Corrispettivo per lavori aggiuntivi: l’appaltatore deve iscrivere riserva (a pena di decadenza) appena percepisce un aggravio dei costi

In materia di opere pubbliche, le riserve hanno lo scopo di consentire all'appaltatore di far risultare le proprie pretese per compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale. Tuttavia, a pena di decadenza, le riserve devono essere tempestivamente inserite nella contabilità fatta salva la possibilità per l’impresa di esplicitarle in seguito, qualora non sia possibile una loro immediata e precisa quantificazione al momento dell’iscrizione .

La Cassazione, con la recentissima sentenza n. 18937 del 5 novembre 2012, ribadisce un principio di vitale importanza in materia di appalti pubblici. Infatti, con riferimento ai lavori addizionali, extracontratto e privi di preventiva autorizzazione, in assenza di tempestiva iscrizione di apposita riserva, nulla può essere riconosciuto a favore dell’appaltatore, che pertanto decade da ogni consequenziale pretesa. Il caso. Un Comune affidava un appalto avente ad oggetto l’adattamento e la manutenzione di alcuni locali. L’impresa esecutrice chiedeva all’ente locale il pagamento di somme aggiuntive per aver effettuato ulteriori lavori rispetto a quelli deliberati e convenuti, realizzati per disposizione e sotto il controllo del Direttore dei Lavori del Comune. Sia in primo grado, sia in appello, la pretese dell’appaltatore venivano respinte per carenza di legittimazione passiva del Comune, perché unicamente ritenuto responsabile era la persona fisica, funzionario del Comune e Direttore dei Lavori, che quelle lavorazioni ulteriori aveva affidato in violazione delle norme in tema di contabilità pubblica. La sentenza d’appello veniva però impugnata una prima volta in Cassazione, che riformava la decisione siamo nel 2003 , rilevando che in tema di appalti pubblici i lavori addizionali eventualmente effettuati dall’appaltatore extracontratto e non previamente autorizzati possono eccezionalmente dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva siano qualificabili come indispensabili in sede di collaudo siano stati riconosciuti come indispensabili anche dall’amministrazione committente comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, nei limiti della spese approvate. Ma anche in sede di rinvio le pretese dell’impresa esecutrice venivano infine rigettate per la ritenuta assenza di almeno un paio degli elementi individuati dalla Cassazione in fase rescindente mancava il riconoscimento della indispensabilità delle opere effettuate extracontratto e il rispetto dei limiti di spesa approvati in ogni caso la relativa riserva formulata dall’appaltatore andava considerata tardiva. L’appaltatore riportava di nuovo la controversia avanti alla Cassazione, che tuttavia, per le ragioni appresso indicate, finirà per rigettare in via definitiva le pretese del ricorrente. In generale, lo scopo delle riserve. La giurisprudenza che si è occupata del tema oggetto di ricorso ha sempre anzitutto posto in evidenza la funzione dell’istituto delle riserve . A tal proposito, anche se la decisione qui in esame non lo esplicita, vale la pena ricordare che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'istituto della riserva è posto a garanzia della pubblica amministrazione appaltante, la quale deve essere messa in condizione di esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza o meno di una propria obbligazione. Ecco quindi spiegato per quale motivo l’appaltatore deve iscrivere tempestivamente le proprie riserve , per porre dunque la stazione appaltante nella condizione di poter effettuare verifiche immediate sulle pretese ad essa sottoposte cfr. Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2011, n. 5871 . Il leitmotiv della decisione la tardività della riserva iscritta dall’appaltatore. La Suprema Corte constata anzitutto che la censura del ricorrente rivolta alla sentenza impugnata fa leva sulla ritenuta erronea valutazione circa l’intempestività della riserva iscritta sul registro di contabilità per il pagamento dei lavori aggiuntivi iscrizione avvenuta in occasione della emissione del primo stato di avanzamento dei lavori peraltro in effetti primo atto contabile dopo di essi comunicato all’esecutore dalla stazione appaltante e sottoposto alla sua firma . Nel caso specifico, i lavori aggiuntivi erano stati però disposti con appositi ordini di servizio, preannuncianti un evidente aggravio dei costi. Di conseguenza, già in tale momento sorgeva l’obbligo dell’imprenditore di formulare la relativa riserva, tanto più che egli aveva riconosciuto di averne avvertito la necessità fin dall’inadeguato computo metrico estimativo degli interventi redatto dall’Ufficio Tecnico comunale. Fermo peraltro, in questo quadro, il diritto dello stesso appaltatore di esporre successivamente, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare e quantificare l’intera relativa pretesa nel titolo e nella somma. In conclusione, la circostanza per cui l’appaltatore aveva iscritto riserva soltanto a lavori completati ed ultimati, in occasione del rilascio della certificazione del loro stato di avanzamento da parte del Direttore dei Lavori, rendeva ogni pretesa infondata per intervenuta decadenza. L’appaltatore avrebbe dovuto iscrivere riserva magari anche con riserva di successiva precisazione appena avvertitane l’esigenza, vale a dire a seguito dei menzionati ordini di servizio aventi ad oggetto i lavori aggiuntivi.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 settembre – 5 novembre 2012, n. 18937 Presidente Vitrone – Relatore Salvago Svolgimento del processo Nel giudizio promosso nei confronti del Comune di Oria da D.L.C. il quale, in relazione ad un contratto di appalto, stipulato con il predetto ente, per l'adattamento e manutenzione di alcuni locali, aveva chiesto il pagamento in misura di L. 19.584.669 di lavori, ulteriori rispetto a quelli deliberati e convenuti, che assumeva effettuati per disposizione e con il controllo del direttore dei lavori il Tribunale di Brindisi, confermando la sentenza di primo grado del Pretore di Oria, rigettava la domanda per difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto, ritenendo, viceversa, direttamente ed esclusivamente, legittimato il funzionario comunale il direttore dei lavori appunto che quei lavori extracontratto avrebbe disposto o consentito. E ciò in applicazione del disposto di cui all'articolo 23 comma 4 della l. 1989 n. 144 esclusa altresì l’esperibilità, nei confronti del Comune, oltre che dell'azione, di arricchimento ex articolo 2041 c.c., anche dell'azione contrattuale di cui all'articolo 103 r.l. 1895 n. 350, in quanto ad avviso del Tribunale riferibile quest'ultima ad ipotesi, unicamente, di variazioni arbitrarie e non anche di variazioni autorizzate , come quelle nella specie dedotte dall'impresa a fondamento della domanda di pagamento. Quest'ultima statuizione è stata cassata dalla Corte di Cassazione,che con sentenza 12 settembre 2003 n. 12342, ha rilevato che in tema di appalto di o.p. i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore extracontratto e non previamente autorizzati per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex articolo 342 comma 2 della legge n. 2248 all. F del 1865 possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano stati riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente, comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate. Con sentenza del 18 gennaio 2006,la Corte di rinvio, ha respinto le richieste dell'impresa osservando a che dei requisiti richiesi dalla Corte di Cassazione per il pagamento dei lavori ne difettavano almeno due e cioè il riconoscimento della loro indispensabilità da parte dell'organo competente dell'amministrazione, nonché il rientro del costo nei limiti della spesa stanziata, pari a L. 20 milioni b che anche la riserva era stata formulata intempestivamente dopo l'avvenuta esecuzione dei lavori aggiuntivi, allorché ne era stato redatto il primo stato di avanzamento. Per la cassazione della sentenza, il D.L. ha proposto ricorso per 3 motivi il comune di Orla ha partecipato alla sola udienza di discussione. Motivi della decisione Con il primo motivo, il D.L. , deducendo violazione degli articolo 53, 54 ed 89 r.d. 350/1895, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto intempestiva la riserva da lui apposta per il pagamento dei lavori aggiuntivi sul registro di contabilità in occasione della emissione del primo stato di avanzamento, malgrado si trattava proprio del primo atto contabile dopo di essi comunicatogli dalla stazione appaltante,e sottoposto alla sua firma. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'articolo 103 r.d. si duole che la Corte di appello abbia considerato mancante il riconoscimento della indispensabilità dei lavori da parte della stazione appaltante, senza considerare che proprio perché non ne era stato effettuato il collaudo, né quest'ultima aveva mai voluto procedere alla loro verifica in contraddittorio, il relativo apprezzamento era necessariamente devoluto all'autorità giudiziaria. Con l'ultimo, addebita al giudice di rinvio di aver erroneamente interpretato il menzionato articolo 103, il quale consente spese anche superiori ai limiti approvati, soltanto che in tal caso il collaudatore, sospendendo le operazioni e ritenuta la loro indispensabilità rimette la decisione all'amministrazione, tenuta a decidere in funzione di detta indispensabilità e quindi ad incrementare ove occorra il tetto di spesa. Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate. Il ricorrente non ha anzitutto considerato che il giudizio di rinvio che è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione in sostituzione di quella cassata deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno. Con la conseguenza che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio e per le parti di sindacare i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi,e perfino nell'ipotesi di constatato errore del principio di diritto dalla stessa affermato. Pertanto avendo nel caso Cass. 13432/2003 subordinato il diritto al compenso per i lavori aggiuntivi richiesti dall'appaltatore, tra l'altro, alle condizioni,peraltro ripetutamente indicate dalla giurisprudenza da ultimo, Cass.5871/2011 , che gli stessi fossero stati riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente, e che comportassero un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, restava comunque compreso, entro i limiti delle spese approvate, non era più consentito all'impresa rimetterle in discussione né in particolare cercare di dimostrare, quanto a quest'ultimo requisito, che dall'articolo 103 r.d. 350/1895 debba trarsi, invece, il diverso principio che nell'ipotesi di indispensabilità, tale superamento può verificarsi. Mentre, quanto al riconoscimento, ove lo stesso manchi ovvero sia ingiustamente rifiutato, l'imprenditore possa ottenerlo in sostituzione dal giudice ordinario proprio perché entrambe queste prospettazioni erano state in radice escluse dalla decisione della Cassazione. E non avendo il D.L. contestato gli accertamenti al riguardo della Corte di merito, che l'Amministrazione appaltante non aveva operato alcun riconoscimento dell'indispensabilità dei lavori, e che il loro costo comportava il superamento di quelli approvati,risultava perciò stesso corretta la sentenza impugnata che ne aveva respinto la richiesta di pagamento per aver preso atto della mancanza di almeno due dei presupposti postulati dalla sentenza di rinvio. Ma la decisione di rinvio ha per completezza escluso anche il primo e pregiudiziale di detti presupposti, individuato nella tempestività della relativa richiesta pretesa dal combinato disposto degli articolo 53 e 54 r.d. 350 del 1895, posto che dalla menzionata normativa né direttamente né indirettamente può trarsi il principio che il relativo onere insorga soltanto in occasione del primo atto di contabilità sottoposto alla sottoscrizione dell'appaltatore disponendo, invece, la stessa che l'appaltatore che, nel corso dell'esecuzione del contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi, è tenuto a iscrivere la riserva immediatamente e perciò questa subordinando non alla disponibilità da parte dell'imprenditore del registro di contabilità, ovvero dell'invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensì alla obbiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi. Con la conseguenza che l'onere di formularla non cessa neppure nell'ipotesi nel caso neppure prospettata di momentanea indisponibilità del registro di contabilità, dovendo in tal caso l'imprenditore iscrivere la riserva in documenti contabili equivalenti, come il verbale di sospensione o ripresa dei lavori, ovvero gli ordini di servizio, o più in generale i documenti previsti dagli articolo 39 e 42,2 comma d.p.r. 1063 del 1962, salvo poi riversarla non appena possibile nel registro di contabilità Cass.8242/2012 19499/2010 15693/2008 . Pertanto, siccome nel caso concreto i lavori aggiuntivi sono stati disposti con appositi ordini di servizio, perciò preannuncianti un evidente aggravio dei costi relativi, già in tale momento sorgeva l'obbligo dell'imprenditore di formulare la relativa riserva,tanto più che egli ha riconosciuto di averne avvertito la necessità fin dall'inadeguato computo metrico estimativo degli interventi redatto dall'Ufficio tecnico pag. 2 ric , e fermo rimanendo il suo diritto di esporre successivamente nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare e quantificare l'intera relativa pretesa nel titolo e nella somma Cass.8512/2008 17630/2007 4702/2006 . Laddove la riserva è stata iscritta dal D.L. soltanto a lavori completati ed ultimati, in occasione del rilascio della certificazione del loro stato di avanzamento da parte del D.L. e quindi tardivamente,allorquando si era verificata già la decadenza della relativa pretesa. Le spese del giudizio gravano sul ricorrente,rimasto soccombente e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del comune di Oria, in complessivi Euro 1.700,00 oltre accessori,come per legge.