I locali sono troppo bassi? La questione andava esaminata in sede di merito

Il ricorrente, per evitare la sanzione di inammissibilità per novità della censura, avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione davanti al giudice di appello, indicando il rispettivo atto di giudizio, ma tale onere non è stato assolto.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6372/13, depositata il 13 marzo. Il caso. Un appaltatore non rispetta il termine finale dei lavori per la ricostruzione di un fabbricato rurale e, a seguito della proroga, rifiuta la consegna del fabbricato avanzando richieste di ulteriore saldo. Il committente, allora, cita in giudizio l’appaltatore, affermando di non dovere più nulla a quest’ultimo e chiedendo l’eliminazione dei vizi a sue spese nonché il risarcimento dei danni. La domanda dell’attore viene accolta in primo grado, ma la pronuncia è riformata in sede di appello il soccombente decide pertanto di ricorrere per cassazione. Il nodo dell’altezza dei locali. Il committente lamenta anzitutto che i giudici di merito avrebbero riscontrato un unico vizio esecutivo costituito da una sporgenza del dente della muratura del salone e da errori su elementari calcoli aritmetici, quando invece l’immobile presentava un difetto ben più grave l’altezza del piano rialzato e del primo piano, infatti, risultava, in base alla consulenza di parte, inferiore a quella prescritta dal D.M. 5 luglio 1975 2,70 m , impedendo così l’utilizzo del fabbricato come abitazione. Gli Ermellini rilevano però che tale questione non risulta trattata nella sentenza impugnata il ricorrente avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione davanti al giudice di appello, indicando il rispettivo atto di giudizio, ma tale onere non è stato assolto e pertanto, sotto questo profilo, la censura è inammissibile. Una CTU inutilizzabile? Con un secondo motivo di ricorso, il committente contesta le numerose lacune che caratterizzavano la CTU, le quali avrebbero dovuto comportare la sua totale inutilizzabilità in giudizio. Nella fattispecie, tuttavia, manca del tutto il momento di sintesi previsto dall’art. 366 c.p.c., dal momento che il ricorrente denuncia in maniera del tutto generica i vizi dei quali sarebbe affetta la CTU senza ulteriori precisazioni di conseguenza, è inammissibile anche l’ulteriore doglianza con la quale lamenta l’adesione acritica alla contestata CTU da parte della Corte territoriale. Ritardata esecuzione e ritardo nella consegna. Il ricorrente contesta infine il fatto che la sentenza impugnata abbia distinto, ai fini della valutazione dell’inadempimento dell’appaltatore, tra ritardata esecuzione dell’opera e ritardo nella consegna secondo la S.C., però, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, l’attore aveva chiesto il risarcimento del danno proprio per la ritardata esecuzione dell’opera la penale era stata pattuita solo per il ritardo nell’ultimazione dei lavori e non per quello relativo alla consegna degli stessi da ultimo, il danno causato da quest’ultimo inadempimento non è stato provato né nell’ an né nel quantum . Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 gennaio – 13 marzo 2013, n. 6372 Presidente Oddo – Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 12-3-1991 L.L. esponeva di aver stipulato il 21-7-1987 un contratto di appalto con l'impresa P.A. per la ricostruzione di un fabbricato rurale sito in località omissis con le provvidenze di cui alla L. n. 219/1981, pattuendo come termine finale per i lavori il gennaio 1989, non rispettato dall'appaltatore, per cui il 17-2-1989 era stata sottoscritta una scrittura privata con la quale il P. si era impegnato a completare i lavori entro il 31-8-1989, fermo restando la penale stabilita nel contratto , mentre il committente si era obbligato a versare la residua somma dovuta di lire 6.000.000 aggiungeva che peraltro, mentre egli aveva pagato detta somma il 26-2-1989, l'appaltatore aveva consentito al direttore dei lavori di verificare l'opera e la certificazione di abilità solo il 2-3-1990, ed aveva rifiutato la consegna del fabbricato avanzando pretestuose richieste di ulteriore saldo, tanto da costringere l'esponente ad adire il Pretore di Avellino che, con ordinanza del 31-1-1991, aveva ingiunto al P. la immediata consegna del manufatto fissando il termine per l'inizio della causa di merito. Tanto premesso l'attore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino il P. chiedendo dichiararsi che l'esponente nulla più doveva a quest'ultimo, che invece l'appaltatore era tenuto ad eliminare i vizi afferenti ai lavori a sua cura e spese, e condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni per la ritardata consegna dell'opera, da calcolarsi in base alla penale o nella diversa misura ritenuta dal giudice. Si costituiva in giudizio il P. contestando il fondamento delle domande attrici, sostenendo in particolare che i lavori erano stati eseguiti nel termine pattuito del 30-8-1989 spiegava inoltre domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del L. al pagamento di lire 36.142.595 quale residuo corrispettivo dovuto per i lavori contrattuali e di lire 14.600.000 per lavori extracontrattuali. Il Tribunale adito con sentenza del'1-8-2003 condannava il P. al pagamento in favore del L. della somma di Euro 5.000,00. Proposto gravame da parte del P. cui resisteva il L. la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 10-5-2006 ha rigettato la domanda principale proposta da quest'ultimo nei confronti del primo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato il L. al pagamento in favore del P. della somma di Euro 21.582,09 oltre interessi legali dalla domanda, detratta da tale importo la somma di Euro 715,854, maggiorata della ulteriore rivalutazione monetaria verificatasi successivamente alla determinazione da parte del CTU, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT per l'aumento dei prezzi al minuto dei beni di consumo, e degli interessi legali su detta somma via via rivalutata, nonché, sulla somma come sopra computata, degli ulteriori interessi legali fino al soddisfo. Avverso tale sentenza il L. ha proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui il P. ha resistito con controricorso depositando successivamente una memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1655 c.c. e del D.M. 5-7-1975 art. 1 primo comma nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver riscontrato, in ordine ai dedotti vizi dei lavori eseguiti dalla controparte, e sulla base dell'espletata CTU, un unico vizio esecutivo costituito da una sporgenza del dente della muratura del salone e da errori riguardanti elementari calcoli aritmetici in realtà il CT di parte Antonio La Bruna aveva evidenziato diversi difetti tra cui la deficiente altezza di tutti i vani del fabbricato d'altra parte dalla seconda CTU di carattere integrativo, dove pure si era rilevato che la risposta ai quesiti avrebbe richiesto indagini ben più costose delle somme da verificare , era comunque emerso un fatto di ineludibile gravità, ovvero che l'altezza del piano rialzato m. 2,61 e l'altezza del primo piano m. 2,61 sono inferiori a quelle di cui al citato D.M , posto che il sopra menzionato D.M. all'art. 1 primo comma imponeva una altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione di m. 2,70 pertanto l'esponente non aveva potuto trasferirsi nel suddetto fabbricato, che non poteva essere adibito ad abitazione. Il ricorrente inoltre deduce l'erronea contabilizzazione di alcuni lavori come evidenziata dal suddetto consulente di parte attrice. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata. Anzitutto si rileva che la questione relativa al vizio esecutivo dell'altezza del solaio del piano rialzato e del primo piano in quanto inferiore a quella minima prevista per legge non risulta trattata nella sentenza impugnata che invero ha esaminato la sola questione relativa alla minore altezza del vano sottotetto, escludendo sul punto la responsabilità dell'appaltatore per la mancanza di prova che tale minore altezza fosse riconducibile all'inosservanza degli elaborati progettuali pertanto il ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l'onere - in realtà non assolto - non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. Riguardo poi alla asserita errata contabilizzazione di alcuni lavori, si osserva che tale secondo profilo di censura si basa sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte senza che sia stata censurata la statuizione della sentenza impugnata che ha fatto riferimento alla contabilità dei lavori sottoscritta dalle parti, e quindi accettata anche dal L. , con l'aggiunta di lire 5.646.155 per opere non contabilizzate o erroneamente contabilizzate. Con il secondo motivo il L. , deducendo difetto di motivazione, sostiene che la Corte territoriale ha aderito acriticamente alla CTU nonostante le diverse lacune che la caratterizzavano, e che avrebbero dovuto comportare la sua totale inutilizzabilità, considerato in particolare che alla pagina 4 della relazione si riferiva che il direttore dei lavori aveva realizzato il certificato di agibilità e quello di abitabilità, ignorando così che il certificato di abitabilità viene rilasciato dal Comune. Il ricorrente inoltre evidenzia che la riduzione del costo delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi accertati a sole lire 715.854 trascurava l'enormità del danno economico, equivalente quasi al valore dell'immobile, non essendo ormai ovviabile il difetto di altezza dei due piani. In relazione a tale motivo il L. ha formulato ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. applicabile nella fattispecie ratione temporis la seguente indicazione del fatto controverso in relazione al quale ha denunciato un vizio di motivazione 1 Rispetto agli ulteriori evidenziati vizi della CTU, il cui redattore ha ammesso di non aver potuto prendere più accurate misurazioni può ritenersi non utilizzabile ai fini decisionali siffatto elaborato? - 2 Può ritenersi la sentenza della Corte territoriale affetta da vizi logici e comunque non congruamente motivata allorquando basa tutta la parte motiva del suo provvedimento con letterale riferimento alle inefficienti ed errate valutazioni tecniche del CTU? . Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del momento di sintesi previsto dall'art. 366 bis c.p.c. e per genericità. Premesso che l'articolo ora menzionato prescrive a pena di inammissibilità per ciascun motivo, nel caso previsto dall'art. 360 primo comma numero 5 c.p.c., una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria -ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, si rileva che nella fattispecie manca del tutto tale momento di sintesi, in quanto con la censura in esame il ricorrente si limita a denunciare in maniera del tutto generica una serie di lacune da cui sarebbe affetta la CTU senza ulteriori specificazioni, con la conseguente inammissibilità della ulteriore doglianza relativa alla pretesa adesione acritica della sentenza impugnata alle conclusioni della CTU stessa. Con il terzo motivo il L. , denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver distinto, ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'appaltatore, tra ritardata esecuzione dell'opera e ritardo nella consegna, insinuando che con la domanda originaria era stata chiesta unicamente la declaratoria di inadempimento costituito dalla colpevole ritardata esecuzione dell'opera. Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha affermato che i lavori erano stati ultimati regolarmente entro il termine pattuito del 30-8-1989 e ha ritenuto ininfluente che la consegna fosse stata successiva a tale data il ricorrente rileva che tale assunto è frutto di una frettolosa lettura dei documenti prodotti, considerato che l'esponente in data 10-12-1990 era stato costretto ad adire il Pretore di Avellino per ottenere l'immediata consegna del fabbricato, consegna poi effettuata in data 25-2-1991 a seguito del provvedimento pretorile del 31-1-1991. In riferimento a tale motivo il L. ha formulato il seguente quesito 1 In relazione alla omessa ponderazione di dati cronistorici di solare evidenza e di sostanziale consistenza sul piano giuridico, inerenti ai tempi di consegna dell'opera commessa e tali da concretizzare il grave ritardo nell'adempimento da parte del Pollone, può ritenersi, a mente dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la sentenza della Corte di Appello impugnata come motivata in maniera insufficiente e contraddittoria circa i fatti sopra denunciati e decisivi per il giudizio? Anzitutto il motivo è inammissibile quanto alla denunciata violazione di legge per mancata formulazione del quesito di diritto. Con riferimento alla residua censura di vizio della motivazione, si rileva che la sentenza impugnata ha affermato che il L. nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto il risarcimento del danno per l'inadempimento del P. costituito dalla ritardata esecuzione dell'opera e non per l'eventuale ritardo nella consegna ha evidenziato che i lavori erano stati ultimati il 30-8-1989 nel termine stabilito con la scrittura privata del 17-2-1989, e che comunque la penale era stata pattuita solo per il ritardo nella ultimazione dei lavori e non poteva quindi essere applicata per il ritardo nella consegna dei lavori stessi, mentre il danno per quest'ultima causale non era stato provato né nell' on né nel quantum orbene tale ratio decidendi che quindi, pur non negando l'ipotizzabilità di una responsabilità dell'appaltatore per danno da ritardo nella consegna dei lavori, ne ha escluso la sussistenza per la mancanza di prova, non risulta essere stata specificatamente impugnata dal ricorrente, per cui per tale ragione il profilo di censura in esame è inammissibile. Il ricorso deve quindi essere rigettato le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1.800,00 per compenso.