Il condomino può impugnare il rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea?

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al Condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute, una volta approvato dall’assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3847/21, depositata il 15 febbraio, decidendo in una controversia relativa all’impugnazione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi derivanti dall’approvazione del rendiconto consuntivo di un condominio, approvato dall’assemblea. La Cassazione ha precisato il principio secondo cui il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al Condominio , comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante , una volta approvato dall’assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c. costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 dicembre 2020 – 15 febbraio 2021, n. 3847 Presidente Lombardo – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione T.P.F. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 3 giugno 2019, n. 2401/2019, resa dalla Corte d’appello di Milano. Resiste con controricorso il Condominio omissis , via omissis . La Corte d’appello di Milano, rigettando l’appello formulato da T.P.F. avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Milano, ha respinto l’opposizione avanzata dal condomino T.P.F. contro il decreto ingiuntivo n. 2651/2015 dell’importo di Euro 10.364,55, relativo ai contributi risultanti dall’approvazione del rendiconto consuntivo 2013, nonché del preventivo 2014, deliberata dall’assemblea condominiale in data omissis . La Corte d’appello ha evidenziato che T.P.F. non aveva impugnato la deliberazione di approvazione del rendiconto, di per sé pienamente idonea a comprovare il credito del condominio dedotto in sede monitoria. Il primo motivo del ricorso di T.P.F. denuncia la violazione dell’art. 63 disp. att. c.c. e dell’art. 1135 c.c., sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver la Corte d’appello riconosciuto alla Delib. omissis valenza di titolo di credito anche con riguardo alle gestioni pregresse. Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata partecipazione del condomino T.P.F. all’assemblea del omissis . Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. Quanto al primo motivo di ricorso, occorre in premessa ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569 . Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629 Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672 . Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938 Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741 . Quanto al secondo motivo di ricorso, il fatto della mancata partecipazione del signor T.P. alla Delib. omissis , agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , è poi del tutto privo di carattere decisivo vale a dire che, se pur fosse stato esaminato, esso non avrebbe determinato un esito diverso della controversia . La dedotta mancata presenza del condomino all’assemblea del omissis può essere, al più, ragione che comporta la decorrenza del termine perentorio di trenta giorni, di cui all’art. 1137 c.c., comma 2, dalla data di comunicazione della deliberazione, ma non può certamente essere oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per conseguire il pagamento delle spese deliberate dall’assemblea arg. da Cass. Sez. 2, 01/08/2006, n. 17486 . Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, che non può essere scalfito dai precedenti invocati dal ricorrente, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall’art. 1137 c.c., comma 2, non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell’impugnazione della delibera Cass. Sez. 2, 31/05/1988, n. 3701 Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n. 3291 Cass. Sez. 2, 20/04/1994, n. 3747 Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254 . Dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell’atto collegiale stabilita dall’art. 1137 c.c., comma 1 e senza che perciò possano essere altrimenti rilevanti la partecipazione o un idoneo atto ricognitivo del singolo condomino , alla stregua di quanto sostenuto in Cass. Sez. 2, 22/02/2018, n. 4306 , discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio Cass. Sez. 2, 05/11/1992, n. 11981 . Una volta, perciò, che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l’amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all’esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell’approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza Cass. Sez. 2, 23/05/1981, n. 3402 . A norma dell’art. 1130 bis c.c., invero, il rendiconto condominiale deve contenere le voci di entrata e di uscita , e quindi gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonché ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio , con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti , avendo qui riguardo al risultato economico dell’esercizio annuale. Secondo il cosiddetto principio di cassa , i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all’esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento arg. da Cass. Sez. 2, 04/07/2014, n. 15401 . Dopo che siano stati inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi per il pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell’anno precedente, a meno che l’esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all’amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo. Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell’assenza di un’unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese Cass. Sez. 2, 21/08/1996, n. 7706 . Va pertanto enunciato il seguente principio Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante , una volta approvato dall’assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso cfr. Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n. 4489 . Da ciò consegue l’infondatezza della tesi del ricorrente circa la carenza di efficacia probatoria del consuntivo 2013, approvato dall’assemblea omissis del Condominio omissis , per le gestioni pregresse. Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.