compravendita immobiliare | 13 Luglio 2012
Nullo l’impegno di indicare un prezzo inferiore a quello realmente corrisposto
di Gianluca Tarantino - Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell'economia
L’effetto di propagazione, sull’intero contratto preliminare, della nullità della clausola contenente l’impegno delle parti di indicare nel definitivo, in violazione della disciplina dell’imposta di registro, un prezzo inferiore a quello realmente pattuito, non può derivare dal semplice rafforzamento dell’atteso comportamento contra legem mediante la previsione negoziale di un diritto alla risoluzione attivabile dalla parte rimasta fedele alla clausola. Occorre in particolare la prova, a cura della parte colpita dallo squilibrio indotto dalla nullità parziale e che invochi il contagio all’intero contratto, che il mantenimento di esso dopo la depurazione non sia più giustificato dal senso originario dell’operazione. E ciò per essere la clausola di occultamento in tale rapporto di interdipendenza e di inscindibilità con le altre pattuizioni che queste non possono sussistere in modo autonomo.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 11749/12; depositata l’11 luglio)
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