Il committente di un trasporto è obbligato in solido qualora il primo trasportatore si renda inadempiente nei confronti del sub-vettore

Ai sensi dell’art. 7 ter , decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, modificato dal d.l. n. 103/2010, il sub-vettore ha azione diretta verso tutti coloro i quali hanno ordinato il trasporto i quali sono obbligati in solido nei limiti della quota di corrispettivo pattuita. Qualora l’obbligato in solido non contesti la domanda attorea il credito può ritenersi liquido, certo ed esigibile anche nei confronti dell’obbligato in solido.

Il D.L. n. 103/2010, che ha modificato l’art. 7 ter del Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 286, stabilisce che il vettore il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato a eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale . In altre parole il sub-vettore, nell’ipotesi in cui la persona fisica o giuridica che ha commissionato il trasporto non adempia, può rivalersi su tutti coloro i quali hanno ordinato quel determinato trasporto, compreso il mandate effettivo della consegna, che sono obbligati nei limiti del corrispettivo contrattuale pattuito. Tale ultimo inciso è ovvio non si può pretendere che l’obbligazione solidale sia più gravosa di quella contrattualmente assunta. Nel caso concreto in esame il Giudice di Pace non ha fatto altro che applicare ermeneuticamente la disposizione normativa di cui sopra e, per l’effetto, ha condannato sia il committente sia il primo vettore a corrispondere quanto richiesto dal sub-vettore per il trasporto effettuato. La sentenza in commento è degna di nota ove precisa che qualora l’obbligato in solido non precisi l’entità del credito contrattualmente pattuito questo può ritenersi liquido ed esigibile anche nei confronti di questo con estensione dell’obbligazione solidale all’intera somma azionata. E’ opportuno, pertanto, che il committente collabori sempre indicando l’importo pattuito con il primo vettore onde evitare di dover corrispondere delle somme non dovute ai sensi del contratto.

Giudice di Pace di Monza, sez. Civile, sentenza 14 - 22 marzo 2012, n. 374 Giudice Nicoletta Aliata Svolgimento del processo All’udienza del 6 marzo 2012 è presente il procuratore dell’attrice che si riporta integralmente all’atto introduttivo del giudizio e chiede che la causa sia ritenuta provata per documenti e trattenuta in decisione, con rinuncia alle istanze istruttorie. Nessuno è presente per le parti convenute il Giudice, vista la regolarità della notifica ne dichiara la contumacia e ritenuta la causa matura per la decisione invita l’attrice a precisare le conclusioni e trattiene la causa a sentenza. Motivi della decisione La domanda attorea è fondata e pertanto merita di essere accolta. Parte attrice ha provato con la produzione dei documenti, ed in particolare della fattura n. F630 del 14 maggio 2011, per l’importo di euro 264,00, nei confronti di O.D. Servizi s.r.l. quanto sostenuto nell’atto introduttivo del giudizio, ovvero il trasporto conto terzi, come emerge dalla scheda di trasporto n. 01010D/2011, e la solidarietà nell’obbligazione della convenuta Coprem s.r.l., ai sensi dell’art. 7 ter del Decreto Legislativo 21/11/2005 n. 286 modificato dal D.L. n. 103/2010, che commissionava detto trasporto alla O.D. Servizi s.r.l., e l’inadempienza della società, che non ha versato all’esponente la somma dovuta, nonostante i solleciti. In mancanza di contestazioni da parte convenuta sulla veridicità e congruità della richiesta attorea, stante la loro assenza in giudizio, il Giudice ritiene il credito vantato liquido ed esigibile, e condanna le convenute in solido fra loro al pagamento della somma richiesta, oltre interessi di mora a norma del D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza al saldo effettivo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo in via equitativa in base agli atti di causa ed al giudicato. P.Q.M. Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando così provvede 1 accoglie la domanda attorea 2 condanna le convenute in solido fra loro, Coprem 2000 s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e O.D. Servizi s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attrice società Scaglia Trasporti s.r.l. della somma di euro 264,00, oltre interessi di mora a norma del D.Lgs. 231/2002 dalla data della scadenza al saldo effettivo 3 condanna altresì le convenute in solido fra loro al pagamento delle spese di giudizio liquidate in base agli atti ed al giudicato in via equitativa in complessivi euro 286,50, oltre IVA e CPA come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva a norma dell’art. 282 c.p.c.