Definitivamente regolamentati i contratti agricoli

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2012, n. 274, le modalità applicative dell’art. 62, l. n. 27/2012 in materia di contratti sui beni alimentari. Le principali novità riguardano la forma, la fatturazione e gli interessi di mora.

Ecco, in sintesi, gli elementi caratterizzanti i contratti agricoli. Redazione dei contratti. Devono essere stipulati in forma scritta e devono indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli. Termini di pagamento e fatturazione. Relativamente ai termini di pagamento le scadenze sono differenti a seconda delle tipologie di merci e precisamente - merci deteriorabili entro 30 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o delle relative fatture - merci non deteriorabili entro 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o delle relative fatture. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. Interessi di mora. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all’art. 62, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata PEC o di impiego del sistema EDI Electronic Data Interchange o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti La disposizione di cui all’art. 62, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo periodo, prevede il pagamento di interessi a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni 1. il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge 2. il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. Per quanto concerne infine il saggio di interessi da applicare, l’art. 5, D.Lgs. n. 231/2002 prevede che salvo diverso accordo tra le parti, il saggio di interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali . A tal fine, l’art. 62, comma 3, D.L. 1/2012 prevede, che nel caso di ritardo dei pagamenti, il saggio di interesse è maggiorato di ulteriori due punti percentuali. In conclusioni, quindi per il secondo semestre 2012 l’interesse applicabile sarà pari al 10% ossia pari al tasso dell’1% della BCE, maggiorato di ulteriori nove punti percentuali. Nuova disciplina applicabile a tutti i contratti di vendita stipulati dal 24 ottobre scorso. Gli accordi in essere a tale data, devono essere adeguati alla forma scritta e alle nuove disposizioni di legge al massimo entro fine anno, situazione che implica l’obbligo di inserire i seguenti elementi - durata - quantità - caratteristiche del prodotto venduto - prezzo - modalità di pagamento e di consegna.

Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, decreto 19 ottobre 2012, n. 199 G.U. 23 novembre 2012, n. 274 Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 62 Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante Disciplina della subfornitura nelle attività produttive Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare l'articolo 4 come modificato dal comma 11 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, come convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare gli articoli 7 e 12, comma 3 Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e , della L. 7 marzo 2003, n. 38 Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 settembre 2012 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 64 dell'11 ottobre 2012 Decreta Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme ad applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. 3. Non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse b i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse c i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. 4. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per a prodotti agricoli i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea b prodotti alimentari i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 c prodotti deteriorabili i prodotti di cui all'articolo 62, comma 4. La durabilità del prodotto superiore o inferiore a 60 giorni si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore d consumatore finale è la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e cessione dei prodotti agricoli e alimentari il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana f interessi legali di mora interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali g tasso di riferimento tasso d'interesse come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato - per il primo semestre dell'anno in questione è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno - per il secondo semestre dell'anno in questione è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno h saggio degli interessi tasso complessivo degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge i contratto quadro, accordo quadro o contratto di base accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell'emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. È fatta salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f l accordi interprofessionali accordi conclusi tra gli organismi di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3 Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettere a e b . 2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i e l , sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi a contratti di cessione dei prodotti b documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura c ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti. 3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti. 4. I documenti di trasporto, o di consegna, nonchè le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 2, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. . 5. La superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto. 6. Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell'ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1. Art. 4 Pratiche commerciali sleali 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 2, lettera e , del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nell'ambito delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano nella definizione di condotta commerciale sleale anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare High level Forum for a better functioning of the food supply chain , approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che a prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto b escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti c determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. 3. Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese. Art. 5 Termini di pagamento e fatturazione 1. I termini di pagamento di cui al terzo comma dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. 3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all'articolo 62 comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata PEC o di impiego del sistema EDI Electronic Data Interchange o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. 4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 5. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i. Art. 6 Interessi di mora 1. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2. È vietato negare il pagamento dell'intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all'adempimento della medesima. Art. 7 Funzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni. Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. 2. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012 per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.