Termina il rapporto e inizia la disputa: a chi spettano restituzioni, pagamenti e risarcimenti?

Le restituzione della cauzione è prevista dalla legge, è quindi obbligatoria. Il giudizio di verosimiglianza di un danno, per essere valido, deve spiegarsi attraverso elementi idonei. Quando c’è un errore materiale nella sentenza di merito, il giudice di legittimità può provvedere all’integrazione.

Queste le principali decisioni prese dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22649, depositata l’11 dicembre 2012. Migliora lo stabile, ma spettava al locatore. Due società stipulano un contratto di locazione. La conduttrice deve operare delle migliorie allo stabile, che però erano di competenza della società locatrice. Ne consegue la risoluzione del contratto per inadempimento, dichiarata dal Tribunale. La locatrice deve risarcire i danni per le migliorie, la conduttrice si vede però rigettata la richiesta di opposizione al decreto ingiuntivo con cui veniva intimata per il pagamento dei canoni di locazione arretrati, dall’inadempimento in poi. Il rapporto termina con l’inadempimento. In secondo grado il decreto ingiuntivo viene revocato. La locatrice viene condannata perciò ad un ulteriore risarcimento del danno per interruzione del rapporto, terminato non alla normale scadenza, ma al momento dell’inadempimento. Non rileva una scrittura privata tra le parti non datata, che è nulla per indeterminatezza dell’oggetto. I documenti devono essere presentati e spiegati in sede di legittimità. La Corte di Cassazione deve esprimersi sul ricorso della locatrice. Questa si duole dell’erronea valutazione della scrittura privata. Ma la censura è inammissibile. Avrebbe dovuto presentare il documento ed indicarne il contenuto, ma non l’ha fatto. Inoltre avrebbe dovuto indicare i criteri di interpretazione in concreto non osservati dai giudici di merito. Il giudice si è espresso su quanto richiesto. E’ vero che la Corte di Appello ha data per scontata la risoluzione del contratto affermata in primo grado, ma non gli era stata chiesta un’analisi in tal senso, la doglianza si riferiva solo alla decorrenza degli effetti della risoluzione. Non è peraltro rilevante che si parli di recesso o risoluzione ai fini della decisione. La restituzione della cauzione è automatica, ma la compensazione deve essere chiesta. La ricorrente si lamenta inoltre della condanna alla restituzione del deposito cauzionale. Tale statuizione non ha tenuto conto dei danni cagionati dai lavori eseguiti dalla conduttrice. La Cassazione nota che la restituzione opera ex lege, mentre la compensazione non è stata proposta con la relativa domanda. Devono essere circostanziati gli elementi del risarcimento. La S.C. ritiene fondato uno solo dei motivi del ricorso, relativo al risarcimento del danno. La Corte territoriale non ha in alcun modo spiegato quali fossero gli elementi di fatto idonei ad indurre al giudizio di verosimiglianza del danno. Si limita a riferimenti generici ed erronei della perdita di tempo e alle spese legate alla necessità di liberare il bene e riattivare altrove l’attività commerciale . In relazione a questo motivo annulla la decisione e rinvia al giudizio di merito. Un errore materiale. Con ricorso incidentale, la conduttrice rileva che la Corte di Appello non ha condannato la locatrice alla restituzione della cauzione, pur avendo diffusamente trattato l’argomento in motivazione. Per la S.C. il giudice di appello è incorso in un evidente errore materiale , e poiché tale errore riguarda un capo della sentenza che resta confermato, la Corte può provvedere direttamente alla necessaria integrazione .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 31 ottobre – 11 dicembre 2012, numero 22649 Presidente Salmè – Relatore Massera Svolgimento del processo .1 - Con sentenza in data 19 maggio - 1 giugno 2005 il Tribunale di Latina dichiarò risolto il contratto di locazione avente ad oggetto un locale sito in per inadempimento della locatrice 4F Italia, condannò la medesima al pagamento di Euro 8.500,000 in favore della Omonia S.r.l. a titolo di risarcimento danni e respinse l'opposizione proposta da quest'ultima al decreto ingiuntivo per Euro 7.747,00 intimato per il pagamento di canoni di locazione. .2 - Con sentenza in data 9 aprile - 11 maggio 2010 la Corte d'Appello di Roma rigettò il gravame della 4F Italia mentre accolse l’impugnazione incidentale della Omonia dichiarando che il contratto di locazione si era risolto a far data dal 18 settembre 2001 per inadempimento della F4 Italia, revocando il decreto ingiuntivo emesso a favore di quest'ultima, condannando la medesima all'ulteriore risarcimento del danno in favore della Omonia di Euro 15.566,57 revocandone la condanna a pagare Euro 2.582,00 mensili per canoni scaduti dall'aprile 2002 all'effettivo rilascio. La Corte territoriale osservò per quanto interessa tra le parti vigeva un unico rapporto contrattuale e valeva solo il contratto 29 gennaio 2000, essendo la scrittura privata non datata nulla per indeterminatezza dell'oggetto non determinato e non determinabile correttamente il Tribunale aveva riconosciuto il risarcimento del danno per migliorie poiché aveva collegato tale danno non alla naturale scadenza del rapporto contrattuale, ma all'intervenuta risoluzione del rapporto per inadempimento della locatrice era legittima la pretesa della Omonia di restituzione della cauzione la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice doveva essere fatta decorrere dal momento dell'inadempimento e non dalla proposizione della domanda, con conseguente inesigibilità dei canoni successivi alla data di inadempimento verosimilmente l’interruzione del rapporto locatizio per colpa della locatrice aveva cagionato danno alla conduttrice. .3 - Avverso la suddetta sentenza la 4F Italia ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrati con successiva memoria. La Omonia ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. Motivi della decisione .1. - I due ricorsi sono riuniti ai sensi del'art. 335 c.p.c. .A Ricorso principale 4F Italia. .2.1 - Il primo motivo denuncia violazione delle norme sulla interpretazione dei contratti artt. 1362 e segg. c.c. insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La sentenza impugnata viene stigmatizzata per avere ritenuto privo di efficacia in quanto nullo per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto il contratto privo di data e non registrato. .2.2 - La censura è inammissibile per violazione dell'art. 366, numero 6 c.p.c. Infatti è orientamento costante confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Unumero numero 28547 del 2008 Cass. Sez. 3 numero 22302 del 2008 che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. numero 40 del 2006, il novellato art. 366, sesto comma c.p.c, oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che sì individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369, secondo comma, numero 4 c.p.c, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall'art. 366, comma primo, numero 6, c.p.c. - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Inoltre la censura è stata proposta sotto i profili esclusivi degli artt. 1362 e segg. c.c. e della insufficienza della motivazione e, non anche, sotto quello della falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., che tratta della nullità del contratto. Orbene, è orientamento giurisprudenziale costante confronta, per tutte, Cass. 4849 del 2006 Cass. numero 15381 del 2004 che l’interpretazione del contratto si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Nell'ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante. La ricorrente non ha adempiuto a tale prescrizione. Quanto al vizio di motivazione, è noto che l'insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiché, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame al fine di confutarle o condividerle tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse Cass. numero 5316 del 2009 e numero 2272 del 2007 . Nella specie il percorso logico - giuridico seguito dalla Corte territoriale risulta perfettamente comprensibile e coerente. In definitiva, l'accertamento della indeterminatezza e della determinabilità dell'oggetto del contratto è questione di fatto che la Corte territoriale ha sufficientemente motivato. .3.1- Il secondo motivo adduce violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento in particolare art. 1458 c.c. e sul recesso art. 1373 c.c. violazione dell'art. 27 legge 392/78 omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo. In sintesi, si sostiene a la Corte d'Appello ha dato per scontata la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice già pronunciata dal Tribunale, e si è occupata solo del dies a quo, sebbene il Tribunale avesse negato efficacia alla missiva del 18 settembre 2001 b la sentenza impugnata confonde tra recesso e inadempimento c la previsione di cui all'art. 27 della legge 392/1978 deve essere qualificata come recesso. .3.2. - Premesso che è pacifico tra le parti che il Tribunale di Latina aveva dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento della 4F Italia, osserva la Corte che dalla lettura della sentenza impugnata si evince che nessuna delle parti aveva censurato questa statuizione e che la doglianza, peraltro della Omonia, aveva riguardato esclusivamente la decorrenza degli effetti dell'affermata risoluzione. Analogamente, non risulta essere stato trattato avanti al giudice di merito il tema dell'art. 27 della legge 392/1978. La confusione, in cui effettivamente sembra essere incorsa la Corte territoriale, tra inadempimento e recesso non ha spiegato alcun effetto sulla decisione e, quindi, è irrilevante ai fini che interessano. L'interpretazione di un documento nella specie la missiva 18 settembre 2001 rientra nelle competenze esclusive dei giudice di merito ed è fisiologico che nei due gradi possano esserci apprezzamenti e valutazioni diverse. .4.1 -. Il terzo motivo lamenta violazione delle norme sulla liquidazione, anche equitativa, del danno artt. 1226 e 1223 c.c. e sull'onere della prova art. 2697 c.c. omessa motivazione su punto di fatto. Viene criticata la liquidazione del verosimile danno per le perdite che la conduttrice avrebbe subito per l'interruzione del rapporto e definita incomprensibile la retrodatazione del conteggio al 1992. .4.2 -.La censura è fondata. La Corte territoriale non ha in alcun modo spiegato quali fossero gli elementi di fatto idonei ad indurre al giudizio di verosimiglianza del danno. Si limita a riferimenti, generici ed erronei alla perdita di tempo e alle spese legate alla necessità di liberare il bene e riattivare altrove l'attività commerciale, Quindi, nel procedere alla liquidazione equitativa, ha irrazionalmente parametrato tale voce di danno a tre mensilità del canone contrattuale, ancora equitativamente aggiornati nella cifra globale di Euro 8.500,00, senza indicare le ragioni di tale scelta. L'annullamento in parte qua della sentenza comporta l'assorbimento della questione relativa al conteggio degli interessi. .5.1 -.Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 11 e 41 legge numero 392/78. Violazione dell'art. 2697 c.c. La ricorrente si duole per la restituzione del deposito cauzionale senza tener conto dei danni cagionati dai lavori eseguiti dalla Omonia. .5.2 -.La censura è manifestamente infondata. La sentenza impugnata ha correttamente affermato che la restituzione del deposito cauzionale è dovuta per legge. Altrettanto correttamente non ne è stata disposta la compensazione con i danni ora lamentati dalla 4F Italia poiché questa non ha dimostrato di avere proposto ritualmente la relativa domanda. .6. - Pertanto la sentenza va annullata in accoglimento del terzo motivo, con rinvio alla stessa Corte territoriale in diversa composizione. b Ricorso incidentale 4F Omonia. .7.1 - Con l'unico motivo viene lamentata la violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo che nel dispositivo della sentenza impugnata manca la condanna della 4F Italia alla restituzione della cauzione sebbene l'argomento sia stato trattato diffusamente nella motivazione. .7.2 - Il giudice di appello è incorso in un evidente errore materiale. La parte motiva della sentenza affronta esplicitamente il tema della restituzione della cauzione e indica le ragioni che inducono ad accogliere il motivo di gravame ad hoc finalizzato pag. 3 della sentenza impugnata . Ma poi la Corte territoriale ha omesso di inserire nel dispositivo della propria sentenza la relativa pronuncia di condanna. Poiché tale errore riguarda un capo della sentenza che resta confermato, la Corte può provvedere direttamente alla necessaria integrazione. .8. - Pertanto, disposta l'integrazione nei termini sopra indicati del dispositivo della sentenza impugnata, questa va cassata nella parte censurata con il terzo motivo del ricorso principale. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, provvedere anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, che rigetta nel resto, e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e dispone la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata integrandolo con la condanna della S.r.l. 4F Italia a restituire alla Omonia S.r.l, la cauzione versata all'atto della stipula del contratto di locazione. Rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.