Basta il versamento dell'iscrizione a perfezionare il vincolo contrattuale con la scuola privata?

Nel difetto di un contratto debitamente sottoscritto e accettato da tutte le parti la quota di iscrizione per l'anno accademico è da ritenersi priva di una valida regolamentazione pattizia, in special modo nell'ipotesi in cui il rapporto, ossia la frequentazione dell'istituto, non abbia neppure avuto inizio. Ne consegue che in assenza di una regolamentazione trova applicazione l'art. 33, lettera e, del Codice del Consumo in forza del quale si presume vessatorio consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso senza il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a recedere dal contratto . Pertanto deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione della quota di iscrizione. L'odierna realtà socio economica è interessata dal proliferarsi di asili privati in quanto, solitamente, entrambi i genitori sono dediti alla propria attività lavorativa e non tutti hanno la possibilità di avvalersi dell'aiuto dei familiari prossimi per la custodia dei figli. Sempre più spesso, difatti, i genitori si avvalgono di tali strutture stante la carenza del sistema pubblico. La fattispecie. Nel caso in esame l'attore, il cui figlio già frequentava la struttura, ha versato la quota di iscrizione per l'anno scolastico successivo il 2008/2009 ma, prima dell'inizio dei corsi, ha ritenuto opportuno comunicare all'Istituto di non voler più avvalersi del servizio. Pertanto l'asilo privato ha radicato un giudizio teso ad ottenere le penali previste nel regolamento di istituto vigente per l'anno precedente 2007/2008 regolarmente sottoscritto da genitori asserendo la validità della pattuizioni ivi contenute anche successivamente alla fine dell'anno scolastico a seguito della continuazione del rapporto. La quota di iscrizione non costituisce vincolo contrattuale. In primo luogo il Giudice di Pace ha precisato che il regolamento, qualora sia temporalmente delimitato, ha valore normativo per il solo anno scolastico e non può trovare applicazione per quelli successivi. Premesso quanto sopra il Magistrato ha ritenuto che il perfezionamento del vincolo contrattuale tra parte e scuola privata avviene con la sottoscrizione del regolamento vigente per l'anno scolastico in questione e non con il semplice versamento della quota di iscrizione o pre-iscrizione. Non solo, in assenza di una regolamentazione trova applicazione l'art. 33, lettera e, del Codice del Consumo in forza del quale si presume vessatorio consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso senza il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a recedere dal contratto. Da ciò ne consegue che non solo il convenuto non dovrà versare alcuna penale ma ha ottenuto la restituzione dell'importo versato a titolo di iscrizione.