intermediari finanziari | 25 Giugno 2012
Dalla selva di clausole sul diritto di recesso esce un rinvio alle Sezioni Unite
Diritto di recesso: sette giorni cruciali in cui il consumatore ha il diritto di ripensare alle proprie mosse. La Cassazione – nel ricostruire la disciplina del sesto comma dell’art. 30 del d. lgs. n. 58/1998 – riconosce la bontà dei vari orientamenti giurisprudenziali, sovente resi più complicati dalla vasta ed eterogenea gamma di contratti stipulati dagli intermediari finanziari. La scelta è quella di rinviare la questione alle Sezioni Unite.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 10376/12; depositata il 21 giugno)
Questo l’excursus affrontato dalla Cassazione Civile (ordinanza n. 10376 del 21 giugno 2012) in materia di contratti stipulati con intermediari finanziari.
Invalidità del contratto. Con sentenza confermativa del decisum di...
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