Il geometra progettista non deve risarcire il committente se l'accordo riguarda la realizzazione di un immobile abusivo

Il caso. Un soggetto conferisce ad un geometra l'incarico di valutare la fattibilità della trasformazione di una tettoia adiacente alla propria abitazione in un piccolo vano abitabile e di predisporre, in caso positivo, il relativo progetto. La tettoia, realizzata nei primi anni '90 ed adibita come riparo per il posto auto, era già stata oggetto dell'istanza di condono edilizio per il quale il medesimo geometra aveva predisposto la relazione di staticità ed un rilievo in pianta dell'opera. Il geometra redige, così, le planimetrie e la relazione tecnica depositandole in Comune per la concessione del titolo edilizio, indi rilasciata. Una volta completati i lavori di ristrutturazione, durante un sopralluogo della Polizia municipale di Prato, effettuato l'anno successivo, viene riscontrata la discordanza di circa un metro tra l'altezza del preesistente manufatto rispetto all'altezza riprodotta dal geometra nel grafico che riproduce lo stato attuale e distanze non reali rispetto alle pareti finestrate dei fabbricati circostanti. Così, il Comune di Prato provvede alla revoca d'ufficio della concessione, imponendo altresì l'integrale demolizione delle opere realizzate. Il committente viene, quindi, sottoposto a procedimento penale e, successivamente, chiede al geometra, ex art. 702 bis c.p.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, lamentando di non essere stato informato dal professionista, che anzi si mostrò rassicurante, circa la possibilità di convertire la copertura del posto auto in vano abitabile sulla base della normativa vigente, senza verificare i profili normativi edilizi che potevano ostare all'attuazione dell'opera richiesta. Prestazione d'opera quali sono gli obblighi professionali? Il caso in esame verte in tema di risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale di una prestazione d'opera professionale. Nella fattispecie, bisogna accertare se il professionista sia venuto meno ai propri obblighi professionali, se configuri illecito l'aver riprodotto nelle planimetrie allegate all'istanza di concessione edilizia misure non corrispondenti alla realtà dei luoghi e, prima di tutto, se giuridicamente sussista il fatto costitutivo della domanda risarcitoria ovvero se il contratto intervenuto tra il privato ed il professionista possa essere qualificato valido e, quindi, efficace. Principi in materia di responsabilità contrattuale gli oneri probatori. In tema di inadempimento di un'obbligazione, oltre alla dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto art. 2697 c.c. , il regime di ripartizione dell'onere della prova pone a carico del creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, soltanto la prova della fonte negoziale o legale costitutiva del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione seppure non in maniera generica della circostanza dell'altrui inadempimento o inesatto adempimento, per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni della controparte, fornendo altresì la prova del nesso di causale tra l'altrui inadempimento ed il danno subìto il debitore convenuto, invece, è gravato della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione. Iter logico-giuridico e valutazioni processuali. Bisogna, così, valutare se si sia trattato di accordo avente ad oggetto la realizzazione di un manufatto abusivo o se, invece, il committente sia stato tratto in errore in merito alla realizzabilità dell'opera a causa della condotta imperita e negligente del professionista ed, in tale secondo caso, se il committente conoscesse, o meno, la fattibilità dell'intervento di trasformazione della tettoia, peraltro già oggetto di sanatoria. All'uopo, pregiudiziale in senso logico è la valutazione 1 del fatto costitutivo del diritto che giudizialmente il committente intende esercitare 2 del rapporto giuridico da cui nasce l'effetto dedotto in giudizio 3 dell'esistenza e della validità del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato inter partes di cui viene contestato l'esatto adempimento. In altri termini, oggetto della decisione è in primis l'indagine, non meramente incidentale, circa l'esistenza del rapporto giuridico sul quale la pretesa si fonda e su cui è necessario si formi il giudicato, trattandosi di situazione non distinta e non indipendente dal fatto costitutivo come invece in caso di pregiudiziale in senso tecnico, Cass. sez. III 22 marzo 2005 n. 6170 ma oggetto del processo l'efficacia del giudicato copre, infatti, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico nella pronuncia medesima ex multis Cass. 27 marzo 2001 n. 4375, 19 gennaio 1999 n. 462 . La decisione il committente non ha diritto di credito verso il professionista. Non sussiste, in favore del privato committente, alcun diritto di credito, anche di natura risarcitoria, nei confronti del mandatario professionista quando 1 il carattere abusivo dell'opera non è riconducibile alle modalità di realizzazione programmate dal geometra bensì alle caratteristiche oggettive del vano intrinsecamente privo delle caratteristiche di abitabilità . 2 la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, da cui il Comune è stato originariamente tratto in errore relativamente alla conformità normativa dell'intervento edilizio, è stata redatta dal geometra ma firmata, unitamente alle planimetrie disegnate dal professionista, anche dallo stesso committente artt. 44 T.U. e 481 c.p. 3 al committente non può non essere evidente l'entità della trasformazione edilizia ed il medesimo non può ragionevolmente ignorare le discordanze tra altezze e che ciò, quindi, non può legittimamente diventare vano abitabile 4 il contratto d'opera avente per oggetto la realizzazione di un immobile abusivo è viziato da nullità per illiceità dell'oggetto artt. 1418 e 1346 c.c. , in quanto tale peraltro rilevabile d'ufficio dal giudice.