La strada è leggermente più stretta del previsto? L’inadempimento ha scarsa importanza

Un lieve restringimento della carreggiata rispetto a quanto pattuito nel preliminare, peraltro imputabile a fattori naturali e fatti di terzi, non può giustificare la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23163/12, depositata il 14 dicembre. Il caso le strade di accesso sono conformi? La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, pronuncia la risoluzione di un contratto di compravendita di un fondo rustico per colpa della promissaria acquirente, escludendo per converso che i promittenti venditori si fossero resi inadempienti all’obbligazione di dotare il fondo di due strade di accesso. I giudici di appello, infatti, rilevata la sussistenza di entrambe le strade, precisano che le promittenti venditrici non erano tenute a realizzare le opere di canalizzazione quanto alla denunciata minore larghezza della strada rispetto a quanto pattuito, il restringimento sarebbe stato provocato dallo sconfinamento dei mezzi agricoli in transito ed alla successiva erosione del margine da parte degli agenti atmosferici. In ogni caso l’inadempienza sarebbe di entità lieve, tale da escludere la risoluzione per colpa ex art. 1455 c.c Una motivazione viziata? Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la promissaria acquirente, deducendo l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione relativamente alla valutazione delle prove con specifico riferimento alla ritenuta ottemperanza dell’obbligo di realizzare gli accessi in particolare, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che le strade sarebbero state di fatto intransitabili per la mancata regimentazione delle acque e la minore larghezza di una delle stesse. L’inadempimento è di scarsa importanza. A giudizio degli Ermellini, però, il motivo non riesce a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata relativamente alla scarsa importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. ben più grave, infatti, appare l’inadempienza della promissaria acquirente, costituita dal rifiuto di stipulare l’atto traslativo. D’altra parte, le censure esposte si risolvono nel tentativo di rivisitare risultanze processuali ampiamente motivate dalla Corte territoriale, la quale ha ragionevolmente concluso che il lieve restringimento della carreggiata fosse da imputare a fattori naturali e fatti di terzi. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 23 novembre – 14 dicembre 2012, n. 23163 Presidente Goldoni – Relatore Piccialli Fatto e diritto Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Napoli,pronunziando in grado di appello in un giudizio avente ad oggetto le reciproche domande di risoluzione di un contratto preliminare, del 30.7.91,di compravendita di un fondo rustico sito in omissis , in riforma della sentenza n. 1749/01 del Tribunale di Benevento, pronunziava la risoluzione per colpa della promissaria acquirente P.R., condannando la medesima alla restituzione della caparra di L. 18.000.000 in acconto sul prezzo convenuto in L. 60.000.000 ai promittenti venditori F P.L. , in proprio, quale erede di V S. e procuratrice speciale di P.V.C. , nonché di S.G. e M. , altri eredi di V S., ritenendo ingiustificato il rifiuto della predetta di addivenire al contratto definitivo, alla cui stipulazione era stata inutilmente e formalmente invitata, ed al pagamento del saldo del prezzo la corte escludeva,per converso, che i promittenti venditori si fossero resi inadempienti all’obbligazione, assunta con il contratto preliminare,con il quale erano state previste le relative servitù,di dotare il fondo di sue strade d'accesso larghe mt. 4,la prima già esistente e da ampliare,l'altra da realizzare. A tal proposito, sulla base di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie accertamento tecnico preventivo, richiesto dalla stessa promittente venditrice e ritenuto utilizzabile, nonché prove testimoniali ,la corte dava atto dell'accertata sussistenza di entrambe le strade promesse e riteneva, sulla base delle espresse pattuizioni contrattuali, le parti promittenti venditrici tenute alla sola realizzazione del relativo tracciato,e non anche alle opere di canalizzazione ascriveva la minore larghezza m. 3,40 anziché 4 della preesistente strada, descritta dall'ausiliare a distanza di alcuni mesi da lavori di ampliamento,al restringimento provocato,nella recente stagione del raccolto, allo sconfinamento dei mezzi agricoli in transito e dalla successiva erosione dei margini da parte degli agenti atmosferici. La corte partenopea considerava che, comunque,la lieve entità di tale eventuale inadempienza fosse tale,per la sua scarsa importanza, da escludere ai sensi dell'art. 1455 c.c. la risoluzione per colpa delle promittenti venditrici, tenuto conto che le servitù erano state costituite, che gli ampliamenti vi erano statiche la promissaria era stata immediatamente immessa nel possesso del terreno, che il frazionamento era stato eseguito,sia pur con dodici giorni di ritardo rispetto al previsto profilo che peraltro non aveva formato oggetto di doglianza , mentre, per converso, ben più gravi, e risolutorie erano da ritenersi le inadempienze della P. , vale a dire il rifiuto di stipulare l'atto traslativo e di corrispondere il residuo prezzo. Tale decisione è stata impugnata dalla ricorrente P. , con unico motivo, cui resiste la controricorrente, nel quale si deduce l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla valutazione delle prove, con specifico riferimento alla ritenuta ottemperanza all'obbligo di realizzare gli accessi, per aver dato credito a due testi interessati esecutore e direttore dei lavori e per non aver tenuto conto delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo,evidenzianti l'intransitabilità delle strade per la mancata regimentazione delle acque e la minore larghezza rispetto al previsto, di una delle stesse. Ad avviso del relatore il motivo si palesa inammissibile, per un duplice ordine di profili a perché non attacca espressamente, con specifiche censure, la seconda ratio decidend i della sentenza impugnataci per sé sufficiente a sorreggere la compiuta valutazione comparativa delle reciproche condotte notoriamente incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata ,secondo cui la parziale inadempienza delle promittenti venditrici, quand'anche sussistente,non sarebbe stata tale,per la sua scarsa importanza ex art. 1455 c.c., da giustificare la risoluzione con addebito alle predette, tenuto conto della preponderanza di quello ascrivibile alla promissaria b perché le censure esposte si risolvono nel tentativo di rivisitazione delle risultanze processuali,della cui valutazione il giudice di appello ha dato ampio e dettagliato conto,senza incorrere in lacune o illogicità testualmente rilevabili, non discostandosi, in punto di fatto, dai rilievi eseguiti dal consulente, ma tenendo conto, quanto agli inconvenienti derivanti dalla mancata canalizzazione delle acque,dei limiti dell'obbligo contrattuale assunto dalle promittenti, ed individuando,sulla base di incensurabile e ragionevole apprezzamento delle risultanze di causa, in fattori esterni le ragioni delle minore larghezza di una delle due strade. Si propone,conclusivamente,la reiezione del ricorso. Roma 30 giugno 2012 . Tanto premessoci collegio,esaminata la memoria di parte ricorrente, sentito il difensore della controricorrente, dato atto dell'adesione del P.G. alla relazione, condividendo integralmente quest’ultima, ne recepisce le conclusioni. La memoria non aggiunge ulteriori significative argomentazioni alle censure di merito esposte nel ricorso. In particolare non coglie nel segno l'obiezione, secondo cui la corte di merito si sarebbe immotivatamente discostata dal parere del c.t.u. in ordine alla larghezza di una delle strade,considerato che i giudici di appello non hanno ignorato o disatteso la descrizione dello stato dei luoghi fornita dall'ausiliare,ma soltanto valutato le relative risultanze alla luce di altri elementi di giudizio emersi dalla prova orale, pervenendo alla ragionevole conclusione, non sindacabile nella presente sede,che il lieve restringimento fosse dovuto a fattori naturali e fatti di terzi. Decisiva ed inconfutata rimane,comunque, l’autonoma ratio decidendi evidenziata sub a nella relazione. Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese, infine, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore della contro ricorrente, in misura di complessivi Euro 2.700,00, di cui 200 per esborsi.