Comproprietà: giustificata la condanna restitutoria se risulta dimostrato l’impedimento assoluto del bene

Quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria consentendo l’utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11464/21, depositata il 30 aprile. La Corte di Appello di Salerno, confermando la pronuncia emessa dal Tribunale, rigettava l’impugnazione proposta dall’attore che aveva domandato, nei confronti dei vicini, la condanna alla consegna della chiave del lucchetto apposto al cancello di ingresso di un cortile di proprietà comune e al ripristino dello stato dei luoghi , nonché all’ eliminazione di tutto il materiale collocato in modo stabile nelle aree comuni e sul tragitto necessario ad accedere alla proprietà esclusiva. Avverso tale sentenza, l’attore propone ricorso in Cassazione. La Suprema Corte accoglie le doglianze avanzate. I Giudici di legittimità sottolineano la natura petitoria – volta alla rivendicazione della proprietà del cortile - della domanda azionata dall’attore ed evidenziano come la Corte d’Appello, una volta definitivamente accertata la proprietà comune del cortile, abbia erroneamente ritenuto necessaria la prova del cambio del lucchetto del cancello. La prova sarebbe stata infatti necessaria solo in un giudizio di tipo possessorio. La Suprema Corte continua precisando che, nel caso di specie, una volta affermato il diritto dominicale dell’attore, sorge necessariamente il diritto di usare la parte comune del fabbricato. Deve affermarsi dunque l’obbligo dei convenuti di comportarsi in modo tale da rendere possibile, e non ingiustificatamente più gravoso, l’uso del singolo il dovere di cooperazione finalizzato all’ uso del bene comune. La Corte di Cassazione conclude enunciando il principio secondo cui Quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l’utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso . Alla luce di tale principio, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 9 febbraio – 30 aprile 2021, n. 11464 Presidente Gorjan – Relatore Varrone Fatti di causa 1. L.G. agiva in giudizio nei confronti di F.A. ed D.M.I. dinanzi al Tribunale di Salerno chiedendone la condanna alla consegna della chiave del lucchetto apposto al cancello di ingresso di un cortile di proprietà comune e al ripristino dello stato dei luoghi nonché all’eliminazione di tutto il materiale, mobili e attrezzature collocati in modo stabile sulle aree comuni e comunque sul percorso necessario ad accedere alla proprietà esclusiva per violazione delle norme sulla comunione. 2. Il Tribunale rigettava la domanda. 3. L.G. proponeva appello. 4. La Corte d’Appello di Salerno rigettava l’impugnazione. Secondo la Corte d’Appello l’azione proposta da L. doveva intendersi come petitoria, in quanto diretta al riconoscimento del diritto di comproprietà sul cortile. Il L. , infatti, sulla base di una sentenza del Tribunale di Salerno era divenuto proprietario per usucapione di un fabbricato denominato la cartiera senza alcuno specifico riferimento al cortile prospiciente i locali siti al piano terra del fabbricato. Secondo la Corte d’Appello il cortile doveva presumersi di proprietà comune, rientrando tra i beni previsti dall’art. 1117 c.c. in virtù della relazione di accessorietà e di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari. In altri termini, non essendo emersa all’esito dell’istruttoria espletata alcuna prova idonea a vincere la suddetta presunzione di comproprietà, il cortile doveva ritenersi comune a tutti i condomini ivi compreso il L. . Ciò premesso la Corte d’Appello respingeva la domanda di riconsegna della chiave del cancello perché non era stata provato, ai sensi della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., che gli appellati avessero sostituito la preesistente serratura del cancello con un lucchetto. Pertanto, non poteva accogliersi la domanda di riconsegna della chiave del lucchetto e di ripristino dello stato dei luoghi. Allo stesso modo non poteva accogliersi la domanda di rimozione dei motorini e degli oggetti posti nel cortile condominiale non essendo stato dedotto e tantomeno provato che il cortile fosse destinato soltanto al transito pedonale e non essendo dimostrato che l’uso del cortile da parte dei convenuti avesse compromesso il pari uso da parte del L. . 5. L.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi. 6. F.A. , d.M.I. sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente evidenzia che la domanda azionata è stata qualificata di natura petitoria, in quanto diretta alla tutela del diritto di comproprietà sul cortile prospiciente il fabbricato di sua esclusiva proprietà. La domanda, quindi, si fondava sull’art. 948 c.c. come azione di rivendica diretta ad ottenere l’accertamento della proprietà e la materiale disponibilità del bene. La Corte d’Appello, pertanto, dopo aver riconosciuto la natura condominiale del cortile e, dunque, la comproprietà in capo al L. avrebbe dovuto disporre la consegna delle chiavi, non potendo affermare non esservi prova dello spossessamento, posto che il L. non era mai entrato in possesso del bene. Nella specie il recupero del possesso del cortile avrebbe dovuto concretizzarsi tramite la consegna delle chiavi in modo da consentire di aprire il cancello e di accedervi e mediante il ripristino dello stato dei luoghi e lo sgombero del cortile interamente occupato dai resistenti. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1117 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’inquadramento del cortile in termini di parte comune dello stabile avrebbe dovuto determinare in via consequenziale l’accoglimento della domanda dell’attore e non il suo rigetto, in quanto tutti i condomini, compreso il L. , devono disporre delle chiavi del cancello che ne permette l’ingresso, nel rispetto dell’art. 1102 c.c. Il rigetto della domanda del L. avrebbe determinato un’oggettiva impossibilità di fare uso del bene comune. Il L. , quindi, avrebbe diritto alla consegna delle chiavi e di qualunque congegno posto a chiusura del cancello comune che costituisce la sola via di accesso carrabile alla sua proprietà esclusiva. 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. La domanda azionata dal L. è stata qualificata sin dal primo grado di giudizio come petitoria diretta alla rivendicazione della comproprietà del cortile. Su questo aspetto non vi è stata contestazione e si è formato il giudicato. Ne consegue che una volta definitivamente accertata la proprietà comune del cortile, la Corte d’Appello, ai fini dell’accoglimento della domanda del ricorrente, ha erroneamente ritenuto necessaria la prova del cambio del lucchetto del cancello, prova necessaria in un giudizio di tipo possessorio e non in uno petitorio. Nella specie, invece, una volta affermato il diritto dominicale dell’attore consegue necessariamente il diritto di usare la parte comune del fabbricato, naturalmente senza alterare la destinazione o impedire agli altri condomini di farne parimenti uso artt. 1102 e 1139 c.c. , sicché deve affermarsi l’obbligo dei convenuti di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e ingiustificatamente più gravoso, l’uso del singolo e cosi il loro dovere di quell’attiva cooperazione necessaria per l’uso del bene comune. Questa Corte ha ritenuto che quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l’utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso. Nella specie, l’impedimento all’uso della cosa comune è desumibile dalla stessa contestazione della comproprietà sul bene che i convenuti hanno rivendicato come di proprietà esclusiva, privando il ricorrente del suo utilizzo in violazione dell’art. 1102 c.c. e, dunque, si impone un provvedimento volto ad affermare un dovere di collaborazione del comproprietario nella specie consistente nel consentire la copia delle chiavi del cancello. 3. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.