responsabilità per vizi | 20 Luglio 2012
Nella vendita di massa basta un controllo a campione sulla qualità del prodotto
di Paola Di Michele - Avvocato
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta ove si tratti di prodotti di massa, quali sono gli integratori utilizzati per la produzione di mangimi destinati agli allevamenti zootecnici, l’applicazione dell’art. 1494 c.c. presuppone la prova della colpevole inerzia del venditore intermedio che non abbia eseguito sul bene indagini a campione finalizzate a scongiurare la presenza di un vizio su di un elevato quantitativo di prodotto. Nel caso di specie la Cassazione ha respinto i gravami proposti dal produttore di mangimi zootecnici poiché la prova del danno era stata fornita in relazione ad un solo episodio, tale da escludere in radice la responsabilità, per omesso controllo, da parte del venditore.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12446/12; depositata il 19 luglio)
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