deposito bancario | 23 Gennaio 2012
Sì alla restituzione del saldo, anche se il cliente è stato inattivo per anni
Il diritto diventa esigibile solo con la richiesta
Il diritto alla restituzione del saldo diventa esigibile solo dalla richiesta. La precedente inattività del depositante non rileva ai fini della prescrizione.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 788/12; depositata il 20 gennaio)
Poiché il deposito bancario è contratto di durata, in assenza di un termine di scadenza l’obbligazione restitutoria della banca sorge solo a seguito di espressa richiesta del cliente: un’eventuale inerzia del depositante,...
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