140/2012 per il primo grado, in complessivi € 3.600,00 di cui € 3.500,00 per compenso tabellare ex art. 11 ed € 100,00 per esborsi oltre C.AP. e I.V.A. come per legge e, per il secondo grado, in complessivi € 3.100,00 di cui € 2.860,00 per Compenso tabellare ex art. 11 ed € 240,00 per esborsi oltre C.AP. e I.V.A. come per legge.