Recesso illegittimo: è comunque necessaria la prova del danno

Il recesso è strumento negoziale disciplinato tra i mezzi a disposizione di un contraente per la tutela del suo interesse contrattualmente rilevante, e dunque soggetto, nel suo esercizio, ai principi di buona fede e correttezza.

Tali principi vanno utilizzati per governare in concreto una condotta contrattuale che tenga conto, nell’attuazione del rapporto giuridico, degli interessi in gioco e della necessità che alcuna parte abusi della facoltà che la legge gli affida. La parte titolare del diritto di recesso, quindi, è tenuta ad esercitarlo in modo conforme ai principi anche di buona fede e correttezza, anche al fine di non arrecare pregiudizio ovvero danno ingiusto, all’altro contraente. Consegue che, mancando il pregiudizio, ovvero l’effettiva diminuzione patrimoniale in conseguenza di un recesso accusato di illegittimità, non vi è alcun bene della vita leso o diminuito di cui chiedere ristoro al giudice. Da ciò deriva che un inadempimento senza effetti pregiudizievoli, ad esso collegati dal nesso di causalità adeguata, non dà luogo a risarcimento. In tal senso si pronuncia la Corte di Cassazione con la sentenza dell’8 gennaio 2013, n. 227, offrendo una prospettiva, ed una soluzione, in parte diversa da alcune recenti decisioni della Cassazione che, in ultima analisi, avevano ritenuto direttamente ricollegabile ad un ingiustificato recesso la sussistenza di un danno ingiusto e, come tale, risarcibile, pur in assenza di una puntuale prova del danno. Il caso. La sentenza in commento prende le mosse da una vicenda contrattuale che ha visto, in due diversi giudizi, contrapposti la Fiat ed un concessionario di autovetture e veicoli commerciali, a seguito della decisione della Fiat di recedere dal contratto di concessione di vendita per asserita violazione del patto di esclusiva da parte del concessionario, al quale era imposto di vendere solo modelli prodotti dalla Fiat. Nella prospettazione del concessionario, il recesso dalla Fiat avrebbe prodotto, pur se operato secondo quanto previsto dal contratto, un danno in capo al concessionario stesso, in quanto attuato in modo strumentale ed in violazione del principio di buona fede e correttezza. I Giudici di merito hanno escluso la sussistenza di un danno risarcibile in capo al concessionario, in difetto di adeguato riscontro probatorio fornito dal concessionario stesso tale impostazione, seppur contestata in sede di legittimità dal ricorrente, è stato del pari confermata dai Giudici di Piazza Cavour, alla stregua di quanto riassunto nella massima di cui sopra. Recesso dal contratto e principio di buona fede . E’, peraltro, pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, in forza di quanto previsto dagli artt. 1175 e 1375 c.c., che il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la relazione ministeriale al codice civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore , deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere ex se, ove provato, un danno risarcibile. A titolo di esempio, si rammenta la fattispecie esaminata dalla Cassazione in un’occasione, che ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento dei danni una banca attivatasi in via monitoria contro i fideiussori, con immediata iscrizione dell’ipoteca giudiziale, benché non vi fosse la prova della ricezione del recesso dal rapporto e, a fortiori, dello spirare del termine di adempimento intimato ai debitori ingiunti. Recesso e prova del danno giurisprudenza a confronto . Come già riferito, la sentenza in commento richiede, ai fini del risarcimento, una prova particolarmente rigorosa per quanto concerne il danno. E ciò sembra porsi in contrasto con un recente orientamento della Cassazione in tema di recesso ad nutum e risarcimento del danno. Si è infatti affermato, in un’altra pronuncia, che il recesso ingiustificato dal contratto di una delle parti nel caso di specie, del professionista mandatario incaricato di svolgere una perizia contrattuale giustifica la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l’anticipato scioglimento del rapporto è di per sé un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte adempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole. Il recesso come abuso del diritto? E consequenziale all’orientamento da ultimo rammentato era la problematica, anch’essa ravvisata dal S.C. in punto di abuso del diritto in presenza di un recesso operato in assenza dei presupposti di legge e comunque contrario ai principi di buona fede. Rilevato, infatti, che la sussistenza di un abuso del diritto, presupponendo l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto al fine di conseguire obiettivi diversi da quelli indicati dal legislatore, non richiede il concorso dell’assenza dell’utilità per il titolare e dell’animus nocendi, l’esercizio del recesso ad nutum , ancorché contrattualmente previsto, può configurare un abuso. Del resto, in ambito contrattuale è ammissibile un controllo di ragionevolezza, in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti nella sfera di valutazione del giudice investito di una controversia contrattuale, quindi, rientra la considerazione delle posizioni delle parti, quali soggetti deboli o economicamente. Recesso dalle trattative e responsabilità precontrattuale . E’ altresì interessante esaminare le conseguenze, in punto di risarcimento, di un recesso operato in corso di trattative. Al riguardo, si è in presenza di una responsabilità precontrattuale secondo quanto previsto dall’art. 1337 c.c., a tutela del corretto svolgimento dell’iter formativo del contratto tale forma di responsabilità costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno è a carico del danneggiato art. 2043 e 2059 c.c. per la relativa valutazione, in considerazione delle caratteristiche tipiche di tale responsabilità, nel caso di ingiustificato recesso dalla trattativa, occorre coordinare il principio secondo il quale il vincolo negoziale e i diritti che ne derivano sorgono soltanto con la stipula del contratto - sì che non è possibile ottenere un risarcimento equivalente a quello ottenibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto - con quello per cui dalla lesione dell’interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative scaturisce il diritto ad esser risarcito per la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali se non si fosse fatto affidamento sulla conclusione del contratto c.d. interesse negativo . Recesso, responsabilità precontrattuale e mancata stipula del contratto definitivo . Diversa, invece, la conseguenza di un recesso operato prima della stipula di un contratto definitivo, dopo la stipula del preliminare. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che in tema di responsabilità contrattuale, derivante, appunto, dall’inadempimento da parte del promissoria acquirente dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo, il criterio di prevedibilità del danno risarcibile può comportare il ristoro del pregiudizio consistente nella differenza tra il prezzo pattuito in sede di preliminare e quello inferiore successivamente realizzato, mentre non si può tenere conto della perdita subita dal promittente venditore per aver dovuto restituire il bene al proprietario, in seguito al decorso del termine stabilito nell’accordo intercorso con quest’ultimo, non potendo infatti rientrare nella normalità delle circostanza, secondo un criterio di comune esperienza, il fatto che la mancata conclusione del definitivo comporti la retrocessione dell’immobile al suo titolare. Recesso, risoluzione del contratto e caparra confirmatoria . Interessante, altresì, si presenta la problematica dei rapporti tra recesso, risoluzione del contratto e caparra confirmatoria. Secondo la giurisprudenza, i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall’altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subìti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di scommettere puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta. La caparra confirmatoria di cui all’art. 1385 c.c., infatti, assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l’esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell’ an e nel quantum .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 dicembre 2012 8 gennaio 2013, numero 227 Presidente Carnevale – Relatore Berruti Svolgimento del processo Con ricorso ex articolo 700 cpc del 3 agosto 1993 Italcar S.r.l. di Pescara chiedeva al Presidente del Tribunale di quella città un provvedimento di revoca o sospensione degli effetti della risoluzione del contratto intimatale da Fiat Auto S.p.A. di , per violazione del disposto dell'articolo 1/7 del contratto di concessione di vendita tra esse parti a suo tempo concluso,contenente il divieto per la concessionaria di vendere autoveicoli nuovi concorrenti con i veicoli contrattuali . Il Presidente del Tribunale accoglieva il ricorso dando termine di 30 giorni per l'inizio del giudizio di merito. Italcar notificava atto di citazione a Fiat Auto chiedendo la conferma del provvedimento, la dichiarazione di inefficacia della risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, che qualificava in lire 5 miliardi. La convenuta proponeva reclamo al collegio che con ordinanza revocava il decreto e dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara, essendovi la competenza del Tribunale di Torino. Nella causa di merito Fiat Auto si costituiva e rinnovava l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito indicando anch'essa quale giudice competente quello torinese. Italcar aderiva a questa eccezione e riassumeva il processo davanti al Tribunale di Torino con comparsa notificata il 14 aprile 1994. Si costituiva Fiat, resisteva alla domanda e proponeva riconvenzionale per la somma di lire 63.480.832 a titolo di pagamento di forniture e storno di sconti. Con altro atto di citazione in data 1 febbraio 1995 Italcar evocava ancora in giudizio Fiat Auto proponendo analoghe domande con riferimento al contratto di concessione di veicoli commerciali, stipulato nella stessa data, disdettato da Fiat per i medesimi motivi per cui era stato disdettato il contratto relativo alle automobili. Chiedeva a titolo di risarcimento del danno il pagamento della somma di lire 3 miliardi. Si costituiva anche in questo giudizio Fiat Auto resistendo alla domanda. Le cause venivano riunite. Il Tribunale di Torino con sentenza del 12 agosto 2002 respingeva le domande di Italcar ed accoglieva la riconvenzionale della convenuta, condannando l'attrice al pagamento di Euro 31332,75 oltre interessi, legali. Proponeva appello la srl Italcar in liquidazione. Resisteva Fiat Partecipazioni s.p.A., già Fiat Auto. La Corte di Torino respingeva l'appello. Per quel che rileva nella presente fase il secondo giudice dichiarava inammissibile la produzione effettuata dall'appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni, di una documentazione dalla quale sarebbe emerso che Fiat Partecipazioni spa non aveva mai incorporato Fiat spa, in quanto tardiva. Conseguentemente dichiarava inammissibile l'eccezione formulata sulla base di tale documentazione, non ammessa, secondo la quale la convenuta non si era ritualmente costituita nel giudizio di appello. Il giudice di merito quindi esaminava la censura relativa concernente la prova del danno. Prova esclusa dal primo giudice e pertanto impeditiva, secondo la prima sentenza dell'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto, pretesa causa del danno lamentato. Ad avviso del secondo giudice, premesso che non è necessario procedere all'accertamento dell'an debeatur qualora non vi è prova che il preteso inadempimento abbia cagionato danno, pur non essendo contestabile che la ratio sottesa al preavviso è consentire alla parte receduta di provvedere alla riorganizzazione della propria attività imprenditoriale, e che dalla improvvisa cessazione della attività possa derivare alla medesima receduta un pregiudizio, la stessa é gravata dell'onere di fornire gli elementi necessari perché a determinare il pregiudizio, anche utilizzando l'istituto di cui all'art. 1226 cc. Quindi il secondo giudice confermava la statuizione del primo giudice rilevando che tale prova non era stata data, giacché Italcar non era stata in grado di indicare nemmeno un ordine inevaso a causa della condotta di Fiat ritenuta arbitraria, né aveva indicato quali sarebbero stati gli utili, presumibilmente ricavati qualora il rapporto non avesse subito l'interruzione contestata. Escludeva che gli elementi forniti potessero giustificare il ricorso alla valutazione equitativa e così pure i presupposti del Ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio, non avendo Italcar prodotto i documenti necessari, pur annunciati nell'atto di appello. La Corte quindi esaminava le testimonianze raccolte e traeva da esse ulteriori conferme della esclusione del danno. A conclusione del suo accertamento la Corte di merito predava che esso bastava a ritenere infondata la domanda di Italcar e, pertanto, a respingere l'appello. Riteneva tuttavia, nonostante tale conclusione, di valutare egualmente il provvedimento risolutivo intimato da Fiat Auto e concludeva per la sua legittimità, e, dunque, anche sotto tale ulteriore profilo, per la inesistenza di alcun diritto al risarcimento in capo ad Italcar. Contro questa sentenza ricorre per cassazione s.r.l. Italcar in liquidazione con atto articolato su sette motivi. Resiste con controricorso Fiat Partecipazioni S.p.A. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso Italcar lamenta la violazione degli articoli 99, 100, 101, 812, 182, 291, 350, cpc, nonché degli articoli 2502, 2504, 2504 bis cc, in relazione all'articolo 360 nnumero 3 e 4 cpc. Lamenta altresì la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su punti decisivi della causa. Sostiene che all'udienza collegiale del 10 giugno 2005 davanti alla Corte d'appello Italcar produsse documentazione della Camera di commercio competente comprovante che Fiat Partecipazioni non aveva incorporato la tuttora esistente Fiat Auto spa. Ciò sarebbe bastato a suffragare la richiesta, formulata al collegio, di estromissione dal giudizio di essa Fiat Partecipazioni S.p.A. e dunque la dichiarazione di contumacia di Fiat Auto spa. Sostiene che il difetto di legittimazione attiva e passiva, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio é rilevabile di ufficio e pertanto erroneamente tale rilevazione non era tata fatta dal giudice di secondo grado. Dall'evidenziato difetto di legittimazione passiva di Fiat Partecipazioni sarebbe dovuto discendere l'obbligo di estromissione di tale società dal giudizio di gravarne, lo stralcio di tutti gli atti da essa provenienti, ed,oggi, la caduta di tutte le statuizione della Corte d'appello basate sulle eccezioni e deduzioni formulate da tale preteso soggetto processuale. 1.a. Osserva il collegio che Italcar, come nota la difesa resistente, nel giudizio di appello non aveva contestato che la società resistente fosse il soggetto incorporante Fiat Auto s.p.A. originariamente convenuta, nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza impugnata. L'eccezione di difetto di legittimazione è stata sollevata in occasione dell'udienza collegiale di assegnazione della causa a sentenza, sulla base di documenti mai prodotti in precedenza, che Italcar in quella occasione intendeva produrre. Correttamente dunque il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile per tardività le produzioni documentali, e conseguentemente, l’eccezione fondata sui documenti predetti, giova ribadire, mai prodotti. Non ha pregio nemmeno l'odierno rilievo del ricorrente secondo il. quale il difetto di legittimazione della parte è rilevabile anche di ufficio dal giudice giacché questi può esercitare siffatto potere a condizione che il difetto di legittimazione stessa risulti da materiale probatorio acquisito in causa. Infatti il materiale probatorio dal quale, in tesi, il difetto di legittimazione si sarebbe potuto rilevare, non è mai stato ritualmente acquisito in atti. Il motivo è infondato. 2. Con il secondo motivo del suo atto la ricorrente lamenta la violazione ed la falsa applicazione degli articoli 1175, 1218, 1223, 1226, 1373, 1375, 1453, 1455, 2697, 2727, 2729 cc in relazione all'articolo 360 nnumero 3 e 4 cpc. Lamenta altresì la motivazione omessa, ovvero insufficiente e contraddittoria, su punti decisivi della controversia. Secondo la ricorrente l'apposizione a carico del recedente ad un contratto, quale quello di cui si tratta, dell'obbligo di preavviso ha la funzione di tutelare il contraente receduto al quale viene concesso, attraverso la dilazione degli effetti della volontà espressa dal recedente, il tempo sufficiente a regolare i suoi interessi. Cosicché l'inosservanza del preavviso non da luogo, come ritenuto dal giudice di secondo grado, a mera astratta potenzialità dannosa, ma è sufficiente, da sola, ad una condanna al risarcimento della parte recedente. La corte di merito dunque avrebbe errato negando il pregiudizio derivante dal recesso. 2a. Osserva il collegio che la predetta condivisibile posizione espressa relativamente alla funzione del recesso, non conduce, come il ricorrente ritiene, alla affermazione dell'esistenza di un danno in re ipsa, da risarcire dunque a prescindere da qualunque effettivo pregiudizio. Il recesso è strumento negoziale disciplinato tra i mezzi a disposizione di un contraente per la tutela del suo interesse contrattualmente rilevante, e dunque soggetto, nel suo esercizio, ai principi di buona fede e correttezza che il ricorrente invoca. Tuttavia quei principi vanno utilizzati per governare in concreto una condotta contrattuale che tenga conto, nell'attuazione del rapporto giuridico, degli interessi in gioco e della necessità che alcuna parte abusi delle facoltà che la legge gli affida. La parte titolare del diritto di recesso, dunque, è tenuta ad esercitarlo in modo conforme ai principi anche di buona fede correttezza, ma pur sempre al fine di non arrecare pregiudizio ovvero danno ingiusto, all'altro contraente. Consegue che mancando il pregiudizio, ovvero l'effettiva diminuzione patrimoniale in conseguenza di un recesso accusato di illegittimità, non vi é alcun bene della vita leso o diminuito di cui chiedere il ristoro al giudice. Depongono in tal senso i principi di cui agli articoli 1218 e 1223 del codice civile, dai quali si trae con chiarezza che il pregiudizio risarcibile riguarda gli effetti immediati e diretti dell'inadempimento. Un inadempimento senza effetti pregiudizievoli, ad esso collegati dal nesso di causalità adeguata, non da luogo al risarcimento., Cass 15639 del 2012,10953 del 2012 . Consegue nel caso di specie che l'affermato illegittimo mancato rispetto del periodo di preavviso, seppur sussistente, non basterebbe ad affermare il pregiudizio e dunque il diritto al risarcimento. Le restanti considerazioni espresse nel motivo risultano assorbite da quanto appena esposto. Il motivo è infondato. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 85, oggi 81, del Trattato Ce, dell'articolo 5 numero 2 del regolamento ce numero 123 del 1284, degli articolo 1418, 1419,1421 cc, degli articoli 99,112,115,116 cpc. Lamenta infine la motivazione omessa o insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia il ricorrente censura la statuizione del giudice torinese che ha negato la nullità per violazione del Trattato Ce della clausola del contratto di concessione di vendita mediante il quale la concessionaria si impegnava a non vendere autoveicoli nuovi concorrenti . 4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1175, 1218, 1223, 1366 1973, 1375, 1453, 1455, 2697 del codice civile,nonché degli articoli 115,116, 144, 145, 146 cpc e conseguentemente la motivazione omessa e/o insufficiente circa i punti decisivi della controversia riguardanti la posizione delle vetture Wolkswagen nei locali di vendita e ritenute dal giudice di secondo grado, vetture nuove, integranti pertanto l'illecito contrattuale giustificativo del recesso da parte di Fiat. Il motivo stesso si specifica in ulteriori argomentazioni riguardanti le predette tre autovetture Volkswagenumero 5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1175, 1218, 1262, 1363, 1366, 1370, 1371, 1272, 1375, 1453, 1455, 2697, 2722 civile nonché degli articoli 99, 112, 116, 142, 145, 347 codice di procedura civile. Lamenta ancora la motivazione quantomeno insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia. Il motivo esamina la questione del collegamento tra il contratto di concessione di vendita di autovetture con quello dei veicoli commerciali. 6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ancora la violazione di numerosi principi civilistici e del processo nonché, ancora, l'inadeguatezza della motivazione con riferimento alla esclusione del pregiudizio conseguente al recesso operato da Fiat, sotto il profilo specificamente dedotto della impossibilità di dare esecuzione ad ordinativi già effettuati. 6.a. Osserva il collegio che la Corte di Torino prima di esaminare particolarmente i motivi di appello relativi alla legittimità del preavviso e dopo aver escluso ogni pregiudizio a danno di Italcar, ha statuito che tanto bastava per ritenere infondato l’appello foglio 20 rigo 13 sentenza . Le ulteriori considerazioni svolte dal giudice di secondo grado relativamente ai profili di pretesa illegittimità del recesso, succedono a tale statuizione argomentata con motivazione adeguata e pienamente idonea a sostenere ileto dell'appello. Consegue che la trattazione delle censure appena sintetizzate risulta assorbita dal rigetto del primo motivo di ricorso. 7. Con il settimo motivo del suo ricorso la ricorrente censurando ancora la violazione di numerosi principi civilistici e processuali nonché ancora l'inadeguatezza della motivazione sostiene che in conseguenza della illegittimità del recesso di Fiat cadono le argomentazioni espresse dal giudice di merito per giustificare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di Fiat. 7.a. Anche la trattazione di questo motivo, apparentemente diretta a censurare violazioni di legge ma in realtà rivolta a riesaminare i fatti di causa nella direzione esplicitata dai motivi innanzi sintetizzati, risulta assorbita dal loro rigetto. 8. Con l'ultimo motivo di ricorso Italcar sostiene che Fiat Partecipazioni spa in quanto non legittimata a prendere parte al giudizio non poteva risultare attributaria di spese processuali. 8.a. Il motivo è infondato giacché, come si è esposto innanzi, l’eccezione di carenza di legittimazione di detta società è stata dichiarata inammissibile. 9. Il ricorso deve essere respinto. La ricorrente deve essere condannata, al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della società resistente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione da liquidare in Euro 6200,00 di cui Euro 6000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.