Tutela dei risparmiatori | 20 Febbraio 2012
Vendita di prodotti finanziari: gravano sulla banca gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza
di Emilio Graziuso - Avvocato, Dottore di Ricerca e Direttore Scientifico Centro Studi “Persona, Diritto e Mercato”
Dal Tribunale di Massa: «il contratto di intermediazione finanziaria è annullabile ai sensi dell’art. 1429 n.2 c.c. qualora l’intermediario finanziario abbia fornito al risparmiatore informazioni erronee in merito alle qualità essenziali dell’oggetto della prestazione. In tal caso il risparmiatore avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte, anche a titolo di spese, in esecuzione del contratto». Per il Tribunale di Livorno: «la violazione della normativa di settore, che pone a carico degli Istituti di credito dei precisi obblighi di informazione in merito alle caratteristiche del prodotto finanziario, comporta la risoluzione del contratto con conseguente diritto del risparmiatore al risarcimento del danno».
(Tribunale di Massa, sentenza n. 576/12; depositata il 31 gennaio)
(Tribunale di Livorno, sentenza n. 949/12; depositata il 25 gennaio)
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