intermediazione finanziaria | 03 Agosto 2012
Senza la sottoscrizione della Banca il contratto quadro è nullo
di Stefano Narducci - Avvocato
L’obbligo di forma scritta previsto dall’art. 23, D.Lgs. n. 58/1998 è richiesto ad substantiam e si riferisce ad entrambi i contraenti. Il visto apposto dal funzionario della Banca sul contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro) non può essere interpretato come manifestazione di volontà contrattuale riferibile all’istituto bancario e dà luogo a nullità relativa del contratto per mancanza della forma scritta, nullità che può essere fatta valere solo dall’investitore con specifica domanda.
(Tribunale di Siena, sez. Civile, sentenza n. 261/12; depositata il 19 luglio)
Il caso. Un correntista sottoscrive un contratto di intermediazione finanziaria con la sua Banca, a seguito del quale effettua ordini di acquisto di obbligazioni argentine. Il contratto quadro è solo vistato dal funzionario della...
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