Senza autorizzazioni per la birreria il contratto è risolto. Ma i canoni vanno pagati

La locazione è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, ma nell'attesa che queste arrivino, il contratto è vincolante.

La mancata autorizzazione amministrativa all'esercizio di attività di ristorazione o birreria è clausola risolutiva del contratto di locazione, ma se gli accordi prevedevano che il conduttore fosse tenuto a corrispondere i canoni nelle more della pronuncia del Comune, il conduttore non può sottrarsi a tale obbligo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20987 del 10 ottobre. Il caso. Le parti stipulavano un contratto di locazione per un immobile da adibire a ristorante/birreria, subordinando la validità del rapporto al conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative gli accordi, infatti, prevedevano che il diniego di tali autorizzazioni costituisse motivo di recesso, ma che nelle more dell'eventuale conseguimento il conduttore fosse tenuto alla corresponsione dei canoni mensili. Il Comune negò l'autorizzazione e le sorti del contratto venivano interpretate in senso difforme dalle parti e dai giudici di merito, chiamati a pronunciarsi sui pagamenti pretesi tanto dalla locatrice quanto dalla conduttrice. La controversia arrivava, infine, in Cassazione. Locale da adibire ad uso specifico che ne é del contratto senza le necessarie autorizzazioni? Uno dei punti centrali della vicenda è proprio relativo alle conseguenze contrattuali del diniego delle autorizzazioni amministrative. La conduttrice, infatti, dopo aver ottenuto, con decreto ingiuntivo, la restituzione di quanto versato a titolo di deposito cauzionale, si è vista condannare al pagamento dei canoni arretrati, dovuti a far data dalla stipula del contratto al verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla comunicazione del Comune. In Appello, poi, la decisione è stata nuovamente riformata, e il contratto considerato risolto per inadempimento grave della locatrice, a causa della mancata consegna dell'immobile alla conduttrice in attesa delle autorizzazioni amministrative. Il conduttore non poteva pretendere la consegna dell'immobile prima delle autorizzazioni. La S.C., chiamata a fare chiarezza sulla vicenda, parte dall'analisi di quest'ultima circostanza e accoglie i motivi di ricorso della locatrice la Corte d'appello, infatti, è incorsa in vizio di ultrapetizione in quanto la conduttrice non ha mai sollevato la relativa domanda né in primo grado né in sede di gravame. In ogni caso, poiché l'immobile era destinato ad un uso specifico, una consegna senza la preventiva autorizzazione a quell'uso da parte delle autorità preposte non avrebbe avuto alcuna ragione nell'economia del contratto. Pertanto, appare censurabile la decisione di considerare come grave inadempimento della locatrice la mancata consegna dell'immobile stesso alla conduttrice prima della concessione delle autorizzazioni. I canoni erano dovuti nelle more degli adempimenti burocratici. Inoltre, la S.C. rileva che in base agli accordi intercorsi tra le parti, la conduttrice era comunque tenuta al pagamento dei canoni anche in attesa di una risposta del Comune. La Corte d'appello, invece, ha colpevolmente evitato di prendere in considerazione che il mancato adempimento di quest'obbligo contrattuale può costituire inadempimento della conduttrice. La sentenza, per tutti questi motivi, deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale per una nuova decisione.