Lavaggio a più di 40° C, tessuto rovinato: chiamata in causa legittima

La procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande, compresa la chiamata in causa di terzo ai fini di garanzia impropria, l'importante è che le stesse domande non eccedano l’ambito originario della lite.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3978/2013, depositata il 18 febbraio. Il caso. Un’azienda conferiva ad una società appaltatrice l’incarico di eseguire dei ricami su una partita di tessuto 100% nylon. In conseguenza dei vizi manifestatisi nel tessuto dopo l’esecuzione dei lavori di ricamo – nello specifico perdita del colore originale che aveva reso il tessuto inutilizzabile per la confezione di magliette - la committente si rivolgeva al Tribunale per la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto artt. 1667 e 1668 c.c. , chiedendo un risarcimento danni di oltre 54mila euro. In via riconvenzionale, invece, la convenuta chiedeva il pagamento del corrispettivo dovuto per i ricami e chiamava in causa, chiedendo di essere manlevata, la società che aveva eseguito l’operazione di disintegrazione del tessuto di supporto per il ricamo. Lavaggio sbagliato. All’esito dei due giudizi di merito viene riconosciuta la responsabilità della terza chiamata, nella misura del 70%, per aver effettuato il lavoro senza assicurarsi preventivamente, mediante prove preliminari , che il tessuto non venisse a subire danneggiamenti o alterazioni a seguito della sua sottoposizione ad un bagno a temperatura superiore a 40° C. Il restante 30% di responsabilità, invece, veniva addebitato alla società appaltatrice per aver negligentemente omesso di comunicare alla subappaltatrice che il tessuto , per non subire degradazioni dei colori originali, avrebbe dovuto essere sottoposto ad un bagno ad una temperatura non superiore a 40° C . La subappaltatrice, terza chiamata, propone quindi ricorso per cassazione. La procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande La S.C., tuttavia, rigetta tutti i motivi presentati dalla ricorrente, precisando che, in merito alla chiamata in causa del terzo per garanzia impropria, la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito originario della lite , di conseguenza è nella facoltà del procuratore convenuto chiamare in causa un terzo onde sollevare il convenuto stesso dall’eventuale soccombenza nei confronti dell’attore . l’importante è che non eccedano l’ambito originario della lite. In pratica, è corretta, secondo la Cassazione, la decisione del giudice di appello di ritenere estesa la procura conferita al difensore del convenuto, nella copia notificata dell’atto di citazione, anche alla chiamata in causa di terzo ai fini di garanzia impropria in quanto detta domanda di manleva non eccedeva l’ambito della lite originaria . La S.C., infine, esclude ogni concorso di colpa della committente, ravvisando tale concorso esclusivamente nell’ambito del rapporto contrattuale intercorrente tra società appaltatrice e subappaltatrice.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 gennaio – 18 febbraio 2013, numero 3978 Presidente Goldoni – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23.6.2001 la società Confezioni Isabella di Sabarese Maria & amp C. s.numero c., premesso di aver conferito alla società appaltatrice, Ricamificio F.lli Peloso s.numero c., l'incarico di eseguire dei recami su una partita di tessuto 100% nylon, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, sez. dist. di Gallarate, quest'ultima società, per la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto,ex artt. 1667 e 1668 c.c., in conseguenza dei vizi manifestatisi nel tessuto dopo l'esecuzione dei lavori di ricamo perdita del colore originale che aveva reso il tessuto inutilizzabile per la confezione di magliette da parte della committente e per la condanna al risarcimento dei danni per L. 54.614.000. La società convenuta, costituitasi, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo dovuto per i ricami, per la somma di L. 7.309.440 e provvedeva a chiamare in causa la società Candeggio Gallaratese s.p.a. che aveva eseguito, su suo incarico, l'operazione di disintegrazione del tessuto di supporto per il ricamo chiedeva di essere manlevata dalla stessa da tutte le pretese risarcitorie avanzate nei suoi confronti e ne chiedeva, inoltre, la condanna al risarcimento dei danni nella misura del corrispettivo dell'appalto ove non dovuto dall'appaltatrice anno da immagine. Si costituiva in giudizio la società chiamata in causa chiedeva il rigetto di dette domande. Con sentenza numero 112/2004 il Tribunale di Gallarate attribuiva la responsabilità dei vizi del tessuto, nella misura del 60%, alla terza chiamata Candeggio Gallaratese, nella misura del 30%, alla Ricamificio Peloso s.numero c. e, nella misura del 10%, alla società attrice condannava la convenuta Ricamificio Peloso e la Candeggio Gallaratese a pagare alla Confezione Isabella, a titolo di risarcimento del danno, rispettivamente la somma di Euro 8.461,73 e la somma di Euro 16.923,47 oltre agli interessi legali rigettava la domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo dell'appalto proposta dalla convenuta poneva le spese processuali e quelle di C.T.U. per il 35% a carico della convenuta e per il 65% a carico della terza chiamata. Avverso tale sentenza la società Ricamificio F.lli Peloso s.numero c. e la società Candeggio Gallaratesse s.p.a. proponevano distinti atti di appello cui resisteva la società isabella s.r.l. nuova ragione sociale dell'originaria attrice e, con appello incidentale, chiedeva la condanna del Ricamificio Peloso al pagamento in suo favore, dell'intera somma di Euro 28.205,78 a titolo di risarcimento del danno. Con sentenza depositata il 6.4.2009 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza della sentenza di primo grado, dichiarava la risoluzione del contratto di appalto tra la s.r.l. Isabella ed il Ricamificio F.lli Peloso, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 u.co. c.c. condannava la soc. Ricamificio Peloso a pagare alla committente s.r.l. Isabella, per i vizi del tessuto, la somma di Euro 11.282,31 con interessi legali in accoglimento della domanda di garanzia impropria, condannava la s.p.a. Candeggio Gallaratese a tenere indenne la società Ricamificio F.lli Peloso,nei limiti dell'importo di Euro 7.897,62 ed a pagare alla stessa, a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro 2.642,51, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali confermava il rigetto della domanda riconvenzionale della Ricamificio F.lli Peloso di condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo del contratto di appalto condannava la Ricamifico F.lli Peloso al rimborso,in favore della s.r.l. Isabella, delle spese processuali dei due gradi di giudizio condannava la s.p.a. Candeggio Gallaratese a tenere indenne la Ricamificio F.lli Peloso del pagamento delle spese processuali nella percentuale del 70% poneva le spese della C.T.U. espletata in primo grado nella misura del 30% a carico del Ricamificio F.lli Peloso e nella misura del 70% a carico della s.p.a. Candeggio Gallaratese dichiarava compensate nella misura del 30% le spese dei due gradi del giudizio relative al rapporto di garanzia impropria tra le due parti di tale rapporto e condannava la Candeggio Gallaratese a rimborsare alla Ricamificio F.lli Peloso il 70% di tali spese. Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora interessa il presente giudizio, che la procura conferita dalla società convenuta al proprio difensore doveva ritenersi estesa anche alla chiamata in causa del terzo ai fini di garanzia impropria escluso ogni rapporto contrattuale di appalto tra la società attrice e la terza chiamata in causa dalla convenuta rilevava che sia il Ricamificio Peloso che la s.p.a. Candeggio Gallaratese avevano concorso colpevolmente nella determinazione dei vizi del tessuto e del danno ed attribuiva alla subappaltatrice Candeggio la responsabilità del 70%, per aver effettuato il lavoro di degradazione del tessuto di supporto dei ricami senza assicurarsi preventivamente, mediante prove preliminari, che il tessuto non venisse a subire danneggiamenti o alterazioni a seguito della sua sottoposizione ad un bagno a temperatura superiore a quella di 40^ C, con conseguente degrado dei colori originali ravvisava la concorrente responsabilità del Ricamificio Peloso, per la residua parte del 30%, per avere la società stessa omesso, negligentemente, di comunicare alla subappaltatrice che il tessuto, per non subire degradazioni dei colori originali, avrebbe dovuto essere sottoposto ad un bagno ad una temperatura non superiore a 40^ C riteneva che le clausole numero 7 e numero 8 delle condizioni generali del contratto per la nobilitazione dei prodotti tessili , prodotte dalla Candeggio Gallaratese, per la loro natura vessatoria, richiedevano l'approvazione per iscritto dalla subcommittente, come previsto dalle condizioni medesime, ma la società stessa aveva, invece, sostenuto che tale specifica approvazione non era necessaria, così implicitamente riconoscendone la inesistenza. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Candeggio Gallaratese s.p.a. sulla base di quattro motivi seguiti dai quesiti di diritto, ex art. 366 bis c.p.c Resistono con controricorso la Ricamificio Generazione 2 s.numero c. di Peloso Sabrina e Laura già Ricamificio F.lli Peloso s.numero c. di Peloso Lina e Peloso Ferdinando e la s.r.l. Isabella. Motivi della decisione La società ricorrente deduce 1 nullità della sentenza ex art. 360 numero 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. in relazione al difetto di procura rilasciata dal Ricamificio F.lli Peloso s.numero c. in quanto non consentiva la chiamata in causa della Candeggio Gallaratese s.p.a. l'azione principale e quella di garanzia erano fondate su titoli diversi con la conseguenza che la procura conferita in riferimento all'ambito originario della lite non ricomprendeva la facoltà del difensore di chiamare in causa il terzo per garanzia impropria 2 nullità della sentenza, ex artt. 360 nnumero 3 e 5 c.p.c., per omesso esame di un punto decisivo della controversia in ordine all'applicabilità della clausola di limitazione del danno opposta da Candeggio Gallaratese s.p.a. nei confronti di Ricamificio F.lli Peloso s.numero c. le condizioni generali del contratto,nella specie, non erano state predisposte unilateralmente da Candeggio Gallaratese s.p.a. ma dall'associazione nazionale di categoria, Nobilitazione Tessile e dall'Associazione Cotoniera, Liniera e delle Fibre Affini di cui facevano parte entrambe le arti contrattuali sicché non ricorreva la figura del contratto di adesione 3 illegittimità, nullità della sentenza, ex art. 360 numero 3 c.p.c., per errata e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., 1175 e 1176 c.c. in riferimento alla condotta tenuta da Isabella s.r.l., costituente causa concorrente nella determinazione del danno in base al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto la società committente, secondo il disposto dell'art. 1375 c.c., era obbligata ad una corretta informazione nei confronti dell'appaltatrice e, quindi, avrebbe dovuto consegnare alla stessa la scheda tecnica contenente le caratteristiche del tessuto su cui operare 4 violazione dell'art. 360 numero 5 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. - 1218 c.c. e 115 c.p.c. con riferimento alla quantificazione del danno subito da Isabella s.r.l. il C.T.U. aveva accertato che il tessuto era utilizzabile per la confezione delle magliette, non anche per la perdita del tessuto rimasto nella disponibilità della committente Isabella s.r.l. e sarebbe spettato alla società medesima fornire la prova della inutilizzabilità di tale parte di tessuto. Il primo motivo è infondato. Va al riguardo rilevato che in comparsa di risposta la convenuta Ricamificio F.lli Peloso, come peraltro precisato dalla stessa ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda attrice e, nella denegata ipotesi di suo accoglimento, formulava domanda di manleva nei confronti della società Candeggio. Orbene, va ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, citata anche nella sentenza impugnata Cass. numero 12672/01 numero 4356/2000 numero 3928/2000 numero 12672/2001 la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito originario della lite con la conseguenza che è nella facoltà del procuratore del convenuto chiamare in causa un terzo onde sollevare il convenuto stesso dall'eventuale soccombenza nei confronti dell'attore. Correttamente, quindi, il giudice di appello ha affermato che la procura conferita al difensore dal convenuto, nella copia notificata dell'atto di citazione, doveva ritenersi estesa anche alla chiamata in causa del terzo ai fini di garanzia impropria in quanto detta domanda di manleva non eccedeva l'ambito della lite originaria. Del pari infondata è la seconda doglianza. La Corte di merito ha escluso l'applicabilità nella specie delle clausole numero 7 e 8 delle condizioni generali del contratto per la nobilitazione dei prodotti tessili in quanto la società Candeggio non aveva provato che dette condizioni fossero state richiamate nel contratto di subappalto in questione e perché si trattava di clausole vessatorie che prevedevano la specifica approvazione per iscritto della subcommittente, come previsto espressamente dalle stesse condizioni. La censura in esame non coglie tali ragioni della decisione, non risultando provata l'adesione delle parti del rapporto di subappalto all'Associazione Nobilitazione tessile” e non essendo stato impugnato il profilo motivazionale relativo alla specifica previsione, in dette condizioni generali, dell'approvazione per iscritto. Quanto al terzo motivo va evidenziato che la Corte di appello ha escluso ogni concorso di colpa a carico della committente Isabella s.r.l. Ravvisando tale concorso esclusivamente nell'ambito del rapporto contrattuale intercorrente tra la Candeggio Gallaratese ed il Ricamificio Peloso, ripartendo tra le società stesse la responsabilità in difetto della impugnazione di tale capo della decisione, è preclusa ogni doglianza attinente al rapporto contrattuale di appalto fra la Isabella s.r.l. ed il Ricamificio F.lli Peloso. Va, infine, disattesa anche la quarta censura in quanto investe un accertamento in fatto esulante dal sindacato di legittimità. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.